Ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, create per concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. Quanto alla partecipazione del singolo è necessario che il suo contributo, concretizzatosi anche in un solo fatto, risulti consapevolmente funzionale per l’esistenza dell’associazione in un dato momento storico.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 47249, depositata il 17 novembre 2014. Il fatto. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, rigettava il ricorso proposto dall’indagato contro il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti dal gip di quel Tribunale. A carico dell’indagato, così come di numerosi altri, veniva mossa, in sede cautelare, una contestazione relativa alla partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti nonché ad un reato fine legato all’attività criminosa svolta dall’associazione. Avverso l’ordinanza del giudice del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della fattispecie associativa. Associazione finalizzata al narcotraffico. La Corte ricorda il condivisibile e radicato orientamento di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurabilità di un’associazione finalizzata al narcotraffico non è necessaria la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create per concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. Quanto alla partecipazione del singolo, poi, non è richiesto che questi abbia ricevuto uno specifico atto di investitura formale ma è necessario che il suo contributo, concretizzatosi anche in un solo fatto, risulti consapevolmente funzionale per l’esistenza dell’associazione in un dato momento storico. Consapevolezza e volontà. Di tale consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata, deve essere oggetto l’attività istruttoria svolta in sede di indagine. A parere della Corte, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, essendo risultato dall’attività istruttoria svolta, come l’indagato sia stabilmente e consapevolmente inserito nella associazione criminosa dedita al traffico degli stupefacenti. Ciò viene delineato con sufficiente nitore dall’univocità delle risultanze delle numerose captazioni operate nel corso delle indagini, le quali confermano la piena consapevolezza in capo al ricorrente dell’oggetto e delle finalità della associazione cui egli ha fornito un fattivo e in sé illecito contributo. La Corte ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone, altresì, che copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell’Istituto penitenziario competente.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 maggio – 17 novembre 2014, numero 47249 Presidente Teresi – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, ha rigettato, con ordinanza del 18 dicembre 2013, il ricorso proposto dal M.G. , detto J. , avverso il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti in data 24 settembre 2013 dal Gip di quel Tribunale. Rileva il Tribunale che a carico del M. , e di numerosi altri indagati, anch'essi oggetto di misure custodiali, è stata mossa, in sede cautelare, una contestazione relativa alla partecipazione ad una associazione per delinquere, composta da oltre 10 soggetti, finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti nonché ad un reato fine legato all'attività criminosa svolta dalla associazione. Nella ampia ordinanza il Tribunale in particolare ricostruisce, sulla base di numerosissime intercettazioni telefoniche, lo svolgimento dei fatti aventi ad oggetto la realizzazione del reato fine, consistente nella restituzione, successiva al suo trasporto da Savona ad una località francese non lontana dal confine di omissis , ai fornitori transalpini di una partita di stupefacente, acquistata dalla medesima associazione presso gli stessi fornitori ma riscontrata di cattiva qualità. Dal testo delle numerose predette intercettazioni, molte della quali direttamente riconducibili al M. , è risultato, secondo il Tribunale del riesame, che questi, oltre ad essere coinvolto nella predetta vicenda di trasferimento e restituzione di stupefacente, avrebbe svolto anche le mansioni di uomo di fiducia del promotore della associazione, M.G. , omonimo e cugino dell'attuale ricorrente, e di agente di collegamento fra il sodalizio criminoso ed i fornitori francesi di stupefacenti nell'interesse del sodalizio stesso. Avverso la ordinanza del giudice del riesame è stato proposto dal M.G. , detto J. , tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione. In sintesi il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della ordinanza impugnata con riferimento alla sussistenza della fattispecie associativa, la cui individuazione sarebbe fondata su elementi o irrilevanti, quali il rapporto di parentela con altri associati, o su elementi non dimostrati, quali la coscienza e volontà di entrare a fare parte del sodalizio per compiere una serie indeterminata di delitti. Lamenta altresì la mancata valutazione di una serie di rilievi, contenuti in una memoria difensiva prodotta dalla difesa del M. , volti a smentire sia la stessa sussistenza che la valenza probatoria degli elementi storici considerati dal Tribunale nella propria ordinanza come indicativi della partecipazione del ricorrente alla associazione per delinquere per cui è causa. Considerato in diritto Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento. Osserva, infatti, la Corte che, secondo il condivisibile e radicato orientamento del giudice della legittimità ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario a che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo sorto anche in modo informale e non contestuale avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali b che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo c che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 febbraio 2014, numero 7387 , di modo che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 ottobre 2013, numero 43327 . Si ritiene che non sia necessaria la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 novembre 2013, numero 46301 . Quanto alla partecipazione del singolo individuo alla predetta associazione criminosa non è richiesto che questi abbia ricevuto uno specifico atto di investitura formale ma è necessario che il contributo dell'agente, concretizzatosi anche in un solo atto, risulti consapevolmente funzionale per l'esistenza dell'associazione in un dato momento storico Corte di cassazione, Sezione IV penale, 23 dicembre 2013, numero 51716 . Di tale consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale della associazione ex articolo 74 dlgs numero 309 del 1990, deve essere oggetto la attività istruttoria svolta in sede di indagine e essa deve fornire, sotto il profilo della gravità indiziaria, adeguati elementi conoscitivi di quanto sopra indicato Corte di cassazione sezione II penale, 12 dicembre 2013, numero 50133 . Fatta questa premessa, rileva la Corte che il Tribunale di Reggio Calabria ha fatto corretta applicazione dei principi ora esposti essendo risultato, dalla complessa attività istruttoria svolta, come il M.J. sia stabilmente e consapevolmente inserito nella associazione criminosa dedita al traffico degli stupefacenti diretta dall'omonimo cugino M.G. . Dell'esistenza della associazione, avente la richiesta struttura soggettiva e materiale, il Tribunale ne ha tratto sicuri indici dalla continuità e dalla assiduita dei rapporti intercorrenti tra i vari sodali, dalla concreta partecipazione di molti di essi alla fase esecutiva dei numerosi reati-scopo portati a termine, dagli arresti e dai sequestri di sostanze stupefacenti operati, dalla predisposizione di basi logistiche, dall'utilizzo di un linguaggio convenzionale interno alla associazione e dalla frequente sostituzione delle utenze cellulari in uso, non altrimenti giustificabile se non con la volontà di sottrarre le proprie conversazioni all'attività di captazione posta in essere dalle forze dell'ordine. Con particolare riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, come compartecipe della associazione, il Tribunale ha esaminato, traendone le plausibili conclusioni, le numerose intercettazioni delle conversazioni in vario modo intercorse fra i due cugini, dalle quali traspare chiaramente sia il diretto coinvolgimento del M.J. nella associazione, reso evidente dall'apporto da lui stesso dato alla attività delittuosa di questa, sia la sua consapevolezza che la stessa comprendeva la partecipazione di diversi altri sodali, resa manifesta dalla collaborazione da lui personalmente resa in operazioni che coinvolgevano direttamente, con diversi ruoli, una pluralità di associati. Poco incide che tale apporto sia stato dato con un certa ritrosia, come segnalato dal ricorrente ciò che conta è che, in definitiva, esso sia consapevolmente e liberamente intervenuto. Né può convenirsi con la difesa del ricorrente, la quale sostiene che gli elementi indiziari a carico del M.J. siano equivoci, in quanto, viceversa, il contenuto delle numerose captazioni operate nel corso delle indagini appare delineare con sufficiente nitore, tenuto conto anche della attuale fase cautelare della indagine in corso, la univocità delle risultanze dando conferma della piena consapevolezza in capo al ricorrente dell'oggetto e delle finalità della associazione cui egli ha fornito un fattivo e in sé illecito tramite il concorso nella detenzione e nel trasporto dello stupefacente contributo. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. Att. cod. proc. penumero del presente provvedimento deve essere data comunicazione, tramite sua trasmissione in copia, al direttore dell'Istituto ove attualmente si trova ristretto il ricorrente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell'articolo 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. penumero .