La responsabilità non è stata riconosciuta solo perché era palese lo stato di insolvenza. La statuizione di colpevolezza è stata fatta sulla base di univoci elementi sintomatici sapeva bene perché fosse stato improvvisamente nominato amministratore formale, il versamento di 130 mila euro non può essere inconsapevole.
Con la sentenza numero 5767, depositata il 5 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. Un operaio in bancarotta. E’ operaio di una s.r.l Improvvisamente viene investito delle funzioni di amministratore formale. Il suo predecessore rimane, di fatto, a svolgere i suoi compiti. Viene riconosciuto colpevole, nei due gradi di giudizio, di bancarotta fraudolenta preferenziale e documentale. La condanna è di 6 mesi e 20 giorni, con il riconoscimento delle attenuanti generiche e della diminuzione per la scelta del rito abbreviato. Ma era consapevole? Ricorre per la cassazione di tale condanna. Ritiene infatti che non sia stata provata la sua consapevolezza nella commissione del reato, che sia incorso in errore di fatto, che ne escluderebbe la punibilità, e che peraltro non era stata considerata la sua posizione di assoluta soggezione psicologica o di soggetto raggirato nei confronti dell’amministratore di fatto. La Corte ricorda che l’amministratore di diritto è riconosciuto responsabile automaticamente solo nell’ipotesi di bancarotta documentale. Per le altre ipotesi è necessaria la consapevolezza dell’agente dei disegni criminosi perseguiti dall’amministratore di fatto. La somma è ingente, non poteva non sapere cosa faceva. Nel caso specifico, «una prova siffatta emerge dall’insieme giustificativo della sentenza impugnata e non risulta affatto affidata al mero rilievo dell’asserita evidenza delle condizioni di insolvenza della società». E’ stato correttamente valutata la posizione dell’imputato, prima operaio nella stessa s.r.l. non poteva non avere piena conoscenza delle condizioni di difficoltà economiche e delle ragioni per la quali era stato, improvvisamente, investito delle funzioni di amministratore formale. E’ infatti assurdo pensare che abbia versato 130 mila euro ad un’altra società, di cui era titolare lo stesso amministratore di fatto, senza rendersi conto di ciò che faceva. La Corte, ritiene quindi infondati i motivi di ricorso. La prescrizione. Rileva però l’intervenuta prescrizione al 12 maggio 2012, visto che la commissione del delitto coincide con la data della sentenza dichiarativa di fallimento del 12 novembre 2004. Per questo annulla la sentenza senza rinvio, non rilevando una più favorevole causa di proscioglimento nel merito.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 dicembre 2012 – 5 febbraio 2013, numero 5767 Presidente Teresi – Relatore Bruno Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Macerata del 30/06/2010, che, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato B.C. colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e documentale a lui ascritti, ai sensi degli articoli 216 comma 3, 223 comma 1 e 220-226 l.f., quale amministratore formale, per essere stato investito della carica dal precedente titolare della s.r.l. Punto Fondi C.P. , che, nondimeno, aveva continuato a svolgere funzioni di amministratore di fatto e, per l'effetto, concesse le attenuanti generiche, unificate le condotte con il vincolo della continuazione e la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione, oltre consequenziali statuizioni. 2. Avverso l'anzidetta pronuncia il B. , personalmente, ha proposto ricorso per cassazione affidato alle regioni di censura indicate in parte motiva. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b cod. proc. penumero , per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, delle quali avrebbe dovuto tenersi conto ai fini dell'applicazione della legge penale. Si duole, in particolare, che la colpevolezza di esso istante sia stata affermata senza alcuna prova di consapevolezza da parte sua dello stato di insolvenza in cui versava la società al momento della nomina ad amministratore unico. Deduce, in proposito, che non v'era prova che, durante l'incarico ricoperto, avesse avuto cognizione dell'attività distrattiva posta in essere dall'amministratore di fatto. Con il secondo motivo deduce identico vizio di legittimità sul riflesso che, ad ogni modo, non era stato considerato che nell'eventuale illiceità era incorso per mero errore di fatto, determinato da altrui inganno, con conseguente esclusione di punibilità ai sensi dell'articolo 47 cod. penumero . Con il terzo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 114 o 112, comma 3, cod. penumero , in considerazione della posizione di assoluta soggezione psicologica o di soggetto raggirato nella quale esso ricorrente avrebbe versato nei confronti del C. . Con il quarto motivo denuncia difetto motivazionale per manifesta illogicità, ai sensi dell'articolo 606 lett. e cod. proc. penumero Lamenta, al riguardo, l'incongruità logica della motivazione che aveva ritenuto di poter desumere la consapevolezza dell'imputato dal mero rilievo che era palese lo stato di insolvenza , senza prova alcuna dell'asserito elemento psicologico, che, invece avrebbe dovuto essere ritenuto ed affermato oltre il ragionevole dubbio. 2. Le proposte censure - esaminabile congiuntamente stante l'identità di ratio contestativa - sono tutte destituite di fondamento. Ed invero, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, la mera qualità di amministratore di diritto comporta eo ipso la responsabilità penale solo per l'ipotesi di bancarotta documentale, alla stregua dello specifico e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, ove invece per le altre ipotesi di reato occorre la prova della consapevolezza dell'agente dei disegni criminosi perseguiti dall'amministratore di fatto cfr., tra le altre, Cass. sez. 4, 19.2.2010, numero 19040, rv. 247251 . Senonché, nel caso di specie, una prova siffatta emerge dall'insieme giustificativo della sentenza impugnata e non risulta affatto affidata al mero rilievo dell'asserita evidenza delle condizioni di insolvenza della società. I giudici di appello hanno, infatti, ribadito la statuizione di colpevolezza sulla base di univoci elementi sintomatici che, in ragione della qualità personale dell'imputato, già dipendente della società poi fallita con mansioni di operaio, ignaro di problematiche societarie, deponevano per la sua piena conoscenza delle condizioni di difficoltà economiche e delle ragioni per le quali era stato, improvvisamente, investito delle funzioni di amministratore formale. È del tutto logico, poi, quanto affermato dallo stesso giudice a quo in ordine al versamento della cospicua somma di Euro 131.696,50 in favore della Vetreria Cartechini, il cui titolare era C.P. , che, già amministratore formale anche della Punto Fondi s.r.l., aveva poi conferito il detto incarico al dipendente B. , pur continuando a svolgere il ruolo di amministratore di fatto. In proposito si è, infatti, ragionevolmente considerato quanto sia assurdo opinare che l'imputato possa aver versato una somma così cospicua senza rendersi conto di quello che faceva. 3. Per quanto precede, il ricorso meriterebbe il rigetto e, dunque, un epilogo decisionale, notoriamente, non ostativo al rilievo della prescrizione nel frattempo maturata. Ed invero, avuto riguardo al tempus commissi delicti, coincidente con la data della sentenza dichiarativa di fallimento 12/11/2004 , il termine prescrizionale, per tutti i reati in contestazione, è maturato il 12/05/2012. Di ciò va preso atto e, in mancanza dell’evidenza di più favorevole causa di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'articolo 129 comma 2, cod. proc penumero tanto più in presenza di doppia conforme in un punto di penale responsabilità , non resta che provvedere alla relativa declaratoria, previo annullamento della sentenza in esame. 4. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.