Teleriscaldamento e potere di controllo: competenza al giudice amministrativo

Il potere d’interloquire nella determinazione delle tariffe d’utenza del teleriscaldamento esercitato dai comuni, è un vero e proprio potere, funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico e caratterizzato dai connotati della discrezionalità amministrativa. Pertanto, il controllo di legittimità sul modo in cui tale potere è stato in concreto esercitato rientra nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili nella sentenza numero 23924, depositata il 10 novembre 2014. Il Fatto. I componenti di un comitato dei consumatori del servizio di teleriscaldamento ricorrevano al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia per far annullare una serie di successive deliberazioni assunte dalla Conferenza dei sindaci dei comuni interessati. Le deliberazioni impugnate avevano ad oggetto la determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento erogato da una società per azioni, denominata Teleriscaldamento – Coogenerazione – Valtellina – Valchiavenna –Valcamonica TCVVV , costituita da privati imprenditori allo scopo di fornire un servizio di teleriscaldamento nelle aree territoriali suindicate. Il ricorso veniva parzialmente accolto dal Tribunale amministrativo, che disattese l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla TCVVV. Il Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto dalla TCVVV ribadendo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il teleriscaldamento erogato da detta società rientrerebbe nell’ambito dei servizi pubblici locali. Avverso tale decisione, la TCVVV ha proposto ricorso per cassazione, insistendo nel sostenere che la vertenza ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. La società ricorrente sostiene che nella specie è mancata la concreta ed effettiva assunzione, da parte degli enti pubblici locali, di qualsiasi iniziativa volta ad assumere la paternità di quel servizio, che è stato invece concepito, realizzato e gestito da una società di diritto privato su basi imprenditoriali, e che con tale società i comuni del territorio interessato avrebbero intrattenuto rapporti di natura convenzionale, per cui, anche l’esercizio della funzione di controllo sulla fissazione delle tariffe d’utenza, da cui nasce l’attuale contenzioso, dovrebbe essere inquadrato in un ambito privatistico, estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il controllo sulla fissazione delle tariffe d’utenza dipende da considerazioni di pubblico interesse. La Corte di Cassazione ha ritenuto non esservi dubbi sul fatto che, il potere d’interloquire nella determinazione delle tariffe d’utenza del teleriscaldamento esercitato dai comuni, sia un vero e proprio potere, funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico e caratterizzato dai connotati della discrezionalità amministrativa. Pertanto, le Sezioni Unite hanno condiviso le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, secondo il quale, la conferenza dei sindaci chiamata ad approvare gli incrementi tariffari esercita un controllo di tipo “politico” sulla determinazione della tariffa da applicare nelle aree territoriali interessate al teleriscaldamento. Ciò lo si evince soprattutto dal fatto stesso di aver affidato il controllo non già ad organi tecnici delle rispettive amministrazioni comunali bensì ai sindaci, cioè a coloro che più di ogni altro sono chiamati ad esprimere in nome dell’ente territoriale scelte e valutazioni di natura politico – discrezionale. Per cui, l’approvazione delle tariffe in questione dipende da considerazioni di pubblico interesse, rimesse alla valutazione dell’amministrazione, rispetto alle quali il riferimento alla regola dell’omogeneità di trattamento degli utenti funge da criterio ispiratore e da limite, ma non anche da parametro fisso e predeterminato. La Cassazione, nel concludere che il controllo di legittimità sul modo in cui tale potere viene in concreto esercitato rientra, a pieno titolo, nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 4 – 10 novembre 2014, numero 23924 Presidente Rovelli – Relatore Rordorf Esposizione del fatto Il sig. M.M. ed altri componenti di un comitato dei consumatori del servizio di teleriscaldamento istituito nei comuni di Sondalo e Tirano ricorsero al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia per far annullare una serie di successive deliberazioni assunte in anni compresi tra il 2008 ed il 2010 dalla Conferenza dei sindaci di detti comuni, oltre che dalle relative giunte municipali. Le deliberazioni impugnate avevano ad oggetto la determinazione delle tariffe del servizio di teleriscaldamento erogato da una società per azioni, denominata Teleriscandamento - Coogenerazione - Valtellina - Valchiavenna - Valcamonica in prosieguo indicata come TCVVV , costituita da privati imprenditori nell'anno 2007 allo scopo di fornire un servizio di teleriscaldamento nelle aree territoriali suindicate società in cui avevano poi acquisito partecipazioni anche i comuni di Sondalo e Tirano e con la quale detti comuni, nell'ambito di un più ampio protocollo d'intesa promosso dalla Regione Lombardia, avevano stipulato una convenzione volta, tra l'altro, sia a disciplinare la concessione di terreni comunali per l'installazione degli impianti occorrenti all'erogazione del servizio sia ad assoggettare gli aumenti annuali delle tariffe d'utenza stabilite dalla società all'approvazione di un'apposita conferenza dei sindaci. Il ricorso fu parzialmente accolto dal tribunale amministrativo, che disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla TCVVV. Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 2 maggio 2013, rigettò l'appello della TCVVV ribadendo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il teleriscaldamento erogato da detta società rientrerebbe nell'ambito dei servizi pubblici locali ed alla presente controversia si dovrebbe quindi applicare la previsione dell'articolo 133, comma 1, lett. c , c.p.a Avverso tale sentenza la TCVVV ha proposto ricorso per cassazione, insistendo invece nel sostenere che la vertenza ricade nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario. I sigg. M.M. , F.M.A.W. e G.G. hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese. Tanto la società ricorrente quanto i controricorrenti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione La società ricorrente non contesta che l'erogazione del servizio di teleriscaldamento del quale si discute potesse almeno in astratto rivestire, anche prima che l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. numero 28 del 2011 ne fornisse una qualche definizione, le caratteristiche oggettive di un servizio pubblico, riconducibile all'ampia previsione dell'articolo 117 del d.lgs. numero 267 del 2000, siccome implicante la valorizzazione di risorse locali al fine di produrre energia termica mediante fonti rinnovabili e, perciò, idoneo ad essere ricompreso tra le attività di pubblico interesse che rientrano nei compiti degli enti territoriali ai quali la cura del pubblico interesse è confidata. La medesima ricorrente sostiene, però, che nella specie è mancata l'effettiva e concreta assunzione, da parte degli enti pubblici locali, di qualsiasi iniziativa volta ad assumere la paternità di quel servizio, che è stato invece concepito, realizzato e gestito da una società di diritto privato su basi imprenditoriali, e che con tale società i comuni del territorio interessato avrebbero intrattenuto rapporti di natura convenzionale, assumendo in essa partecipazioni minoritarie di talché anche l'esercizio della funzione di controllo sulla fissazione delle tariffe d'utenza, da cui nasce l'attuale contenzioso, dovrebbe essere inquadrato in un ambito privatistico, estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo. La tesi, se pur bene argomentata, non convince. Anche ove si volesse convenire con la difesa della ricorrente circa la mancanza, nel caso di specie, del requisito della formale imputabilità del servizio agli enti pubblici locali, i quali si sarebbero limitati a fiancheggiare un'iniziativa imprenditoriale rimasta sempre essenzialmente privata, resta il fatto che nella convenzione intercorsa tra la società TCVVV ed i comuni di Sondalo e Tirano, in forza della quale è stato concesso a detta società l'uso di terreni comunali per l'installazione degli impianti occorrenti all'erogazione del servizio di teleriscaldamento, i medesimi comuni si sono espressamente riservati il potere d'interloquire mediante la conferenza dei sindaci nella determinazione delle tariffe d'utenza del teleriscaldamento ed è appunto del modo più o meno legittimo in cui tale potere è stato esercitato che nella presente vertenza di discute. È difficile dubitare che quello così esercitato dai due anzidetti comuni sia un vero e proprio potere, funzionale alla realizzazione dell'interesse pubblico e caratterizzato dai connotati della discrezionalità amministrativa, a fronte del quale non di diritti soggettivi può parlarsi ma solo di interessi legittimi dei soggetti eventualmente incisi. Né la circostanza che tale potere riposi formalmente su una pattuizione convenzionale ne modifica le caratteristiche, ben potendo le pubbliche amministrazioni realizzare i propri scopi istituzionali anche mediante accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti. Del tutto condivisibili appaiono perciò, al riguardo, le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nell'impugnata sentenza, secondo cui la conferenza dei sindaci chiamata ad approvare gli incrementi tariffari esercita un controllo di tipo politico sulla determinazione della tariffa da applicare nelle aree territoriali interessate al teleriscaldamento irrilevante essendo l'eventualità che l'approvazione sia data anche mediante silenzio-assenso . Lo si evince non solo dall'espressa previsione che il controllo deve assicurare agli utenti condizioni di trattamento omogenee, sia quanto all'erogazione del servizio sia quanto alle relative tariffe, ma anche dal fatto stesso di averlo affidato non già ad organi tecnici delle rispettive amministrazioni comunali bensì ai sindaci, cioè a coloro che più di ogni altro sono chiamati ad esprimere in nome dell'ente territoriale scelte e valutazioni di natura politico-discrezionale. Di talché l'approvazione delle tariffe in questione non può dirsi frutto dell'applicazione di criteri già fissati invariabilmente dalla legge o da altra fonte legale o convenzionale, ma per l'appunto dipende da considerazioni di pubblico interesse, rimesse alla valutazione dell'amministrazione, rispetto alle quali deve ritenersi che il riferimento alla regola dell'omogeneità di trattamento degli utenti funga da criterio ispiratore e da limite ma non anche da parametro fisso e predeterminato. Ne consegue che il controllo di legittimità sul modo in cui detto potere è stato in concreto esercitato dalle amministrazioni comunali interessate rientra, a pieno titolo, nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La corte rigetta ti ricorso, dichiarando che nella presente vertenza la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compenso e 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.p.r. numero 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.