L’immobile del convenuto appartiene anche alla moglie? Non c’è litisconsorzio necessario

Ciascun comproprietario, essendo titolare di un diritto che investe l’intera cosa comune – e non una frazione della stessa – è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela del bene anche senza il consenso degli altri comproprietari.

Lo ha specificato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 1009/13, depositata il 16 gennaio. Il caso. A seguito dei danni provocati da alcune infiltrazioni, il conduttore di un appartamento cita in giudizio il vicino di casa la sentenza di primo grado viene poi annullata in appello in quanto si rileva un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del convenuto, in regime di comunione legale con lo stesso. La questione è posta al vaglio della S.C Non sussiste litisconsorzio necessario. Il conduttore lamenta essenzialmente che non sussisterebbe il litisconsorzio necessario effettivamente, secondo gli Ermellini, ciascun comproprietario, essendo titolare di un diritto che investe l’intera cosa comune – e non una frazione della stessa – è legittimato ad agire o resistere in giudizio anche senza il consenso degli altri per la tutela della cosa comune nei confronti dei terzi o di un singolo condomino. Più specificamente, nella particolare ipotesi della comunione dei beni tra i coniugi, l’agire o il resistere disgiuntamente degli stessi per gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione comprende sicuramente anche l’azione di risarcimento del danno introdotta a svantaggio del bene comune. Inammissibili le censure riguardanti la sentenza di primo grado. E’ invece inammissibile il controricorso del vicino di casa, in quanto i suoi motivi hanno per oggetto affermazioni contenute nella sentenza di primo grado e, pertanto, non sono attinenti alla pronuncia di appello. Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso principale nei limiti sopra esposti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e cassa con rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 5 dicembre 2012 – 16 gennaio 2013, numero 1009 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione 1 - Nella causa promossa dal M. per il risarcimento dei danni arrecati all'appartamento da lui condotto in locazione a seguito d'infiltrazioni provenienti dal giardino dell'appartamento del Ma. , la sentenza impugnata Trib. Catanzaro, 9 settembre 2010 ha annullato quella di primo grado, rimettendo le parti al primo giudice, ritenendo la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della moglie del Ma. , A F.B. , in regime di comunione legale con lo stesso, vertendosi rispetto ad un rapporto plurilaterale in giudizio promosso da terzi e riguardante la comunione ed i beni che vi ricadono. 2 - Ricorre per Cassazione il M. , deducendo 2.1. — Violazione articolo 101 c.p.c., non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario 2.2. - Violazione articolo 342, 353 e 354 c.p.c, perché l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto incentrato solo su censure di ordine processuale, non essendo stata proposta dall'appellante alcun censura di merito. 3. - Il Ma. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale per i seguenti motivi 3.1. - Violazione ed errata applicazione dell'articolo 89 c.p.c. relativamente a cancellazione di frase contenuta nella propria comparsa di risposta e sui provvedimenti consequenziali del giudice di primo grado 3.2. - Erronea compensazione per mancata liquidità dei crediti 3.3. - Validità ed efficacia dell'offerta formulata ex articolo 1220 c.c. 3.4. - Censura della statuizione sulle spese del giudice di primo grado. 4. - La decisione riguarda i ricorsi riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza articolo 335 c.p.c . 4.1. Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente fondato e va accolto, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, dovendosi ribadire che ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una frazione della stessa , è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti dei terzi o di un singolo condomino Cass. 11199/2000, in motivazione 4345/2000 2106/2000 4354/1999 4388/1996 . Inoltre, nella particolare ipotesi del regime della comunione dei beni tra i coniugi, l'agire o il resistere disgiuntamente dei coniugi per gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione comprende anche l'azione giudiziale del tipo di quella da risarcimento del danno introdotta nella presente controversia a svantaggio del bene comune argomento desumibile da Cass. numero 19167/2005, in motivazione . 4.2. - Il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato, perché, diversamente da quanto sostenuto dal M. , l'appellante aveva proposto, sia pure subordinatamente alla richiesta di annullamento della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio, puntuali richieste di merito che dovranno formare oggetto di nuovo motivato esame da parte del giudice di rinvio. 4.3. - Il ricorso incidentale è manifestamente inammissibile in quanto tutti i suoi motivi mancano di attinenza e di riferibilità alla sentenza impugnata, avendo dichiaratamente ad oggetto affermazioni contenute nella sentenza in primo grado e questioni non aventi formato oggetto della decisione di appello, esclusivamente incentrata sul tema processuale della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. 5. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articolo 375, 376, 380 bis c.p.c. e l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvio, anche per le spese, al medesimo Tribunale in diversa composizione . La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie né conclusioni scritte. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che pertanto, pronunciando sui ricorsi riuniti, deve accogliersi il primo motivo del ricorso principale, essendo manifestamente fondato, va rigettato il secondo e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale va, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. visti gli articolo 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione.