Si riscontra il concorso nel reato del proprietario, anche se non committente, nel caso in cui lo stesso abbia piena consapevolezza dell’esecuzione delle opere, eseguite in assenza di titolo abilitativo e violando i sigilli, da parte del coimputato. Al fine di escludere il concorso è necessario che dagli atti emerga che il proprietario non abbia interesse all’abuso e non sia stato in condizione di impedire l’esecuzione dell’opera.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 41927, depositata l’8 ottobre 2014. Il caso. Il Tribunale dichiarava gli imputati responsabili dei reati di cui all’articolo 44 lett. b, d.p.r. numero 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e articolo 349 c.p. violazione dei sigilli , poiché, in assenza di titolo abilitativo, realizzavano due unità immobiliari sul lastrico solare di un edificio preesistente, proseguendo e ultimando i lavori anche dopo l’apposizione dei sigilli. La Corte d’appello, in parziale riforma del decisum di prime cure, dichiarava estinto per prescrizione il reato edilizio, rideterminando la pena per il residuo delitto. Le soccombenti ricorrevano in Cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione agli articolo 192 c.p.p. valutazione della prova e 349 c.p., chiedendo che le imputate fossero assolte dal reato contestato in quanto non erano proprietarie del lastrico solare. In sostanza, le ricorrenti eccepivano la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la Corte territoriale era pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza delle due donne, attribuendo rilevanza ad elementi esclusivamente indiziari. Il motivo è destituito di fondamento. Infatti, i giudici di merito avevano evidenziato che le due donne fossero comproprietarie del lastrico solare sul quale era stata edificata l’opera abusiva, in quanto donatarie, da parte dei loro genitori, degli appartamenti posti al primo e al secondo piano dello stabile, senza che i donanti si fossero riservati la proprietà esclusiva del predetto lastrico. Il lastrico fa parte della comunione dei proprietari degli immobili sottostanti. La Cassazione a riguardo, ricorda che «la proprietà di un diritto di godimento esclusivo sul lastrico solare si pone quale regola generale, secondo la quale tale superficie, assolvendo alla primaria funzione di copertura del fabbricato, deve presumersi facente parte della comunione di cui sono compartecipi i proprietari delle unità immobiliari sottostanti detto lastrico con la conseguenza che è solo dal titolo, e non anche da altri elementi, che può trarsi la relativa prova contraria» Cass., numero 6781/2012 . Il proprietario, non committente, concorre nel reato seI giudici di merito correttamente – rileva la Corte – avevano richiamato il principio in base al quale si riscontra il concorso nel reato del proprietario, anche se non committente, nel caso in cui lo stesso abbia piena consapevolezza dell’esecuzione delle opere da parte del coimputato. Il consenso del proprietario rileva anche quando questo sia tacito o implicito all’attività edilizia posta in essere. Al fine di escludere il concorso, non è sufficiente che lo stesso non abbia commissionato materialmente i lavori, essendo necessario che dagli atti emerga che egli non abbia interesse all’abuso e non sia stato in condizione di impedire l’esecuzione dell’opera Cass., numero 33540/2012 . Nel caso di specie erano emersi chiari e univoci indizi per ritenere che le imputate erano consenzienti all’esecuzione e alla prosecuzione dei lavori, eseguiti dopo l’apposizione dei sigilli le due donne erano, infatti, comproprietarie del lastrico solare, abitavano entrambe nei piani sottostanti, perciò non potevano ignorare i lavori di edificazione, svoltisi, quindi, in loro piena cognizione, oltre che ad aver interesse alla costruzione dell’immobile. Sulla base di tali argomenti, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 luglio – 7 ottobre 2014, numero 41927 Presidente Teresi – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10/12/2009, dichiarava S.R. , M.S. e M.M.P. responsabili dei reati ex articolo 44 lett. b, d.P.R. 380/01 e 349 cod.penumero , perché, in difetto di titolo abilitativo, realizzavano due unità immobiliari sul lastrico solare di un preesistente edificio, proseguendo e ultimando i lavori anche dopo l'apposizione dei sigilli le condannava alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse delle prevenute, con sentenza del 14/11/2013, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato edilizio, rideterminando la pena per il residuo delitto in mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa per ciascuna imputata. Propone ricorso per cassazione la difesa delle prevenbute, con i seguenti motivi - vizio di motivazione in relazione agli articolo 192 cod.proc.penumero e 349 cod.penumero , rilevando che le germane M. dovevano essere assolte dal reato contestato in quanto non proprietarie del lastrico solare - vizio di motivazione in punto di omessa concessione in favore della S. del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, consente di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo alle imputate. Con il primo motivo di annullamento, in estrema sintesi, si eccepisce la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto la Corte territoriale è pervenuta alla conferma del giudizio di colpevolezza di M.S. e M.P.M. , attribuendo rilevanza ad elementi esclusivamente indiziari. La doglianza è del tutto destituita di fondamento. La Corte distrettuale ha, infatti, evidenziato come risulti per tabulas che le due prevenute fossero comproprietarie del lastrico solare sul quale era stata edificata l'opera abusiva, in quanto donatane da parte dei loro genitori coniugi S. -M. degli appartamenti posti al primo e al secondo piano dello stabile in questione, senza che i donanti si fossero riservati la proprietà esclusiva del predetto lastrico. Invero, la proprietà o un diritto di godimento esclusivo sul lastrico solare si pone quale deroga alla regola generale, secondo la quale tale superficie, assolvendo alla primaria funzione di copertura del fabbricato, deve presumersi facente parte della comunione di cui sono compartecipi i proprietari delle unità immobiliari sottostanti detto lastrico con la conseguenza che è solo dal titolo, e non anche da altri elementi, che può trarsi la relativa prova contraria Cass. civ. 4/5/2012, numero 6781 . Il giudice di merito richiama, compiutamente il principio affermato in plurime decisioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è ravvisabile il concorso nel reato del proprietario, sia pure non committente, nel caso in cui lo stesso abbia piena consapevolezza della esecuzione delle opere da parte del coimputato o abbia prestato consenso, seppure implicito o tacito, alla attività edilizia posta in essere. Peraltro, il proprietario ha l'obbligo giuridico di non consentire che con l'utilizzo della cosa propria si realizzi l'evento dannoso o pericoloso e, pertanto, deve rispondere dell'illecito a titolo di concorso morale se, potendo intervenire, se ne è astenuto per escludere il concorso non è sufficiente che lo stesso non abbia commissionato materialmente i lavori, ma è necessario che dagli atti emerga che esso non abbia interesse all'abuso e non sia stato in condizione di impedire la esecuzione dell'opera ex multis Cass. numero 33540/2012 . Nella specie, come a giusta ragione ravvisato dal decidente, ricorrono elementi indiziari univoci per ritenere che le M. siano state consenzienti alla esecuzione e alla prosecuzione dei lavori, eseguiti dopo l'apposizione dei sigilli infatti, costoro sono comproprietarie del lastrico solare abitano entrambe nei piani sottostanti, sicché non potevano ignorare i lavori di edificazione, che, con netta evidenza, si sono svolti in loro piena cognizione, ed avevano interesse alla costruzione dell'immobile, destinato ad abitazione dei genitori. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di annullamento, con cui si contesta l'attribuzione in proprietà del lastrico solare alle germane M. , perché titolari esclusivamente degli appartamenti sottostanti peraltro, non essendo stato costituito nell'immobile alcun condominio, ha errato il giudice di merito nell'applicare alla fattispecie il dettato di cui all'articolo 1117 cod.civ Orbene, osservasi che la legge disciplina la comunione, in generale, ed anche il condominio negli edifici, quale forma particolare di comunione. Fino al 2006, anno in cui le S.U. di questa Corte hanno pronunciato la sentenza numero 2046, era dubbio se ai cosiddetti condominii minimi quelli con solo due partecipanti fosse applicabile la disciplina della comunione o quella del condominio. Il passaggio centrale della sentenza richiamata evidenzia, in modo chiaro ed inequivoco, il campo di applicazione delle due normative, affermando che la specifica fisionomia giuridica del condominio negli edifici - la tipicità che distingue l'istituto della comunione di proprietà in generale dalle altre formazioni sociali di tipo associativo - si fonda sulla relazione che, nel fabbricato, lega i beni propri e comuni, riflettendosi sui diritti, dei quali i beni formano oggetto la proprietà esclusiva e il condominio . Le norme dettate dagli articolo 1117 e 1139 cod.civ. si applicano all'edificio, nel quale più piani, o porzioni di piano, appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, e un certo numero di cose quali impianti e servizi di uso comune sono legati alle unità abitative dalla relazione di accessorietà. Nella specie è indubbio che con l'atto di donazione da parte dei coniugi S. -M. alle figlie, avente ad oggetto gli appartamenti al primo e al secondo piano dello stabile in questione, in difetto di specifica riserva di diritto esclusivo di proprietà del lastrico solare a favore dei donanti, le donatarie debbano ritenersi comproprietarie del predetto lastrico solare, indipendentemente dalla applicazione della normativa regolante la comunione o il condominio, rispettivamente di cui al titolo VII capo I e capo II del codice civile, in quanto detta parte di immobile, posta a copertura dello stesso, come ut supra rilevato, in difetto di riserva di proprietà a favore di terzi, è da ritenersi appartenente, pro quota, ai titolari delle unità immobiliari ad esso sottostanti. Del pari, ampiamente giustificato è il diniego del beneficio ex articolo 163 cod.penumero , invocato nell'interesse di S.R. , rilevato che il giudice di merito ha ritenuto elemento ostativo all'accoglimento della relativa istanza i precedenti penali, gravanti sulla stessa imputata, per reati analoghi, così da ottemperare all'obbligo motivazionale gravante, ex lege, sul decidente ex multis Cass. 23/2/1996, numero 4073 . Va, da ultimo, rilevato che il reato contestato risulta prescritto al 29/6/2014, ma la inammissibilità del ricorso, dovuto alla manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo una compiuta instaurazione del rapporto di impugnazione, preclude la possibilità per il giudicante di rilevare dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex articolo 129 cod.proc.penumero Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca . Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, numero 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la S. e le M. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, le stesse, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , devono essere condannate alle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna di esse al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.