Cane affidato a terzi prima di partire e ritrovato in condizioni di sofferenza: padrone colpevole

Non regge l’alibi dell’avere consegnato il proprio amico a quattro zampe con la convinzione di vederlo trattato dignitosamente. Fondamentale assicurarsi che all’animale vengano garantite adeguate condizioni di vita, a partire da acqua, cibo e possibilità di muoversi.

Tutto pronto per andare in vacanza. Resta solo da decidere a chi affidare il proprio cane per qualche settimana. Prima di sciogliere ogni dubbio – se davvero non è possibile portar con sé l’amico a quattro zampe... –, però, meglio assicurarsi che all’animale saranno garantite adeguate condizioni di vita. Non solo per tutelare la salute del proprio cane, ma anche per evitare conseguenze pesanti a livello penale. Perché, in caso di trattamento inadeguato per il quadrupede, il padrone è condannabile per il reato di “abbandono di animali” (Cass., sent. n. 41362/2014, Terza Sezione Penale, depositata oggi). Abbandono. Quadro davvero desolante, quello che appare evidente a una semplice occhiata: il cane è «legato ad una catena corta; circondato da mosche; con ferite alle orecchie», si ritrova «senza acqua né cibo». Evidente lo «stato di abbandono». Ciò permette ai giudici del Tribunale di condannare il padrone – che aveva «affidato l’animale a terzi, durante la sua assenza» nel periodo estivo – per il reato di “abbandono di animali”. Fatali, come detto, le condizioni di vita del quadrupede, il quale «era sempre legato, salvo pochi minuti al momento del pasto; non veniva portato in giro; era privo di acqua» e «presentava un’infezione all’orecchio». Negligenza. A propria discolpa, però, il padrone del cane chiarisce, col ricorso in Cassazione, di «avere affidato l’animale a terzi, durante la sua assenza», peraltro lasciando «prima di partire, una pomata per la cura dell’infezione alle orecchie». Tali giustificazioni, però, non reggono, secondo i giudici del ‘Palazzaccio’, i quali ricordano come sia sufficiente, per contestare il reato di “abbandono di animali”, la «semplice negligenza». Ebbene, in questa vicenda, è evidente la «negligenza» dell’uomo, il quale, «prima di assentarsi», non si era «curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni», come «tenerlo con sé, portarlo in giro al guinzaglio, di tanto in tanto, e munirlo di cibo e acqua sufficienti». Assolutamente significative le condizioni in cui era stato trovato l’animale: «alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti» per acqua e cibo «erano insufficienti o non completamente riuniti», e il cane si presentava in uno stato di sofferenza, con «lingua totalmente estroflessa; occhi semichiusi; pelliccia scomposta; evidenti ferite sanguinolente alle orecchie». Senza dimenticare, poi, i disagi provocati all’animale dall’esser «stato lasciato legato ad una catena troppo corte per quattro giorni» consecutivi. Nessun dubbio, quindi, è possibile sulle «sofferenze» subite dall’animale, e provocate dalla condotta negligente del proprietario, il quale, di conseguenza, vede confermata la condanna per il reato di “abbandono di animali”.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 giugno – 6 ottobre 2014, n. 41362 Presidente Mannino – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4.4.2013 il Tribunale di Padova sez. distaccata di Este ha ritenuto M.A. colpevole del reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (articolo 727 cp), così qualificando l'originaria imputazione di cui all'articolo 544 ter cp. La condotta addebitata consisteva nel tenere il proprio cane legato ad una catena corta, senza acqua né cibo, circondato da mosche, con ferite alle orecchie ed in apparente stato di abbandono. Il Tribunale ha motivato la sua decisione sulla base delle deposizioni dei testi escussi, da cui era emerso che l'animale era sempre legato, salvo pochi minuti al momento del pasto, non veniva portato in giro, era privo di acqua e presentava un'infezione all'orecchio. 2. Avverso la decisione ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo due censure: 2.1 Col primo motivo denunzia la manifesta illogicità della motivazione, che definisce apparente: ribadisce la propria tesi sulla legittimità dei proprio comportamento precisando di avere affidato l'animale a terzi durante la sua assenza. Ha osservato che la ciotola del'acqua era stata trovata vuota perché rovesciata dal cane stesso, il che dimostra che lo stesso aveva la possibilità di muoversi. Ribadisce inoltre di avere lasciato, prima di partire, una pomata per la cura dell'infezione alle orecchie e che la cura non aveva ancora fatto il suo effetto, mentre la catena era uno strumento di precauzione ed era lunga oltre mt. 2,50. 2.2 Col secondo motivo denunzia l'inosservanza dell'articolo 192 cpp: rimprovera al Tribunale di avere affermato la sua colpevolezza in assenza della prova delle condizioni di incompatibilità con la natura dell'animale, ricavate, invece, dalla sola catena e dalla mancanza di cibo nella ciotola. Considerato in diritto Entrambi i motivo sono manifestamente infondati. Il reato di cui all'articolo 727 c.p., anche nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge 20.7.2004 n. 189 e applicabile alla presente fattispecie, non è contravvenzione necessariamente dolosa, in quanto può essere commessa anche per semplice colpa. Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza Sez. 3, Sentenza n. 32837 del 16/06/2005 Ud. dep. 02/09/2005 Rv. 232196; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 21744 del 26/04/2005 Ud. dep. 09/06/2005 Rv. 231652). Nella fattispecie che ci occupa il Tribunale veneto, dopo avere accertato che l'imputato era il proprietario del cane, ha ritenuto che l'imputato, prima di assentarsi, non si era curato di far osservare, da parte della persona incaricata di badare al cane, precise attenzioni (tenerlo con sé, liberarlo per un certo tempo, portarlo in giro al guinzaglio di tanto in tanto e munirlo di cibo e acqua sufficiente). Ha anzi rilevato che alle 15 del 16 agosto, in un momento di piena calura, i recipienti erano insufficienti o non compitamente riempiti, come documentato dalle foto, che ritraevano altresì l'animale con la lingua totalmente estroflessa, gli occhi semichiusi, la pelliccia scomposta ed evidenti ferite sanguinolente alle orecchie. Ha ritenuto irrilevante la circostanza della pomata lasciata per la cura delle orecchie, così come la distribuzione di crocchette e acqua solo una volta al giorno, perché dopo appena tre ore dal dichiarato riempimento della pentola l'acqua risultava assente. Ha poi ritenuto fonte di sofferenza il fatto che il cane sia stato lasciato legato ad un a catena troppo corta per quattro giorni salvo che per i pochi minuti destinati ala somministrazione delle crocchette e la situazione - secondo il suo apprezzamento - non sarebbe mutata se la catena fosse stata di lunghezza maggiore: sulla base di tali elementi, il giudice di merito ha concluso per l'esistenza di una situazione di incompatibilità con la natura dell'animale. Come si vede, si è in presenza di un percorso motivazionale giuridicamente corretto e logicamente coerente, come tale non sindacabile in questa sede, mentre al contrario, le critiche del ricorrente tendono a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni dei convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 dei 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.