È lecita la confisca se il reato di lottizzazione abusiva è prescritto e se il vincolo paesaggistico è divenuto inopponibile?

Per la CEDU no era stata confermata una confisca ai sensi dell’articolo 19, L. numero 47/85 malgrado la prescrizione del reato ex articolo 734 c.p. distruzione o deturpamento di bellezze naturali relativo ad una presunta lottizzazione abusiva in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Ciò viola i principi di legalità e di tutela della proprietà privata, ma non la presunzione di innocenza. Riconosciuto un cospicuo risarcimento.

È quanto stabilito oggi dalla CEDU, sez. II, nel caso Varvara c. Italia ric. numero 17475/09 evidenziando come la confisca disposta ai sensi dell’articolo 19 L. 47/85 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie non fu annullata nemmeno dopo la prescrizione del reato in aperta violazione degli articolo 7 Cedu sul punto l’opinione della Corte non è unanime e 1 protocollo numero 1, ma non dell’articolo 6 § .2, come sopra detto. Il caso. Un cittadino, nel 1985 edificava nelle Murge, in una zona limitrofa alla foresta, previa stipula di una convenzione di lottizzazione, previo piano di lottizzazione CDS 3217/10 , col comune. Nelle more era promulgato il DM 1 agosto 1985 GU del 6 febbraio 1986 che sottoponeva quelle zone a vincolo paesaggistico, ritenendole degne della tutela prevista dalla L. numero 1497/39. Queste garanzie erano confermate dalla Legge Galasso L. 431/85 sulla tutela dei beni naturalistici ed ambientali, confluita, poi, nel Codice dell’ambiente, DLgs 152/06 che attribuiva alla Regione la giurisdizione esclusiva sulla tutela del paesaggio. La Puglia con la L.R. 30/90 confermava il vincolo paesaggistico e l’inedificabilità delle zone limitrofe alle foreste in assenza di una convenzione di lottizzazione col comune approvata prima del 6 giugno 1990 o di un nulla osta del Comitato tecnico Regionale di pianificazione. Al momento di edificare il secondo lotto 17 edifici da 4 appartamenti si rendeva conto che nell’autorizzazione del 1985 era compresa anche un’area attraversata da un acquedotto, perciò ne chiedeva una revisione ed una riduzione della complessiva superficie edificabile. Nel 1997 fu rinviato a giudizio per il citato reato, per abusivismo e condannato a nove mesi di carcere ed a saldare un’esosa multa. Tra alterne vicende e numerosi annullamenti con rinvio da parta della Cassazione, il reato fu dichiarato prescritto nel 2002, ma non fu revocata la confisca dei beni v. S.C. del 2008 e per questo motivo è ricorso alla CEDU. Nel 2007 la PA aveva attestato la regolarità e la conformità ai vincoli delle opere realizzate sino al 2004. Inevitabilità dell’errore. Il caso attiene ai principi di legalità, di tassatività e di scusabilità dell’errore ex articolo 25, 27 Cost., 5 e 42 c.p. ed articolo 3 L. 689/89 per «i reati amministrativi» . La C.Cost. numero 364/88, però, «ha stabilito che questo principio non si applica quando si tratta di un errore inevitabile, così che questo articolo dovrebbe ora essere letto come segue «nessuna persona deve avvalersi della sua ignoranza della legge penale per una scusa, se non c'è un errore inevitabile. La possibile origine dell'inevitabilità oggettiva dell'errore sulla legge penale è ravvisabile nei casi di « buio assoluto sul significato dell’atto e/o di assicurazioni erronee di persone istituzionalmente destinate a giudicare sui fatti da realizzare precedenti, varie assoluzioni dell'agente per lo stesso fatto» purchè vi sia una «generalizzazione dell’errore» chiunque, in base alle regole di prudenza ed alla conoscenza dell’uomo medio, deve considerare quella certa condotta come errata v. Manes, Principi costituzionali in materia penale , dossier sul sito istituzionale della Consulta . Evoluzione giurisprudenziale e normativa della confisca . È regolata dagli articolo 199 e 240 c.p. e può essere ordinata solo se prevista espressamente dalla legge e, in caso di condanna, «per le cose che costituiscono il premio del reato e per le cose che la fabbricazione, uso, porto, detenzione o disposizione penalmente sono vietati» anche se non vi è stata condanna. Orbene è sì prevista dall’articolo 19 L.47/85, ma altresì esclusa nei casi di lottizzazione abusiva, come nella fattispecie, dagli articolo 18 e 20 che prevedono solo la sanzione penale della reclusione sino a 2 anni ed una multa salata. Il DPR 380/01 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , poi, ha unificato queste norme sancendo all’articolo 44 che «la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari». La giurisprudenza di legittimità, però, considera la confisca come una sanzione amministrativa C.Cost. 187/88 e non penale, sì che non è applicabile, ex articolo 240 c.p., a chi è stato condannato per lottizzazione abusiva o se la PA l’ha autorizzata, in un secondo momento, concedendo il permesso a costruire Cass. sez. III casi Brunotti del 18/10/88, Licastro del 12/11/90, Ligresti del 8/5/91, Zandomenichi del 10/11/95, Negro del 15/5/97 e SS.UU. Cancilleri del 3/2/90 . Inoltre è esclusa se il reo è assolto per vizio di mente o perché «il fatto non costituisce reato», come nella nostra ipotesi. Infatti la LR non si applicava alle convenzioni stipulate prima del 6 giugno 1990 e la seconda concessione era una mera variante della prima, come più volte affermato dalla corti che si sono occupate della lite, pur se tra molte contraddizioni e smentite. Infine la S.C., mutando orientamento, l’ha ammessa nei casi di lottizzazione abusiva ex articolo 240, punto 2, anche nei confronti del terzo acquirente se non dimostra l’errore sul fatto o che ha agito in buona fede, come nel nostro caso Cass. nnumero 39078, 24666/09 e 5857/11 . Ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., poi, si può rinunciare alla prescrizione e chiedere l’assoluzione al giudice. Infine la C.Cost. 85/08, analizzando questo frangente, ha affermato che in caso di prescrizione o di assoluzione piena ex articolo 533 c.p.p. la confisca non può esser disposta o, se già in atto, deve essere revocata. Questo principio è stato recepito dalla L. 102/09 che all’articolo 4, punto 4 ter , richiamando l’articolo 44, DPR 380/01 ed i principi comunitari in materia sanciti dal caso Fondi srl ed altri c. Italia del 30 agosto 2007, richiamato anche dai giudici baresi che hanno deciso questa lite ha stabilito che la vittima dell’ingiusta confisca debba esser risarcita di tutte le spese subite per la manutenzione o la demolizione delle opere ed il ripristino dei luoghi Pellingra-Contino, La confisca in riferimento al reato di lottizzazione abusiva Cionci, Problemi interpretativi in materia di lottizzazione abusiva , Sandulli . Nulla pena sine lege . Richiamando la sua giurisprudenza costante la CEDU rileva che l’articolo 7 è tra i più importanti della Cedu e deve essere interpretato alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dei fatti su cui si disquisisce se costituiscono reato o meno. «Inoltre è fermamente stabilito nella tradizione giuridica degli Stati parti della convenzione che la giurisprudenza, una fonte del diritto, necessariamente contribuisce all'evoluzione graduale del diritto penale». In breve non può essere invocato alcun automatismo nel punire una certa condotta ritenuta criminosa, si devono sempre considerare le possibili scriminanti come l’errore scusabile e la sanzione deve essere proporzionata e non eccessiva come nel caso in esame. Non si può opporre nemmeno la «prevedibilità della punizione» sulla scorta di un consulto con esperti in materia, perché esso non è obbligatorio. Inoltre non può essere contestato alcun reato se mancano gli elementi oggettivi, soggettivi, psicologici ed il nesso di causalità. Nella fattispecie Varvara era convinto dell’assenza del vincolo paesaggistico e che la sua richiesta era una mera variante alla convenzione del 1985 per quanto sopra detto. Si registri, però, l’opinione contraria di un giudice che esclude l’opponibilità dell’art 7 Cedu, perché sussiste sempre un obbligo di sequestro di beni illeciti in forza di convenzioni ed accordi internazionali e di disposizioni ONU ed OSCE inserite in un quadro più generale di lotta alla criminalità, alla speculazione edilizia ed agli ecomostri. Si rinvia al testo per ogni approfondimento. Presunzione di innocenza. È opponibile solo se il soggetto è punito per colpe altrui i figli ereditano le colpe del padre o se si ritiene che si sia avvantaggiato del crimine commesso da terzi oppure ove non c’era «alcuna intenzionalità criminale» Guzzardi c. Italia del 6/11/80 e Valico s.r.l. c. Italia del 2006 . È chiaro che non può essere invocato nel nostro caso. Tutela della proprietà privata. «L’articolo 1 del protocollo numero 1 contiene tre norme distinte la prima, che è espressa nella prima frase del primo comma e ha un carattere generale, stabilisce il principio del rispetto per la proprietà la seconda, contenuta nella seconda frase del paragrafo stesso, è la privazione della proprietà e lo invia a determinate condizioni per quanto riguarda il terzo, registrato nel secondo paragrafo, riconosce il potere degli Stati, tra gli altri, di regolamentare l'utilizzo della proprietà conformemente all'interesse generale». Alla luce di ciò la confisca è possibile solo nei limiti di legge e se costituisce instrumentum o productum sceleris , non ravvisabili nella fattispecie per quanto sinora esplicato. Ergo è stata accertata anche questa deroga ai principi comunitari e lo Stato è stato condannato al risarcimento del danno morale pari ad € 10.000,00.

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