La circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro illustra alcune specifiche riguardanti le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, così da consentire agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle procedure di gestione del documento, riviste alla luce del Decreto del Fare.
L’art. 31 d.l. n. 69/2013 conv. da L. n. 98/2013 ha apportato alcune modifiche alla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le novità del Decreto del Fare Il d.l., in primis , ha eliminato dalla previsione ex art. 13 bis , comma 5, d.l. n. 52/2012 conv. da L. n. 94/2012 , il riferimento alla concessione dei benefici normativi e contributivi . Per effetto della modifica, l’applicazione della predetta norma è estesa a tutte le tipologie di DURC. È stato poi previsto che in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Istituti o agli Enti abilitati al rilascio . Trattasi in realtà di una disposizione chiarificatrice sull’ambito applicativo del DURC, che lascia evidentemente inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui all’art. 90 d.lgs. n. 81/2008 circ. n. 12/2012 . Acquisizione del DURC. Il comma 4 individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la nuova disciplina prevede che il DURC in corso di validità debba essere acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera i , d.lgs. n. 163/2006 per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163/2006 per la stipula del contratto per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale. Il computo dei 120 giorni è applicabile ai DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013. L’art. 31, comma 5, d.l. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che, per le ipotesi sopra dette, è efficace per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio. È una disposizione introdotta, in sede di conversione del d.l. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 in vigore dal 21 agosto e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente. Con specifico riferimento al DURC acquisito per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera i , d.lgs. n. 163/2006, la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva. In sede di conversione del d.l. n. 69/2013, è stato poi previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, venga utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Preavviso di accertamento negativo. Il comma 8, dell’art. 31, conferma la disposizione sancita dall’art. 7, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007 in ordine al c.d. preavviso di accertamento negativo , ove si impone agli Enti coinvolti nel rilascio del DURC, prima dell’emissione o dell’annullamento del Documento, di invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione assegnando, a tal fine, un termine non superiore a 15 giorni. Al fine di favorire una più rapida ed efficace definizione di questa fase, ha espressamente previsto che l’invito all’interessato avvenga mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti abilitati e che lo stesso debba sempre riportare l’indicazione analitica delle cause di irregolarità. Previste ulteriori semplificazioni in merito al godimento di benefici e sovvenzioni. In sede di conversione del d.l. n. 69/2013, la L. n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 bis a 8 sexies che prevedono ulteriori semplificazioni in relazione al rilascio del DURC per il godimento di sovvenzioni, benefici normativi e contributivi. È anzitutto previsto che alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, L. n. 266/2005, da parte di P.A., per le quali è prevista l’acquisizione del DURC, si applicano, in quanto compatibili, le previsione del comma 3 dell’art. 31, concernenti la trattenuta dal certificato di pagamento dell’importo corrispondente all’inadempienza evidenziata dal Documento. Si prevede poi che, anche ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa UE, statale e regionale, il DURC abbia una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Da ultimo la circolare n. 36/2013 rammenta che, almeno sino al 31 dicembre 2014, il Legislatore ha scelto di estendere la durata 120 giorni di validità del DURC anche ai lavori edili per i soggetti privati.
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