Controlli automatici limitati in città anche con il nulla osta della prefettura

L’autovelox automatico non può essere posizionato in centro abitato se manca lo spartitraffico centrale. Ovvero se la strada pur se molto trafficata non ha tutte le caratteristiche tecniche delle strade urbane di scorrimento. Anche se il prefetto ha dato il via libera all’uso dei misuratori.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con la sentenza numero 12231 del 14 giugno 2016. Il caso. Un automobilista con il piede pesante è incorso nei rigori di un controllo elettronico della velocità effettuato in centro a Torino, senza la presenza dei vigili, previa regolare autorizzazione del rappresentante governativo. Contro la conseguente sanzione elevata dal comando dei Civich l’interessato ha percorso tutti i gradi di giudizio disponibili in prossimità della Dora ma senza successo. Qualificazione della strada. I Giudici del Palazzaccio invece hanno ribaltato l’esito della vicenda accogliendo la censura più importante circa la qualificazione della strada. Il prefetto può autorizzare l’installazione degli autovelox automatici di città solo sulle strade urbane di scorrimento ai sensi dell’articolo 4 della l. numero 168/2001. Anche se una strada ha più corsie per senso di marcia per essere qualificata urbana di scorrimento occorre che sia presente anche lo spartitraffico centrale, specifica il Collegio. La discrezionalità del rappresentante governativo in materia è molto ampia ma questo non significa che possa valicare il dettato normativo. Solo su determinati tratti di strada è possibile attivare i sistemi automatici di controllo del traffico, senza fermo immediato del trasgressore. Pertanto spetterà nuovamente al Tribunale di Torino entrare nel merito della vicenda e decidere il destino finale di questa vicenda sanzionatoria. Se il tratto stradale individuato dal prefetto manca di uno spartitraffico centrale la strada non ricade tra quelle ammesse per l’uso degli autovelox automatici. E neppure il prefetto potrà derogare a questa indicazione normativa.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 aprile – 14 giugno 2016, numero 12231 Presidente Bucciante – Relatore Oricchio Considerato in fatto D.G. , quale legale rappresentante della O.R.T. S.r.l., proponeva innanzi al Giudice di Pace di Torino opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione numero 15825 del 14.5.2008 della Prefettura di Torino. Instauratosi il contraddittorio, l’adito Giudice di prime cure, con sentenza numero 2982/2009 rigettava il ricorso, confermando l’opposta ordinanza-ingiunzione. Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima istanza interponeva appello la D. . Resisteva l’appellata Prefettura. Con sentenza numero 5119/2011 il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice di appello, respingeva l’appello e compensava integralmente le spese del giudizio. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre la D. con atto affidato a tre distinti ordini di motivi. Resiste con controricorso l’intimata P.A A seguito di ordinanza interlocutoria numero 18578/2013, di cui in atti, la controversia è stata rimessa in pubblica udienza innanzi a questa Sezione. Ritenuto in diritto 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia concernente la qualificazione come strada urbana di scorrimento del tratto stradale ove ebbe luogo la rilevazione a distanza della velocità con la conseguente falsa applicazione dell’articolo 4 L. 168/2001, nonché con consequenziale violazione degli articolo 4 e 5 L numero 2245/1865 all. E. Il motivo è fondato. L’odierna ricorrente, con apposito motivo di gravame, aveva denunciato nel precedente grado di giudizio la mancanza di un requisito ex lege indispensabile al fine di legittimare il rilevamento della velocità da cui scaturivano il verbale di accertamento di violazione al C.d. S. e la successiva ordinanza-ingiunzione prefettizia opposta. In effetti il detto rilevamento era, nella concreta fattispecie per cui è giudizio, possibile ex articolo 4 L. 168/2001 solo in tratto stradale qualificabile come strada urbana di scorrimento ex articolo 2, co. 2 C.d.S La mancata qualificabilità del tratto stradale ai sensi del citato articolo 4 comportava la conseguente impossibilità ed illegittimità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all’installazione di un dispositivo per il rilevamento a distanza della velocità, con ulteriore consequenziale illegittimità del suo impiego e di tutti gli scaturenti successivi verbali ed atti. L’adito Tribunale, in funzione di Giudice di appello, non ha compiutamente e congruamente motivato in punto alla cennata doglianza della parte odierna ricorrente, oggi - in sostanza - riproposta col motivo di ricorso in esame. Nella motivazione della gravata sentenza del Tribunale di Torino si legge di una pretesa contraddizione in cui incorreva lo stesso appellante relativa alle affermazioni della parte che il tratto stradale interessato non rientrava nella previsione di cui all’articolo 2 cit. essendo privo di spartitraffico centrale sviluppandosi su un’unica carreggiata e che, pure, detta carreggiata presentava più di una corsia di senso di marcia e, di seguito si legge, dell’assoggettamento - ai fini della qualificazione del medesimo tratto di strada - all’accertamento di cui al Decreto Prefettizio numero 105736/2005 di individuazione delle strade urbane ove non era consentito il fermo del veicolo, con richiamo del carattere ampiamente discrezionale dell’individuazione delle strade già affermato da questa Corte con nota sentenza 22 febbraio 2010, numero 4242 . Senonché la motivazione dell’impugnata sentenza è, nella sostanza, insufficiente e contraddittoria. La discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al C.d.S. quanto alla velocità non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale. Solo in presenza, come nella fattispecie, di una strada urbana a scorrimento ovvero con spartitraffico centrale era, quindi, possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata. La sentenza gravata non dice chiaramente eludendo la delicata questione oggetto di gravame se il tratto stradale de quo era o non era una strada urbane a scorrimento. Né la pretesa suddetta invocata contraddittorietà o il mero rinvio non del tutto pertinente al precedente di questa Corte possono sopperire alla esposta mancanza. In ragione di tali considerazioni il motivo, in quanto fondato, va accolto, con consequenziale cassazione della impugnata decisione e rimessione al Tribunale a quo, che dovrà provvedere a riesaminare e decidere la controversia uniformandosi al principio innanzi affermato. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia riguardante la conformità del verbale di contestazione rispetto a quanto previsto dall’articolo 385 reg. esec. C.d.S 3.- Con il terzo motivo parte ricorrente deduce un ulteriore carenza motivazionale in ordine al punto della controversia relativo all’irregolare ed insufficiente segnalazione del limite di velocità, nonché il vizio di falsa applicazione dell’articolo 115, co. 2 c.p.c 4.- I su esposti secondo e terzo motivo del ricorso possono essere assorbiti in dipendenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Torino in diversa composizione.