Per la presentazione di un’opposizione a decreto penale di condanna, sono adottabili tutte le forme previste dagli articolo 582 e 583 c.p.p., compresa la presentazione per mezzo di un incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale. In questo caso, il referente temporale per valutarne la tempestività è costituito dalla data di invio, non da quella di ricezione dell’atto.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 27431, depositata il 24 giugno 2014. Il caso. Il gip presso il tribunale di Milano dichiarava inammissibile l’opposizione presentata da un imputato contro il decreto penale di condanna, perché tardiva. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che, avendo l’opposizione a decreto penale natura di mezzo di impugnazione, occorre prendere in considerazione la data della consegna per la spedizione dell’atto al servizio postale, non quella del suo arrivo a destinazione. Natura di impugnazione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione confermava la ricostruzione del ricorrente sulla natura di impugnazione dell’opposizione al decreto penale di condanna. Perciò, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli articolo 582 e 583 c.p.p., compresa la presentazione per mezzo di un incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale. In questo caso, il referente temporale per valutarne la tempestività è costituito dalla data di invio, non da quella di ricezione dell’atto. Nel caso di specie, la data di spedizione a mezzo posta dell’opposizione rientrava nel termine utile 15 giorni , previsto dall’articolo 461 c.p.p. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 4 marzo – 24 giugno 2014, numero 27431 Presidente Squassoni – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. C.A. ricorre personalmente avverso l'ordinanza del 22/03/2013 dep. il 25/03/2013 con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibile l'opposizione presentata avverso il decreto penale di condanna numero 2835/12 Reg. D.P. del 18/06/2012 con il quale era stato condannato alla pena di Euro 22.500,00 di multa per il reato di cui all'articolo 10-ter d.lgs. 74/2000. Aveva rilevato il Giudice che l'opposizione era tardiva perché proposta fuori termine poiché pervenuta il 19 novembre 2012 , essendo stato il decreto notificato all'odierno ricorrente ed al suo difensore rispettivamente il 27 ottobre 2012 ed il 18 ottobre 2012. l.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione inosservanza o erronea applicazione della legge penale inosservanza delle norme penali stabilite a pena di inammissibilità, sotto il profilo della erronea indicazione della data di presentazione dell'opposizione, consegnata all'ufficio postale il 10 novembre 2012 e non, come indica il Giudice, il 16 novembre 2012. 1.2. Con il secondo motivo eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione delle legge penale inosservanza delle norme penali stabilite a pena di inammissibilità, posto che, avendo l'opposizione a decreto penale natura di mezzo di impugnazione, occorre prendere in considerazione la data della consegna per la spedizione dell'atto, non quella del suo arrivo a destinazione. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 2.1. Come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, “l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli articolo 582 e 583 cod. proc. penumero , tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale in tal caso, il referente temporale per valutarne la tempestività è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto articolo 585, comma secondo, cod. proc. penumero ” Sez. 5, numero 35361 del 06/07/2010, Cheng in senso conforme anche Sez. 1, numero 1990 del 12/03/1997, Dominici Sez. 3, numero 762 del 09/03/1994, Frau Sez. 1, numero 1762 del 26/07/1993, Bosello . 2.2. Nel caso di specie l'opposizione risulta esser stata tempestivamente spedita a mezzo posta il 10 novembre 2012 e,dunque, nel termine utile di cui all'articolo 461, cod. proc. penumero . 2.3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.