Danno reputazionale nell'Internet. Quale giudice è competente se l'attore è una persona giuridica?

La materia del danno reputazionale nell'Internet e la relativa questione di individuazione della competenza internazionale reclamano un aggiornamento della giurisprudenza europea sul tema. In particolare l'Avvocato Generale raccomanda alla Corte di Giustizia Europea di eliminare il criterio speciale cosiddetto a mosaico della sentenza Shevil perché non adatto per l'Internet e ridurre i criteri speciali soltanto a due il luogo di origine del danno costituito dallo Stato membro di domicilio o stabilimento dell'editore primo criterio speciale di competenza il luogo dove il danno si concretizza costituito dal centro di interessi dell’attore terzo criterio speciale di competenza . Inoltre il giudice competente per il danno dev'essere lo stesso giudice competente per l'inibitoria.

Il caso. Una società estone operante in Svezia viene inserita su una lista nera di un'associazione svedese e riceve valanghe di commenti diffamatori. Quale sarà il giudice competente per l'inibitoria e il danno? Il giudice estone o il giudice svedese? La questione. La Corte Suprema Estone ha sottoposto alla Corte di Giustizia Europea EU C 2017 554, C-194/16 3 questioni 1 il giudice estone è ammesso a trattare la causa in base al criterio speciale di competenza fondato sul centro di interessi anche se in questo caso l'attore è una persona giuridica anziché - come avvenuto finora - una persona fisica? 2 come si determina il centro di interessi di una persona giuridica? 3 il giudice estone è competente solo per la causa di danni o anche per l'inibitoria rettificare/rimuovere ? Nella materia del danno reputazionale on line, la normativa e la giurisprudenza dell'Unione UE in tema di competenza internazionale hanno risolto finora casi relativi a persone fisiche sentenza eDate e non a persone giuridiche. Inoltre finora sono stati affrontati casi di risarcimento danni e non richieste in via principale di rimozione inibitoria . Pertanto la pronunzia che verrà emessa per la vicenda sottesa costituirà un'evoluzione ulteriore della giurisprudenza in tema di competenza internazionale dovendo riflettere sugli elementi nuovi della persona giuridica e dell'inibitoria. La giurisprudenza precedente nella materia del danno reputazionale on line si sintetizza in due sentenze cardine la sentenza Shevil e la sentenza eDate. Unitamente al foro generale del domicilio del convenuto, la sentenza Shevil individua due fori speciali il luogo di origine del danno costituito dallo Stato membro di domicilio o stabilimento dell'editore primo criterio speciale di competenza e il luogo di concretizzazione del danno costituito da ciascuno Stato membro in cui se ne avvertano le ricadute secondo criterio speciale di competenza cosiddetto a mosaico . Unitamente al foro generale del domicilio del convenuto, la sentenza eDate individua tre fori speciali il luogo di origine del danno costituito dallo Stato membro di domicilio o stabilimento dell'editore primo criterio speciale di competenza il luogo di concretizzazione del danno costituito da ciascuno Stato membro in cui se ne avvertano le ricadute secondo criterio speciale di competenza cosiddetto a mosaico inoltre per il luogo dove il danno si concretizza aggiunge anche un altro criterio speciale ovvero il centro di interessi dell’attore terzo criterio speciale di competenza . Tale luogo corrisponde allo Stato membro in cui l’attore risiede abitualmente o ad un altro uno Stato membro rispetto al quale possa essere dimostrata l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto, ad esempio perché l’attore vi esercita un’attività professionale. È' stato già osservato che la sentenza eDate e il relativo foro speciale del centro di interessi dell'attore si applica per la persona fisica. Ora occorre capire se questo criterio speciale possa essere applicato anche per la persona giuridica. Ammesso che tale foro speciale possa essere ammesso anche per la persona giuridica occorre individuare i luoghi in cui si materializza il centro di interessi della persona giuridica. In merito poi all'altra questione sottesa relativa all'ipotesi che il giudice competente individuato sulla base del centro di interessi della persona giuridica per il danno possa essere anche il giudice competente per ordinare l'inibitoria si vedrà che l'Avvocato Generale conclude sostenendo che il giudice competente dev'essere uno solo perché mentre la domanda del danno può essere frammentata tra più Stati membri approccio a mosaico , la domanda inibitoria per la propria natura indivisibile dev'essere indirizzata ad un unico Stato membro. Pertanto il giudice competente per il danno dev'essere lo stesso giudice competente per l'inibitoria. Regola generale del foro del convenuto e deroghe speciali. Le Conclusioni dell'Avvocato Generale CGUE Michal Bobek del 13 luglio 2017 sulla Causa C-194/2016 trattano il problema interpretativo dell'art. 7, co.2, Regolamento n. 1215/2012 sulla competenza internazionale in materia di illeciti civili per la pubblicazione di informazioni su Internet. Questa disposizione costituisce una deroga alla regola generale secondo cui il convenuto deve essere citato nello Stato membro in cui ha il proprio domicilio art. 4, paragrafo 1, Regolamento n. 1215/2012 . La deroga stabilisce che il convenuto può essere citato davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso e avvenuto o può avvenire anche quando questo luogo si trovi in uno Stato membro diverso da quello del proprio domicilio articolo , co.2, Regolamento n. 1215/2012 . Foro speciale del luogo dell'evento dannoso. Il foro speciale del luogo dell'evento dannoso è stato individuato dalla giurisprudenza sia nel luogo in cui il danno ha origine sia nel luogo in cui il danno si concretizza. Pertanto, l’attore puo scegliere di citare il convenuto dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola. La sentenza Shevil ha individuato il luogo di origine del danno nello Stato membro di domicilio o stabilimento dell'editore primo criterio speciale di competenza mentre ha individuato il luogo di concretizzazione del danno in ciascuno Stato membro in cui se ne avvertano le ricadute. Questa interpretazione è' stata definita approccio a mosaico secondo criterio speciale di competenza . La sentenza eDate in merito al luogo dove il danno si concretizza riprende l'approccio a mosaico della sentenza Shevil ma aggiunge anche un altro criterio speciale ovvero il centro di interessi dell’attore terzo criterio speciale di competenza . Tale luogo corrisponde allo Stato membro in cui l’attore risiede abitualmente o ad un altro uno Stato membro rispetto al quale possa essere dimostrata l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto, ad esempio perché l’attore vi esercita un’attività professionale. L'Avvocato Generale riassume la situazione in questo modo 32. In sintesi dalla lettura combinata delle sentenze Shevill ed eDate risulta che attualmente, in caso di asserito danno alla reputazione provocato da informazioni pubblicate su Internet, se l’attore e una persona fisica, può scegliere tra quattro tipi di fori. Tre di essi sono fori pieni il danno può essere fatto valere nella sua totalità. Il quarto e parziale la domanda di risarcimento e limitata ai danni subiti nel territorio dello Stato di cui trattasi. I fori pieni comprendono un foro generale domicilio del convenuto e due fori speciali quello del luogo in cui si e verificato il danno, che nella maggior parte dei casi corrisponde probabilmente al foro generale, e quello del luogo in cui si trova il centro degli interessi dell’attore . Inoltre, tutti gli altri Stati membri possono costituire fori parziali, in quanto le informazioni pubblicate su Internet sono accessibili in tutti gli Stati membri . Localizzazione del Centro degli interessi dell'attore. Il centro degli interessi dell'attore è il luogo in cui viene maggiormente avvertito il danno alla reputazione. L'Avvocato Generale individua il centro di interessi dell'attore nello Stato membro in cui [quest'ultimo] esercita le sue principali attività professionali, purché le informazioni asseritamente lesive siano idonee a pregiudicare le sue attività professionali in detto Stato membro . La sentenza eDate molto opportunamente ha localizzato il centro di interessi non solo nello Stato membro di residenza abituale o di sede legale o di stabilimento dell'attore ma anche nello Stato membro in cui si svolge l'attività professionale o commerciale dell'attore maggiormente colpita dal commento diffamante. L'Avvocato Generale osserva che la sentenza eDate ha dichiarato che può trattarsi anche di un altro Stato membro qualora altri indizi, come l’esercizio di un’attività professionale, possano dimostrare l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto con tale Stato . Questa decisione si basa sul principio fondante in materia di competenza internazionale secondo cui il luogo dove il danno si concretizza dev'essere lo Stato membro in collegamento particolarmente stretto con le attività dell'attore. Tale tipo di competenza e fondata sulla stretta connessione tra l’azione e il giudice competente a conoscerne. In questo quadro giurisprudenziale e normativo la ratio essendi dell'art. 7, co.2, Regolamento 1215/2012 risulta essere proprio questo collegamento stretto tra la controversia e il giudice a prescindere dal giudice dello Stato membro sede legale o stabilimento dell'attore. Questo criterio del collegamento particolarmente stretto trova la propria giustificazione nel fatto che il giudice individuato quale giudice competente dev'essere quello maggiormente capace di conoscere la questione controversa. Si tratta di una valutazione da eseguire ogni volta nel caso concreto perché a volte il contenuto lesivo può colpire solo uno dei settori di attività della persona giuridica che magari si trova in uno Stato membro differente da quello di stabilimento o di sede legale della stessa. In questa ipotesi il centro di interessi viene localizzato nello Stato membro diverso da quello della sede legale o stabilimento. Può invece darsi che il contenuto lesivo colpisca un settore sviluppato nello stesso Stato membro di sede legale o di stabilimento dell'attore e così il luogo del centro di interessi viene a coincidere con il luogo di sede legale o stabilimento dell'attore stesso. A completamento giurisprudenziale dell'argomento ci corre l'obbligo di evidenziare le annotazioni dell'Avvocato Generale che osserva che tale regola e giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale Cosi e stato stabilito nella sentenza del 30 novembre 1976, Bier 21/76, EU C 1976 166, punto 11 . V. anche sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e a. C 68/93, EU C 1995 61, punto 19 e giurisprudenza ivi citata del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. C 509/09 e C 161/10, EU C 2011 685, punto 40 e giurisprudenza ivi citata del 3 ottobre 2013, Pinckney C 170/12, EU C 2013 635 punto 27 e giurisprudenza ivi citata del 22 gennaio 2015, Hejduk C 441/13, EU C 2015 28, punto 19 e giurisprudenza ivi citata , e del 21 dicembre 2016, Concurrence C 618/15, EU C 2016 976, punto 26 e giurisprudenza ivi citata . V. anche considerando 16 del regolamento n. 1215/2012 . Il criterio speciale di competenza vale per la persona fisica e per la persona giuridica. L'Avvocato Generale prima di affrontare la questione dell'ipotesi di estendere la tutela dei diritti della persona fisica anche alla persona giuridica premette che in questa sede si tratta di diritto dell'Unione UE sulla competenza e non di tutela dei diritti fondamentali. Il diritto UE sulla competenza dev'essere univoco per tutti gli Stati membri a prescindere che in alcuni di questi la persona giuridica goda o meno delle stesse protezioni della persona fisica. Anticipiamo il parere dell'Avvocato Generale sulla questione. Questi sostiene che l’articolo 7, comma 2, e una disposizione a piu livelli, nel senso che le norme sulla competenza ivi contenute si applicano indipendentemente dalla specifica base giuridica nazionale dell’azione. In definitiva nel momento in cui l'attore agisce contro una persona giuridica di un altro Stato membro deve sapere in modo certo a quale giudice verrà assegnata la causa sulla scorta dei principi dettati dall'Unione UE in tema di competenza internazionale. Principi o norme del diritto europeo che si pongono a un livello sovrastante il diritto interno sulla tutela delle persone giuridiche al fine di giungere a una uguale risposta in tutta l'Unione in merito al l'attribuzione del Giudice. Volendo esaminare tuttavia anche l'evoluzione giurisprudenziale in materia di riconoscimento dei diritti della persona fisica anche alla persona giuridica si evince che la CGUE ha aperto sempre di più ai diritti della personalità delle persone giuridiche e al loro riconoscimento indiretto come e riscontrabile nella sentenza Fayed c. Regno Unito Sentenza della CGUE del 21 settembre 1990, Fayed c. Regno Unito, CE ECHR 1994 0921JUD001710190 . In tale pronunzia la CGUE ha dichiarato che, per quanto riguarda il diritto all’integrità della reputazione, i limiti della critica ammissibile sono piu ampi nel caso dei professionisti che partecipano alle attività di grandi società di quanto non lo siano per semplici privati. Inoltre, la CGUE ha dichiarato che il fatto che una parte fosse una grande società multinazionale non doveva privarla del diritto di difendersi contro affermazioni diffamatorie, ne dispensare i ricorrenti persone fisiche dall’obbligo di dimostrare la fondatezza delle affermazioni in questione . L'Avvocato Generale osserva che ai fini della soluzione del quesito sull'interpretazione dell'articolo , co.2, Regolamento 1215/2012 non assume rilevanza il fatto che la persona giuridica sia tutelata a livello costituzionale o a livello di norme interne ma ciò che conta è addivenire a una soluzione univoca. Pertanto se in uno Stato membro viene avviata un’azione fondata su una legge nei confronti di una persona giuridica di un altro Stato membro, la decisione su tale azione richiederà ovviamente anche una decisione sulla competenza internazionale ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. 58. In altri termini, l’articolo 7, punto 2, e una disposizione a piu livelli, nel senso che le norme sulla competenza ivi contenute si applicano indipendentemente dalla specifica base giuridica nazionale dell’azione, a prescindere dalla circostanza che la tutela sostanziale dei diritti della personalità sia conferita da un diritto fondamentale costituzionalmente protetto, oppure derivi dalla legge o dalla giurisprudenza, o da entrambe purché il risultato sia univoco 59. In altre parole, le eventuali differenze sotto il profilo del fondamento di diritto nazionale dell’azione non possono influire sulla valutazione delle norme di competenza, purché, ovviamente, l’azione abbia comunque la natura di azione relativa a un illecito civile doloso o colposo . Conclusioni. La materia del danno reputazionale nell'Internet e la relativa questione di individuazione della competenza internazionale reclamano un aggiornamento della giurisprudenza europea sul tema. In particolare l'Avvocato Generale raccomanda alla CGUE di eliminare il criterio speciale cosiddetto a mosaico della sentenza Shevil perché non adatto per l'Internet e ridurre i criteri speciali soltanto a due il luogo di origine del danno costituito dallo Stato membro di domicilio o stabilimento dell'editore primo criterio speciale di competenza il luogo dove il danno si concretizza costituito dal centro di interessi dell’attore terzo criterio speciale di competenza .

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