Con l’articolo 11 l. numero 222/1984 limite alla presentazione di nuove domande , il legislatore ha voluto evitare che per la stessa prestazione, dopo la presentazione di una prima domanda amministrativa o durante la pendenza di un procedimento giurisdizionale da definire, possa essere presentata una seconda domanda amministrativa o un’ulteriore domanda giudiziale.
Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 12445, depositata il 16 giugno 2015. Il caso. La Corte d’appello di Catania rigettava il gravame proposto da un uomo contro la sentenza di primo grado che gli aveva riconosciuto il diritto all’assegno ordinario di invalidità dall’agosto 2007. Decidendo sul gravame fondato sul riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità ed all’indennità di accompagnamento a partire dal 1° marzo 2011, i giudici territoriali ritenevano che la prima decisione fosse intervenuta nel limite della domanda proposta relativa all’assegno di invalidità civile e che le differenti prestazioni pretese pensione di inabilità e indennità di accompagnamento fossero estranee alla domanda amministrativa, proposta nel 2006, ed al relativo ricorso giudiziale. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che il fatto di aver richiesto in via amministrativa il solo assegno di invalidità non avrebbe dovuto precludergli la possibilità di richiedere in giudizio la pensione di inabilità e l’indennità di accompagnamento, ed al giudice di riconoscerne il diritto, qualora vengano accertati, a carico dello stesso assicurato, aggravamenti delle malattie preesistenti o nuove infermità tali da integrare i requisiti sanitari necessari. Prima dell’azione giudiziaria, serve la domanda amministrativa. La Corte di Cassazione ricorda che, in materia di trattamenti pensionistici, l’articolo 47 d.P.R. numero 639/1970 revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale subordina la proponibilità dell’azione giudiziaria all’avvenuta presentazione della domanda amministrativa. Quest’ultima è necessaria anche dopo l’entrata in vigore della l. numero 533/1973 disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e la sua mancanza, nelle controversie che richiedono il previo esperimento del procedimento amministrativo, determina l’improponibilità della domanda giudiziaria. E se in sede amministrativa si è fatta una sola richiesta? I giudici di legittimità rilevano, tuttavia, un contrasto giurisprudenziale riguardo alle prestazioni costituite dall’assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità, disciplinate dalla l. numero 222/1984 revisione della disciplina della invalidità pensionabile , nell’ipotesi in cui soltanto una di esse sia stata oggetto di domanda amministrativa. Secondo un primo orientamento, solo se abbia presentato all’INPS la domanda di pensione di inabilità, l’assicurato può chiedere in giudizio l’assegno di invalidità tra le due prestazioni, relative ad un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi, sarebbe ravvisabile un necessario rapporto di continenza, per cui nella domanda amministrativa della pensione di inabilità dovrebbe ritenersi implicitamente inclusa quella di attribuzione dell’assegno di invalidità. Non sarebbe invece vero il contrario, poiché per la pensione di inabilità il procedimento amministrativo, aperto dalla domanda dell’assicurato, è preordinato alla verifica di condizioni ulteriori rispetto a quelle sanitarie. Perciò, secondo il primo orientamento, chi ha chiesto in sede amministrativa solo l’assegno di invalidità non può poi chiedere in giudizio la pensione di inabilità. Per un secondo orientamento, invece, la domanda amministrativa di attribuzione del solo assegno di invalidità non precluderebbe all’assicurato di avanzare, nel corso del successivo giudizio, la domanda di pensione di inabilità quando, in tale giudizio, sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da escluderne la capacità di svolgere una qualunque attività lavorativa. A supporto della tesi, viene richiamato l’articolo 149 disp. att. c.p.c. controversie in materia di invalidità pensionabile in caso di sua mancata applicazione, l’assicurato dovrebbe, ai sensi dell’articolo 11 l. numero 222/1984 limite alla presentazione di nuove domande , attendere l’esito del giudizio e ricominciare successivamente l’iter amministrativo. Divieto di duplicazione. Per i giudici di legittimità, chiamati a decidere nel caso in commento, questo secondo orientamento non è condivisibile con l’articolo 11 l. numero 222/1984, il legislatore ha voluto evitare che per la stessa prestazione, dopo la presentazione di una prima domanda amministrativa o durante la pendenza di un procedimento giurisdizionale da definire, possa essere presentata una seconda domanda amministrativa o un’ulteriore domanda giudiziale. Invece, questo divieto di duplicazione non riguarda il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, come sono l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità. E ciò vale anche in caso di una pretesa indennità di accompagnamento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 22 aprile – 16 giugno 2015, numero 12445 Presidente Curzio – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte d'Appello di Catania respingeva il gravame svolto da S.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità dal mese di agosto 2007. 3. La Corte territoriale, decidendo sul gravame fondato sul riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2011, riteneva la decisione del primo giudice intervenuta nel limite della proposta domanda l'assegno di invalidità civile e le differenti prestazioni pretese la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento estranee alla domanda amministrativa proposta nel 2006 e al relativo ricorso giudiziale. 4. S.A. ha proposto ricorso fondato su quattro motivi. 5. L'INPS ha resistito con controricorso. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze si è costituito al mero fine di partecipare alla discussione orale. 7. I primi tre motivi investono, per diversi profili, il denegato riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento, benefici che, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto riconoscere per effetto dell'aggravamento delle patologie accertato dal CTU. 8. Non è fondata la tesi del ricorrente che assume che l'aver chiesto in via amministrativa il solo assegno di invalidità non preclude all'assicurato di richiedere in giudizio la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento - e al giudice di riconoscerne il diritto - qualora vengano accertati, a carico dell'assicurato medesimo, aggravamenti delle malattie preesistenti o nuove infermità tali da integrare i requisiti sanitari per le predette provvidenze. 9. Questa Corte, con sentenza numero 20664 del 2011, si è già pronunciata nei seguenti termini 10. “In materia di trattamenti pensionistici come di altre prestazioni previdenziali il D.P.R. 30 aprile 1970, numero 639, articolo 47, subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria all'avvenuta presentazione della domanda amministrativa. 11. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere necessaria tale domanda anche dopo l'entrata in vigore della L. numero 533 del 1973 e nell'affermare che la sua mancanza, nelle controversie che richiedono il previo esperimento del procedimento amministrativo, determina l'improponibilità della domanda giudiziaria. 12. Esistono, tuttavia, decisioni contrastanti quanto alle prestazioni costituite dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità disciplinate dalla L. numero 222 del 1984, per il caso che soltanto una di esse sia stata oggetto di domanda amministrativa. 13. Per alcune decisioni, infatti vedi Cass. numero 4782 del 1999, numero 6615 del 1996 , solo se abbia presentato all'INPS domanda della pensione di inabilità, l'assicurato può chiedere in giudizio l'assegno di invalidità. 14. Ciò per la ragione che tra le due prestazioni, relative a un diverso grado di compromissione della capacità lavorativa, ma presupponenti gli stessi requisiti assicurativi e contributivi, è da ravvisare un necessario rapporto di continenza - si che nella domanda amministrativa della pensione di inabilità deve ritenersi implicitamente inclusa quella di attribuzione dell'assegno di invalidità - mentre non è vero il contrario, dal momento che per la pensione di inabilità, il procedimento amministrativo aperto dalla domanda dell'assicurato è preordinato alla verifica di condizioni ulteriori rispetto a quelle sanitarie L. numero 222 del 1984, articolo 2, comma 2 a salvaguardia dell'esigenza che una prestazione - come la pensione di inabilità diversamente dall'assegno reversibile ai superstiti e di importo certamente superiore L. numero 222 del 1984, articolo 2, comma 3 - sia attribuita solo in caso di cancellazione dell'assicurato da elenchi e albi che consentono di esercitare attività lavorativa e di rinuncia del medesimo a qualsiasi trattamento previdenziale sostitutivo o integrativo della retribuzione. 15. In definitiva, secondo questo orientamento, il soggetto che in sede amministrativa ha chiesto soltanto l'assegno di invalidità non può poi chiedere in giudizio la pensione di inabilità. 16. Secondo altre più recenti decisioni, invece vedi Cass. 12658 del 2004, numero 4385 del 2001 , la domanda amministrativa di attribuzione del solo assegno di invalidità non preclude all'assicurato di avanzare, nel corso del successivo giudizio, domanda di pensione di inabilità quando, in tale giudizio, sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità tali da escluderne la capacità di svolgere una qualunque attività lavorativa. 17. Le decisioni in questione giustificano il principio richiamando l'articolo 149 disp. att. c.p.c. e sottolineando che, in caso di sua mancata applicazione, l'assicurato, secondo quanto dispone la L. numero 222 del 1984, articolo 11, sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio e a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con la oggettiva preclusione della piena tutela di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli articolo 3, 24 e 38 Cost 18. Ma questa tesi - ritiene il Collegio - non è condivisibile, non trovando giuridico supporto nel testo della L. numero 222 del 1984, articolo 11, ai sensi del quale l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articolo 1 e 2, non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato . 19. Il tenore letterale della disposizione normativa in discussione è, invero, inequivoco il legislatore ha voluto evitare che per la stessa prestazione sia essa l'assegno di invalidità ovvero la pensione di inabilità , dopo la presentazione di una prima domanda amministrativa o durante la pendenza di un procedimento giurisdizionale da definire, possa essere presentata una seconda domanda amministrativa o una ulteriore domanda giudiziale. 20. Ma il divieto di duplicazione non riguarda certo il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità. 21. Non è, dunque, da questa norma che può trarsi la regola secondo cui all'assicurato, che abbia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario inteso al riconoscimento del diritto ad una delle due suddette prestazioni, non sarebbe consentito di presentare la domanda amministrativa strumentale all'attribuzione dell'altra” in tal senso Cass. 20664/2011 . 22. E tanto vale anche con riferimento alla pretesa indennità di accompagnamento. 23. Né sussiste il dedotto vizio di ultrapetita per essersi la Corte di merito pronunciata senza che fosse stata sollevata dall'INPS la relativa eccezione. 24. Invero la necessità della proposizione della domanda amministrativa deriva dal disposto di cui all'articolo 443 cod. proc. civ., secondo cui la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo. 25. Dalla improcedibilità della domanda - che, se rilevata dal giudice nella prima udienza di discussione, comporta la sospensione del giudizio e la fissazione all'attore di un termine per la presentazione del ricorso in via amministrativa - va tenuta distinta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la improponibilità della stessa, la quale consegue - come nella specie - alla mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa, che costituisce un presupposto della domanda giudiziale. 26. L'improponibilità della domanda rende nulli gli atti del processo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex multis, Cass. 12661/05 Cass. 317/96 Cass. 16153/01 Cass. numero 18265/03 Cass. 29236/11 . 27. Inammissibile è qualificabile, infine, il quarto motivo che svolge la censura, avverso la regolamentazione delle spese adottata dalla Corte territoriale, evocando, esclusivamente e in modo apodittico, l’ evidente ragione del ricorrente. 28. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 29. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'INPS, seguono la soccombenza, non sussistendo le condizioni previste dall'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l'esonero dal pagamento delle spese, non avendo la parte, nel ricorso per cassazione, allegato, secondo il principio di autosufficienza e con le modalità già ribadite da Cass. 5363/2012 , di aver diritto - ex articolo 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la citata modifica apportata dal decreto legge 30 settembre 2003, numero 269, articolo 42, comma 11, convertito nella legge 24 novembre 2003, numero 326 - all'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali e, quindi, di aver assolto all'onere autocertificativo come statuito da questa Corte, con la sentenza numero 5896 del 2014 . 30. Non si provvede alla regolamentazione delle spese in favore del Ministero intimato che non ha svolto alcuna attività difensiva. 31. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella 31/1/2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 articolo 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, numero 228 del 2012 , che ha integrato l'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma articolo 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . 32. Essendo il ricorso in questione avente natura chiaramente impugnatoria integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del quindici per cento, in favore dell'INPS nulla spese in favore del Ministero intimato. Ai sensi dell'articolo 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.