L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, con delibera numero 348/18/CONS del 18 luglio 2018, le misure attuative del regolamento europeo relativo all’accesso ad una rete internet aperta, con libertà di scelta, da parte degli utenti, delle apparecchiature terminali utilizzate per l’accesso da postazione fissa.
La libertà di scelta dei terminali per accedere ad internet. Obiettivo dell’Autorità espletato con delibera numero 348/18/CONS del 18 luglio 2018 per le garanzie nelle comunicazioni è quello di consentire scelte consapevoli e informate, nonché quello di tutelare i consumatori finali, dettando prezzi e modalità di vendita dei terminali e dei servizi collegati ricadenti sui fornitori di servizi di accesso alla rete, in base alla normativa in oggetto, articolo 70 e 71 del codice delle comunicazioni elettroniche. Da oggi, infatti, gli utenti hanno diritto di scegliere liberamente le apparecchiature terminali di accesso ad internet da postazione fissa. In particolare, gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione non possono rifiutare di collegare i terminali alla propria rete se «l’apparecchiatura scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero discriminarne la qualità dei servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta». Allo stesso tempo, i fornitori devono offrire agli utenti informazioni adeguate per la corretta attestazione della funzionalità di connessione e la configurazione degli apparecchi, sostitutivi o integrativi, di propria scelta pertanto, i contratti stipulati con gli operatori non possono contenere clausole che limitino il diritto degli utenti ad utilizzare tali terminali. Inoltre, qualora gli operatori offrano un proprio terminale in abbinamento con il servizio di connessione devono garantire che il consumatore possa scegliere eventualmente un proprio terminale con l’ulteriore obbligo di fornire tutte le specifiche necessarie al suo funzionamento. Prosegue l’Autorità ribadendo che le due libertà economiche da salvaguardare sono «quella della libera scelta dell’utente dell’apparecchiatura terminale e quella commerciale dell’impresa anche attraverso offerte abbinate».
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