Ammissione al gratuito patrocinio: se la moglie è persona offesa dal reato, il marito non può fare affidamento sul suo reddito

Il ricorrente non può fare affidamento sul reddito della moglie per far fronte alle spese del processo penale nel quale la stessa è persona offesa dal reato, di conseguenza nella determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al gratuito patrocinio, nel caso di specie, non può tenersi conto del reddito del familiare convivente.

Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza numero 29104/18, esprimendosi sul ricorso promosso dall’interessato con il quale si lamenta la violazione dell’articolo 76, d.P.R. numero 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia . Nella specie in seguito ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate emergeva che i redditi percepiti dall’interessato, cumulati con quelli dei familiari conviventi, superavano i limiti stabiliti dalla legge per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza il Tribunale di Forlì revocava l’ammissione al beneficio. Reddito del familiare convivente. In particolare il ricorrente sostiene che il reddito della moglie non fosse rilevante per la determinazione del reddito massimo per l’ammissione al patrocinio gratuito, in quanto la stessa risultava persona offesa nel relativo procedimento penale. Per risolvere la questione la Cassazione ha richiamato il consolidato principio secondo cui nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio gratuito «non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede». Dagli atti emerge che effettivamente la moglie dell’interessato risultava, unitamente al figlio, persona offesa nel procedimento nel quale è stato chiesto il beneficio ed conseguentemente il ricorrente non poteva far affidamento sul reddito della moglie per affrontare le spese di difesa. Per questi motivi gli Ermellini annullano il provvedimento impugnato e dispongo il trasmettersi degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 – 22 giugno 2018, numero 29104 Presidente Piccialli – Relatore Picardi Ritenuto in fatto Il Tribunale di Forlì, vista la nota dell’Agenzia delle Entrate nella quale si riferisce dei controlli eseguiti che hanno consentito di appurare come L. risulti aver percepito per l’anno 2014 redditi imponibili che, cumulati a quelli dei familiari conviventi, superavano i limiti stabiliti dalla legge per usufruire del beneficio , ha revocato l’ammissione di L.G. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L.G. ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’articolo 76, comma 4, del d.P.R. numero 115 del 2002 per avere tenuto conto del reddito della moglie nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nonostante la stessa risultasse persona offesa nel relativo procedimento penale. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Forlì. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest’ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede così Sez. 4, numero 54484 del 08/07/2016 Cc., Rv. 268578 . Invero dagli atti richiamati nell’ordinanza e nel ricorso, emerge che l’Agenzia delle Entrate ha indicato in Euro 8.890,00 il reddito di L.G. e in Euro 4.309,00 quello della moglie M.G. , la quale, in base al decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Forlì, risulta, unitamente al figlio, persona offesa nel procedimento per cui è stato chiesto il beneficio. Ne consegue che il ricorrente non può fare affidamento sul reddito della moglie per far fronte alle spese della difesa in un processo nel quale la stessa è persona offesa. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Forlì per l’ulteriore corso.