Falsa dichiarazione di invalidità per ottenere la pensione, è truffa

Integra il delitto di truffa aggravata, e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, l’utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, o l’omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta.

Lo ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10766, depositata il 13 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Palermo condannava per il reato di truffa un imputato. Questo ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 316-ter c.p. indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato , poiché l’artificio contestato, cioè la formazione di un verbale della commissione medica falso attestante un’inesistente situazione di invalidità per ottenere la pensione , non aveva influito sulla formazione della volontà dell’ente erogante. Infatti, esso non era stato preso in considerazione. Differenza tra fattispecie. La Corte di Cassazione ricorda che integra il delitto di truffa aggravata, e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, l’utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, o l’omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta. Dichiarazione falsa di invalidità. Perciò, la falsa dichiarazione di una situazione di invalidità, accompagnata da documentazione falsa, veniva ritenuta correttamente come una condotta integrante il reato di truffa. Non era poi stato neanche provato che il verbale falso non fosse stato utilizzato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. A causa della manifesta infondatezza dei motivi, gli Ermellini escludono anche l’applicazione delle norme sulla prescrizione del reato, nonostante fossero maturati i relativi termini.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 – 13 marzo 2015, numero 10766 Presidente Cammino – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 12.3.2012 il Tribunale di Palermo dichiarò S.G. responsabile del reato di truffa e - concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti - lo condannò alla pena di mesi 4 di reclusione ed € 100.00 di multa, pena sospesa. 2. L'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 27.2.2014 confermò la pronunzia di primo grado. 3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo 1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'assunto secondo il quale S. sarebbe l'unico beneficiario dell'illecito non tiene conto 4 della deposizione del teste F. che ha riferitò seia sottoscrizione di fosse di S. o della moglie e se la domanda fosse falsa non può desumersi alcuna prova dalla mancata impugnazione dell'annullamento del decreto di riconoscimento delle provvidenze poiché non risulta che sia stato notificato all'imputato 2. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto contestato ai sensi dell'articolo 316 ter cod. penumero in quanto l'artificio contestato la formazione del verbale della commissione medica falso non ha influito sulla formazione della volontà dell'ente erogante non essendo stato preso in considerazione dalla Prefettura. Considerato in diritto 1. II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito. La Corte territoriale ha argomentato che, comunque, beneficiario della pensione per invalidità civile è stato S.G. e sulla scorta di tale considerazione ha ravvisato il concorso di S In tale motivazione non vi è alcune manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato l'utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o l'omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta Cass. Sez. 2, Sentenza numero 21609 del 18/02/2009 dep. 25/05/2009 Rv. 244539. In motivazione la Corte ha evidenziato la necessità di valutare, ai fini della qualificazione giuridica del fatti, la rilevanza, e le conseguenze in ordine alle determinazioni dell'ente pubblico, di elementi come la natura fittizia dell'ente richiedente, la presentazione di fatture materialmente false e di documenti oggetto di rendiconto presentati anche ad altro ente, il silenzio serbato dall'imputato sull'aver ricevuto aliunde entrate riconducibili alle medesime iniziative . Nel caso in esame la falsa dichiarazione di una situazione di invalidità accompagnata da documentazione falsa integra il delitto di truffa. L'affermazione che il verbale falso non sia stato utilizzato è priva di qualunque prova. 3. II ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'articolo 581 cod. proc. penumero , ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. penumero cfr. Cass. Sez. Unumero , sent. numero 21 dei 11.11.1994 dep. 11.2.1995 rv 199903 Cass. Sez. Unumero , sent. numero 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266 5. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese dei procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.