Cessione del diritto di superficie, i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018, afferma che, nel caso di cessione del diritto di superficie acquistato da meno di cinque anni, la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso.

Con la circolare n. 6/E, l’Agenzia delle Entrate ha dissipato alcuni dubbi in merito al trattamento fiscale del diritto di superficie, assecondando l’orientamento prevalente in sede giurisprudenziale. Cessione del diritto di superficie e regime applicabile alla plusvalenza. In precedenza, la circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E aveva fornito alcuni chiarimenti in materia, precisando che il trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito di costituzione di un diritto reale di superficie su un terreno al fine di consentire l’installazione di impianti di produzione di energia alternativa si differenzia in base alle modalità di acquisizione del diritto reale di superficie. Successivamente, la sentenza n. 15333/14 della Corte di Cassazione definiva il regime fiscale da applicare alla plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie su di un terreno agricolo di proprietà di una persona fisica. Così si esprimeva la Suprema Corte essendo il diritto di superficie un diritto reale, è pienamente applicabile l’art. 9, comma 5, del T.U.I.R., implicante l’equiparazione della disciplina fiscale relativa alla cessione a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento. Per la persona fisica, il corrispettivo derivante dalla cessione del diritto di superficie costituisce dunque reddito diverso ex art. 81, comma 1, lettera b , vecchia numerazione, oggi art. 67, del T.U.I.R., qualora si tratti di area fabbricabile sarà tassata la differenza tra il costo, rivalutato e maggiorato delle spese, ed il prezzo di vendita . In caso di terreno agricolo, invece, nessuna tassazione n.d.r. si rende applicabile salvo che non siano trascorsi almeno cinque anni dall’acquisto . Ora, l’Agenzia delle Entrate precisa che nel caso di cessione del diritto di superficie acquistato da meno di cinque anni, la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso. Nel caso in cui il diritto reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza sarà determinata individuando il prezzo di acquisto originario del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno . Fonte fiscopiu.it

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