Il Giudice Amministrativo Tar Lazio, sentenza 1351 del 26 gennaio 2015 , esprimendosi sulla formazione dell’avvocato-mediatore, dipana in modo risoluto alcuni grovigli applicativi in materia di “avvocato in mediazione”, ormai vexata quaestio della prassi, a dispetto di un compendio normativo chiaro e lineare dell’avvocato di ogni parte non si può fare a meno.
Gli avvocati mediatori sono già “formati”. La “storica” sentenza 1351/2015 della Prima Sezione del Tar Lazio è all’indice anzitutto per le novità in materia di spese di mediazione Spese dell’organismo e compensi dell’avvocato , verso un dualismo irriducibile? , in Diritto e giustizia del 4 febbraio 2015 Fabio Valerini, Gli organismi non possono chiedere nessuna somma per il primo incontro , in Diritto e giustizia del 2 febbraio 2015 Fabio Valerini, Organismi di mediazione a rischio chiusura per effetto della sentenza del TAR Lazio sulle spese di avvio , in Diritto e giustizia del 26 gennaio 2015 , ma un altro importante contenuto compare nel decisum del medesimo provvedimento niente obbligo di formazione per gli avvocati, che la legge considera mediatori ipso iure la relativa norma è stata letteralmente annullata dal Collegio romano. In altri termini, la dichiarazione della formazione specifica degli avvocati in materia di mediazione non è più necessaria, stante l’ ope legis che ha reso mediatori ipso iure tutti gli avvocati. I ruoli dell’avvocato in mediazione. La trama del provvedimento, peraltro, dispensa al lettore anche al meno attento altri preziosi segnali di quale sia, anche ad avviso del Giudice Amministrativo, il ruolo dell’avvocato che assiste le parti in mediazione, con particolare riferimento all’annoso problema della sua necessaria presenza a tutti gli incontri è pleonastico ricordare come questo aspetto sia stato uno dei leitmotiv della riforma del 2013 . Non sono spunti eterogenei, atteso che in un caso il tema della formazione , e nell’altro il tema della presenza in mediazione , si tratta di riempire di contenuti una cornice, quella dell’avvocato in mediazione, diversamente esposta a pericolose ed oscillanti ridefinizioni. Più che di ruolo, peraltro, è forse il caso di parlare di ruoli, atteso che l’avvocato I è talvolta mediatore, II è sempre accanto a ciascuna parte. Il messaggio è uno solo fiducia nelle competenze dell’avvocato, che la legge ha ritenuto “per formazione” I pronto a coordinare gli incontri di mediazione, tanto da farne II perno indefettibile tra gli altri di tutto l’ iter procedimentale, accanto a ciascuna delle parti. L’avvocato difensore in mediazione. Non è irrituale ricordare che già in un’ordinanza del 23 dicembre 2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva messo in risalto, sia pure incidentalmente, la prospettiva intrapresa dal «legislatore negli ultimi tempi, prospettiva che attribuisce al difensore un ruolo centrale, prima ancora che nel giudizio, nell’attività di mediazione delle controversie – al punto da prevedere, con le modifiche operate dal d.l. numero 69/2013 che gli avvocati siano di diritto mediatori e debbano assistere la parte nel procedimento di mediazione – prospettiva che tende sempre di più ad individuare nel ricorso al Tribunale l’ extrema ratio per la soluzione della quasi totalità delle controversie civili» Fabio Valerini, Condanna per lite temeraria dietro l’angolo per chi dimentica la mediazione , in Diritto e Giustizia del 6 maggio 2014 . Siffatta centralità del difensore attraversa pertanto argomenti strettamente esegetici e profili assiologici, oggi probabilmente più pressanti. L’obbligatorietà dell’assistenza legale. Non si tratta di regole di applicazione eventuale, bensì di passaggi obbligati del procedimento di conciliazione introdotto con il d.lgs. numero 28/2010 e riformato in modo incisivo dal d.l. numero 69/2013. I riscontri giurisprudenziali, nel tempo, sono significativi, e la richiamata sentenza del Tar Lazio non fa che suggellare un indirizzo normativamente fondato ed assiologicamente ineccepibile. Una deroga “non fa primavera”. La facoltatività dell’avvocato è tuttavia prevista nella direttiva UE 2013/11/UE, cosiddetta direttiva sull’adr – risoluzione alternativa delle controversie – per i consumatori essa riconosce un diritto generalizzato alla mediazione senza avvocato articolo 8, comma 1, lett. b della citata direttiva «le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura» nondimeno, prima di articolare le singole previsioni, evidentemente in posizione di preminenza su disposizioni di dettaglio, il legislatore europeo chiarisce in termini non equivocabili che «La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l’obbligatorietà di tali procedure» articolo 1 – oggetto . La questione non è nuova, eppure il pronunciamento del Tar sembra aver riacceso il dibattito su quali siano le innovazioni in arrivo con la “mediazione europea”. Eppure il combinato disposto delle due previsioni conduce a ritenere che la libertà di scelta in ordine all’assistenza del legale è contemplata per i soli casi di mediazione non obbligatoria. Quanto a dire, una deroga “non fa primavera”.