È valida la notifica presso la residenza del rappresentante legale societario?

In caso di notifica dell’istanza di fallimento al rappresentante legale della persona giuridica non è necessario che le generalità del rappresentante siano indicate nell’istanza di fallimento, dato che il fine dell’atto è portare a conoscenza dell’istanza stessa.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 444/2016, depositata il 14 gennaio scorso. Il fatto. Il ricorrente adisce la Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Venezia, dichiarativa del fallimento della società di cui è amministratore e rappresentante legale. La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la relazione del Tribunale di secondo grado, in merito alle doglianze del ricorrente relative alla notificazione dell’istanza di fallimento. Infatti, la notifica di tale istanza era avvenuta presso la residenza del rappresentante legale della società, anziché presso la sede della società stessa, poiché, dopo aver tentato la notificazione presso quest’ultima, si constatava il trasferimento di sede senza indicazione del nuovo recapito. Il ricorrente lamenta che nell’istanza di fallimento era contenuta solamente l’indicazione della sua qualifica di rappresentante legale e non, come richiesto dall’ articolo 125 c.p.c, anche le indicazioni della residenza o domicilio o dimora abituale del rappresentante stesso, quindi la notifica non deve essere considerata inidonea a produrre i suoi effetti, poiché non poteva essere a lui comunicata. Notificazione alternativa. Secondo la Corte di Cassazione la censura deve ritenersi infondata dato che la legge prevede, in caso di notifica alternativa al rappresentante legale della persona giuridica, la necessità di indicare i dati identificativi della persona, ma questo è fatto al solo fine di agevolare il procedimento di notificazione ed evitare abusi derivanti da spostamenti non segnalati di sede delle società commerciali. È necessario solo che tali dati risultino dal contenuto dell’atto, perché il fine primario della notifica è mettere al corrente la persona giuridica, attraverso il rappresentante legale correttamente individuato, e permettere a quest’ultimo di comprendere il contenuto e gli effetti dell’atto. Conseguentemente si deve escludere che i dati del rappresentante legale debbano essere contenuti, oltre che nella notifica, anche nell’istanza di fallimento, dato che hanno solo funzione di consentire la conoscenza tempestiva hai destinatari. Inoltre, il destinatario dell’atto era in condizione di comprendere la propria idoneità ad essere indicato come destinatario dell’atto e il contenuto dello stesso. Questo percorso argomentativo, sviluppato dalla Corte d’appello veneziana, ha portato la Corte di legittimità ad esclude i vizi di genericità dell’atto e l’erronea individuazione del destinatario lamentati dal ricorrente. Per tali ragioni la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle somme processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 24 novembre 2015 – 14 gennaio 2016, numero 444 Presidente Ragonesi – Relatore Acierno Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento contrassegnato da r.g. 15178 del 2013 la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della s.r.l. T. Trasporti, per quel che interessa sulla base della seguente argomentazione -la notificazione dell'istanza di fallimento presso la residenza del legale rappresentante della società, una volta tentata la notifica presso la sede della società e constatato il trasferimento senza indicazioni relative al nuovo recapito, doveva ritenersi rituale dal momento che le generalità del medesimo e la qualifica di legale rappresentante risultavano dall'elencazione dei documenti contenuta nell'istanza. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione A.T Ha resistito con controricorso il fallimento. Nell'unico motivo di ricorso, il T. ha evidenziato che le indicazioni richieste dall'articolo 145, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. riguardanti la qualità e la residenza o domicilio o dimora abituale del legale rappresentante, non erano contenuta nell'atto - istanza di fallimento propriamente intesa, secondo il paradigma dell'articolo 125 cod. proc. civ. La specificazione delle predette indicazioni nell'elenco documenti deve, pertanto, ritenersi del tutto inidonea ad integrare la previsione normativa, perché successiva alla formulazione delle conclusioni. Peraltro nell'elenco documenti non era stata indicata la residenza ma solo la qualità del T. con conseguente ulteriore profilo d'invalidità della notificazione eseguita. Anche la giurisprudenza di legittimità richiede, infatti, che siano specificate nell'atto tutte le indicazioni richieste dall'articolo 145 cod. proc. civ. La censura deve ritenersi manifestamente infondata. La previsione normativa della notifica in via alternativa al legale rappresentante della persona giuridica contenuta nell'articolo 145 cod. proc. civ. i cui dati identificativi siano contenuti nell'atto da notificare, è stata introdotta al fine di semplificare e rendere più rapido ed effettivo il procedimento notificatorio, evitando abusi derivanti da spostamenti non segnalati di sede delle società commerciali. Ne consegue che il rispetto delle prescrizioni contenute nella disposizione processuale ed in particolare quelle relative alla specificazione preventiva della qualità e della residenza domicilio o dimora del legale rappresentante deve essere valutata alla luce del canone dell'effettività che ha costituito la ratio della novella. Deve, pertanto, ritenersi necessario che tali dati risultino dal complessivo contenuto dell'atto e, soprattutto che siano esatti, svolgendo tale adempimento la duplice funzione di mettere tempestivamente al corrente la persona giuridica dell'atto mediante la notifica al legale rappresentante correttamente individuato sotto il profilo soggettivo e sotto il profilo dei suoi recapiti, nonché di consentire a quest'ultimo, di comprendere la natura, il contenuto e gli effetti dell'atto. Deve, pertanto, escludersi che i predetti dati debbano essere contenuti nella parte dell'atto che è definita nell'articolo 125 cod. proc. civ., non essendo diretti ad integrare la veste formale ineludibile di un atto processuale ma a svolgere la funzione di portare l'atto medesimo tempestivamente a conoscenza dei destinatari a tutela di questi ultimi e del notificante. Nella specie, gli elementi identificativi del legale rappresentante erano desumibili in via diretta il nome e la qualità del legale rappresentante in quanto espressamente menzionato nell'elenco documenti, in via indiretta mediante l'indicazione del deposito del certificato di residenza del predetto legale rappresentante e della visura camerale. Il destinatario dell'atto era, in conclusione, del tutto agevolmente nella condizione di comprendere la propria idoneità ad essere indicato come destinatario dell'atto nonché di valutarne del tutto tempestivamente il contenuto. Tali conclusioni, peraltro, sono confermate dalla totale mancanza di concrete lagnanze rispetto a vizi inerenti la genericità dell'atto o l'errata individuazione del destinatario. La natura delle censure formulate ha, infatti, natura meramente formale e si limita a denunciare la mancata espressa indicazione nel perimetro dell'atto definito dall'articolo 125 cod. proc. civ. degli elementi identificativi sopra delineati senza alcun specifico rilievo in ordine alla esattezza dei dati in questione e al perfezionamento del procedimento notificatorio. In conclusione, ove si condividano i predetti dati, il ricorso deve essere rigettato. Il Collegio, aderisce senza rilievi alla relazione depositata e, per l'effetto, rigetta il ricorso con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in E 3000 per compensi E 100 per esborsi oltre accessori di legge in favore della parte contro ricorrente. Si dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.