Termine breve: la decorrenza dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità

In materia di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 348 ter, comma 3, c.p.c. , il termine breve di sessanta giorni decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell’appello da ciò deriva che la data della comunicazione è requisito essenziale dell’atto di impugnazione.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23637/2015, depositata il 18 novembre. Il caso. Il danneggiato da un sinistro stradale, verificatosi nei pressi di un cantiere aperto su una strada provinciale, citava in giudizio l’Amministrazione Provinciale di Sassari, in qualità di ente proprietario della strada, e la s.r.l. appaltatrice dei lavori. Parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro, ma il giudice di prime cure, previa chiamata in garanzia della compagnia assicurativa, rigettava la domanda. Il soccombente proponeva ricorso, ma la Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’articolo 348 bis e ter c.p.c. . Parte attrice ricorreva, quindi, per cassazione, affidando l’impugnazione ad un solo motivo concernente la data di perfezionamento della notifica del ricorso. Rilievo all’impulso della parte se tutela in modo più adeguato l’interesse ad una celere formazione del giudicato. La Suprema Corte ha precisato che l’articolo 348 ter, comma 3, c.p.c. indica il termine della proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, nei casi in cui l’appello verso quest’ultima sia terminato con la pronuncia di un’ordinanza di inammissibilità. La norma di cui sopra, hanno sottolineato gli Ermellini, ai fini della determinazione del termine breve perentorio per proporre il ricorso, rinviando alla previsione generale di cui all’articolo 325, comma2, c.p.c. , indica come termine di decorrenza la comunicazione da parte della cancelleria dell’ordinanza di inammissibilità, ex articolo 348 bis e ter c.p.c. . Nell’ipotesi in cui l’ordinanza sia stata notificata prima della comunicazione, il termine di decorrenza dovrà essere individuato nella notificazione. La Corte di legittimità ha riscontrato la ratio della norma nella volontà del legislatore di favorire una celere formazione del giudicato ciò emerge dal fatto che si collega la decorrenza del termine di impugnazione ad un adempimento dell’ufficio, relegando l’iniziativa della controparte all’ipotesi residuale in cui la stessa sia più solerte della cancelleria. La Suprema Corte ha rilevato, inoltre, che , con riferimento al c.d. termine lungo, l’articolo 348 ter, comma 3, c.p.c. fa esplicito rinvio a quanto previsto dall’articolo 327 c.p.c., ove compatibile. Gli Ermellini hanno evidenziato che, in considerazione della natura eccezionale dell’operatività del termine lungo, «non può operare la presunzione dell’operatività dello stesso tutte le volte che il ricorrente non deduca che il provvedimento impugnato gli è stato notificato». La Corte di legittimità ha chiarito che la deduzione del ricorrente concernente la comunicazione se avvenuta o meno, oppure posta in essere in modo inidoneo costituisce un requisito essenziale per la regolarità del ricorso, in relazione al profilo di allegazione della tempestività del ricorso la stessa, però, non sarà necessaria qualora la comunicazione sia esclusa in ossequio a eccezionali disposizioni di legge o il rispetto del termine breve appaia evidente. Gli Ermellini hanno affermato il principio di diritto per cui, in materia di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 348 ter, comma 3, c.p.c. , «il termine perentorio breve di sessanta giorni decorre ordinariamente dalla comunicazione dell’ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell’appello, con la conseguenza che la data di quest’ultima è , non solo presupposto dell’impugnazione, ma anche requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo». Da ciò deriva, secondo la Corte di legittimità, che grava sul ricorrente l’onere di dedurre in ricorso gli elementi idonei a provarne la tempestività, a pena di inammissibilità dell’impugnazione. Unica eccezione è rappresentata dalle ipotesi in cui la comunicazione sia esclusa dalla legge oppure il rispetto del termine sia evidente. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 9 settembre – 18 novembre 2015, numero 23637 Presidente Finocchiaro – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. Con atto di citazione del marzo 2010, F.L.A.A. convenne in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Sassari, quale ente proprietario della strada provinciale, e la Geobeton srl, quale appaltatrice dei lavori, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in esito a un sinistro stradale accaduto all'altezza del cantiere aperto sulla strada provinciale, che percorreva con il proprio automezzo. Il giudizio si concluse con il rigetto della domanda, previa chiamata in causa in garanzia della Unipol assicurazioni, con sentenza del Tribunale di Sassari del 12 novembre 2012. L'impugnazione, proposta dal danneggiato nel 2013, si concluse con ordinanza di inammissibilità della Corte di appello ex articolo 348 bis e ter c.p.c., del 28 maggio 2013. 2. Avverso la sentenza di primo grado, richiamando e producendo la relativa ordinanza di inammissibilità dell'appello, F. propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. La notifica del ricorso, richiesta in data 30 dicembre 2013, si è perfezionata il 2/3 gennaio 2014. Resiste con controricorso la Unipol Sai. Ricorrente e controricorrente depositano memorie. Le altre parti, ritualmente intimate, non svolgono difese. Motivi della decisione 1. Il ricorso ha per oggetto la sentenza di primo grado. L'ordinanza di inammissibilità ex articolo 348 bis e ter cit. è solo richiamata nelle premesse al ricorso e nello svolgimento del processo ed è stata prodotta in copia conforme. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1.L'articolo 348 ter, terzo comma, c.p.c. disciplina il termine di proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, qualora l'appello avverso la stessa si sia concluso con ordinanza di inammissibilità, ai sensi degli articolo 348 bis e ter c.p.c., per mancanza della ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione. Nel dettare la regola relativa al termine breve perentorio Cass. numero 23526 del 2014 di sessanta giorni per proporre il ricorso mediante l'implicito rinvio alla previsione generale di cui all'articolo 325, secondo comma c.p.c. , la disposizione in argomento individua come rilevante ai fini della decorrenza la comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza di inammissibilità, ex articolo 348 bis e ter c.p.c Solo per l'ipotesi che la suddetta ordinanza sia stata notificata prima della comunicazione, sarà la notificazione come nella previsione generale di cui all'articolo 326 c.p.c. e non la comunicazione a rilevare ai fini della decorrenza del termine breve. Il legislatore della riforma ha così ancorato la decorrenza del termine di impugnazione ad un adempimento la comunicazione da parte dell'ufficio, con l'evidente obiettivo di favorire la sollecita formazione del giudicato. Infatti, la possibile iniziativa della controparte la notificazione è ipotesi residuale e rileva solo se più sollecita dell'ufficio, tenuto alla comunicazione, facendo divenire irrilevante quest'ultima ai fini del rispetto del termine breve qualora sia preceduta dalla notificazione. Così, mentre le regole processuali generali in tema di termini brevi per l'impugnazione si fondano solo sulla istanza della parte che, avendo interesse ad una più rapida definizione della controversia, si attiva e notifica il provvedimento, il legislatore della riforma ha dato rilievo all'impulso di parte solo per il caso che esso soddisfi meglio l'interesse tutelato ad una rapida formazione del giudicato, prevedendo un meccanismo generale che tale rapida definizione è destinato ad assicurare essendo rimesso all'ufficio procedente. 2.2. Quanto al c.d. termine lungo un anno o sei mesi dalla pubblicazione, oltre il periodo di sospensione feriale, a seconda della formulazione dell’articolo 327 c.p.c. applicabile ratione temporis l'articolo 348 ter, terzo comma c.p.c. rinvia all’articolo 327 cit., in quanto compatibile . Dato quanto prima si è precisato in ordine all'incombente obbligatorio della comunicazione, deriva che, nell'ipotesi di ricorso per cassazione in esame, l'applicabilità del termine breve o lungo non dipende più dalla sola possibile notificazione della controparte articolo 326 in collegamento con il 327 c.p.c. , ma ordinariamente e generalmente dalla comunicazione, quale incombente imposto all'ufficio previsto a fini pubblicistici, salvo che la notificazione non l'abbia preceduto. Allora, stante il carattere eccezionale dell'operatività del termine lungo, non può operare la presunzione dell'operatività dello stesso tutte le volte il ricorrente non deduca che il provvedimento impugnato gli è stato notificato con riferimento alla regola generale, Sez. Unumero numero 9005 del 2009 . Ed, invece, la deduzione del ricorrente in ordine alla comunicazione, se avvenuta o meno o se avvenuta in modo non idoneo, diviene requisito essenziale ai fini della regolarità del ricorso sotto il profilo della allegazione del presupposto di tempestività requisito di contenuto-forma , preliminare alla verifica, sulla base degli atti processuali, del rispetto del termine di impugnazione, ordinariamente breve, che può divenire lungo ai sensi dell'articolo 327 c.p.c. solo se comunicazione o precedente notificazione non vi è stata o è stata inidonea. Tale deduzione/allegazione non sarà, invece, necessaria se la comunicazione è esclusa per l'effetto di speciali ed eccezionali disposizioni di legge, ovvero se il rispetto del termine breve è evidente per il mancato decorso di sessanta giorni tra la pubblicazione dell'ordinanza e la proposizione del ricorso avverso la sentenza di primo grado. 2.3. Profilo diverso, e non direttamente rilevante nella specie ora in esame ove difetta ogni deduzione in ordine alla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità, è se — qualora sia stata dedotta l'avvenuta comunicazione - nella ipotesi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ex articolo 348 ter terzo comma c.p.c., la previsione di cui all'articolo 369, numero 2 c.p.c., dettata in riferimento alla sentenza impugnata e che ne prescrive a pena di improcedibilità il deposito in copia autentica con relazione di notificazione, possa estendersi alla ordinanza notificata comunicata che non è oggetto di impugnazione, ma presupposto necessario per l'impugnazione della sentenza. Se la funzione del deposito della copia con relazione di notificazione è funzionale al riscontro da parte della Corte di legittimità della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale come ritenuto da Sez. Unumero numero 9005 del 2009 se ne può ipotizzare l'estensione. D'altra parte, le stesse Sezioni unite numero 9004 del 2009 , in riferimento alla disciplina della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza e della quale è prevista la comunicazione articolo 47 c.p.c. , hanno già riconosciuto a pena di improcedibilità l'obbligo di deposito articolo 369 e 372 c.p.c. del biglietto di cancelleria ai fini della tempestività. È stato, infatti, affermato il seguente principio di diritto “In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l'obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell'istanza di regolamento obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell'articolo 47 cod. proc. civ. e del secondo comma dell'articolo 369 cod. proc. civ. e posto a tutela dell'esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione come previsto, per l'appunto, dal citato secondo comma dell'articolo 369 oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 372 cod. proc. civ. deposito e notifica mediante elenco alle altre parti , purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso articolo 369 cod. proc. civ. deve, invece, escludersi ogni rilievo dell'eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d'ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività”. Principio da ultimo riaffermato in riferimento all'articolo 99 L.F. Cass. numero 16169 del 2015 . 3. Nella specie, il ricorso, che è stato proposto ben oltre sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata ai sensi dell'articolo 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna indicazione in ordine alla comunicazione della stessa e alcuna deduzione in ordine al rispetto del termine per impugnare. Ne consegue l’inammissibilità in applicazione del seguente principio di diritto Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, regolato dall’articolo 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., il termine perentorio breve di sessanta giorni decorre ordinariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi dell’articolo 348-bis cod. proc. civ. , con la conseguenza che la data di quest'ultima è, non solo presupposto dell'impugnazione, ma anche requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo, sicché - tranne il caso eccezionale in cui sia esclusa per legge quella comunicazione, ovvero sia evidente il rispetto di quel termine, per il mancato decorso di sessanta giorni tra la stessa pubblicazione e la proposizione del ricorso - il ricorrente ha l’onere di dedurre in ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado a pena di inammissibilità. Nello stesso senso, si veda, Cass. numero 20236 del 2015, allo stato non massimata. Fermo restando l'obbligo di produzione della prova dell'avvenuta comunicazione, unitamente al ricorso, ai sensi del secondo comma dell’articolo 369 c.p.c., o comunque entro il termine per il suo deposito, secondo le modalità previste dall'articolo 372 secondo comma c.p.c., a pena di improcedibilità. 4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile la novità della questione in base al quale si è pervenuti alla definizione in rito giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Mentre per le parti che non si sono difese non sussistono i presupposti per la decisione in ordine alle spese. Sussiste il presupposto per l'insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, numero 228 - non essendo esso collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito del gravame, negativa per l'impugnante, Cass. numero 10306 del 2014 . P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17 della l. numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I-bis, dello stesso articolo 13.