Con la risoluzione numero 109/E del 10 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015, in scadenza il 16 dicembre prossimo, non va conteggiato, tra i versamenti effettuati negli undici mesi del 2014, quello relativo all’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei valori al 30 giugno 2014, di cui all’articolo 3, commi 15 e 16, d.l. numero 66/2014.
Scade il 16 dicembre prossimo il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015, previsto dall'articolo 2, comma 5, d.l. numero 133/2013, e l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 109/E di ieri, ha fornito precisazioni sulle modalità di calcolo dell'acconto. Misura dell’acconto. Dopo aver ricordato che, ai sensi del citato articolo 2, a decorrere dal 2013 gli intermediari che applicano l’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 d.lgs. numero 461/1997 sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta nella misura del 100%, entro il 16 dicembre di ciascun anno, e che, con la risoluzione numero 88/E del 9 dicembre 2013 è stato istituito il codice tributo 1140 per il versamento del suddetto acconto mediante il modello F24, l'Agenzia chiarisce che la misura dell'acconto va calcolata sull’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, e dunque, poiché il versamento dell’imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, l’importo da versare per l’anno 2015 è dato dalla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo novembre 2013 - settembre 2014, a lordo delle compensazioni eventualmente effettuate. Escluso l’affrancamento. A tal riguardo nel documento di prassi si precisa che, tra i versamenti effettuati negli undici mesi del 2014, non va conteggiato quello relativo all’imposta sostitutiva per l’affrancamento al 30 giugno 2014 dei valori, effettuato ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, d.l. numero 66/2014, per le attività finanziarie detenute nell’ambito di rapporti per i quali è esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato si tratta, infatti, di un'imposta che riveste carattere straordinario e dunque non rileva ai fini del calcolo del suddetto acconto. fonte www.fiscopiu.it
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