Daspo anche per il bagarino

Nel mirino un uomo beccato a vendere abusivamente biglietti per la partita di rugby Italia-Irlanda. Il provvedimento emesso dal Questore non è stato convalidato dal GIP, che ora viene smentito dai Giudici della Cassazione.

Daspo applicabile anche alle persone beccate a fare bagarinaggio. Smentito in Cassazione il GIP che non ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore Cassazione, sentenza numero 156, sez. III Penale, depositata oggi . Sanzioni per il bagarinaggio e Daspo. Scenario, questa volta, non un evento calcistico, bensì la partita di rugby Italia-Irlanda. A essere fermato, nei pressi dello stadio Olimpico di Roma, un uomo, originario di Napoli, beccato a vendere abusivamente alcuni biglietti. Consequenziale il provvedimento del Questore, ossia «il Daspo con obbligo di presentazione ai carabinieri un quarto d’ora dopo l’inizio di ogni incontro di rugby sul territorio nazionale» con annesso «divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale». A sorpresa, però, il Giudice per le indagini preliminari non convalida il provvedimento adottato dal Questore, osservando che «la condotta» contestata, ossia «la vendita non autorizzata dei titoli di accesso alla manifestazione sportiva» non è sufficiente per applicare il Daspo. Questa visione viene smentita dai Giudici della Cassazione, i quali ricordano che la norma prevede che il bagarinaggio possa essere sanzionato col «divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive».

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 ottobre 2017 – 8 gennaio 2018, numero 156 Presidente Fiale – Relatore Macri Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 3.3.2017 il Giudice per le indagini preliminari di Roma non ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 22.2.2017 nei confronti di Ma. Ge., limitatamente alla prescrizione della presentazione agli organi della polizia giudiziaria, perché la condotta ascrittagli di vendita non autorizzata dei titoli di accesso alla manifestazione sportiva non integrava i reati dell'articolo 6, comma 1, L. 401/89 né legittimava l'applicazione della misura giacché i precedenti penali erano anteriori al quinquennio precedente. 2. Con un unico motivo, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. a , c.p.p. perché il Giudice per le indagini preliminari aveva ignorato le modifiche normative intervenute sulla legge 401/89 ed in particolare l'articolo I sexies introdotto dal D.L. 24.2.2003, numero 28, convertito dalla L. 24.4.2003, numero 88, come modificato ulteriormente dalla L. 17.10.2005, numero 210, secondo cui Chiunque non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria Nei confronti del contravventore possono essere applicai il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della L. 13.12.1989, numero 401 . Evidenzia, sotto il principio dell’offensività, che la modifica della legge era comunque preordinata alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione della violenza dal momento che era stato creato un sistema di controllo di coloro che accedevano alle manifestazioni sportive attraverso la regolamentata distribuzione dei titoli legittimanti l'accesso. Considerato in diritto 3. Ma. Ge. è stato sorpreso a vendere i biglietti d'ingresso alla partita di rugby Italia-Irlanda, senza autorizzazione. Di qui il DASPO emesso dal Questore di Roma con obbligo di presentazione alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano un quarto d'ora dopo l'inizio di ogni incontro di rugby sul territorio nazionale ed il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale. 3.1. Il ricorso del Procuratore generale avverso il diniego di convalida del Giudice per le indagini preliminari è fondato. 3.2. L'articolo 2 del D.L. 17.8.2005, numero 162, convertito con modificazioni dalla L. 17.10.2005, numero 210, ha disposto l'introduzione dell'articolo I sexies alla L. 24.4.2003, numero 88 che aveva convertito con modificazioni il D.L. 24.2.2003, numero 28. L'articolo I sexies stabilisce che nei confronti di chi vende i titoli di accesso ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 L. 401/89. Pertanto il provvedimento del Questore non convalidato era legittimo con riferimento al presupposto applicativo del fumus della sussistenza del reato si veda da ultimo Cass., Sez. 3, numero 22141/17, Ru., Rv 269804 . 3.3. Ciò impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Questore di Roma perché rivaluti l'emissione del DASPO, che non è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari sulla base di un motivo illegittimo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al Questore di Roma