La Cassazione ha ribadito che lo stato di incollocato al lavoro e il mancato svolgimento di attività lavorativa rappresentano elementi costituitivi del diritto all’assegno di assistenza, della cui prova è onerato l’invalido aspirante al beneficio. Non solo, la S.C. si è anche espressa in merito all’ammissibilità dei documenti prodotti solo in grado di appello.
E’ quanto emerso dall’ordinanza numero 24263/14 della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 14 novembre. Il caso. Una lavoratrice, affetta da riduzione della capacità lavorativa pari al 76% a decorrere dal 31.1.2007 si vedeva riconoscere l’assegno di assistenza ex articolo 13, l. numero 118/1971, sia nel primo che nel secondo grado del giudizio. Ma per poter avere l’assegno, però, ha dovuto attendere la conclusione del processo in Cassazione, a cui si è rivolta l’INPS. A parere dell’Istituto, i giudici di merito non avevano accertato il requisito dell’incollocazione al lavoro fino al 31.12.2007 e, per il periodo successivo quello del mancato svolgimento di attività lavorativa a partire dal 1.1.2008 . Prova a carico dell’aspirante al beneficio. Gli Ermellini, accogliendo il primo motivo del ricorso, hanno ribadito l’orientamento di legittimità consolidato secondo cui lo stato di incollocato al lavoro e il mancato svolgimento di attività lavorativa rappresentano elementi costituitivi del diritto all’assegno di assistenza, della cui prova è onerato l’invalido aspirante al beneficio. Ammissibilità dei documenti alla ricerca della verità materiale. La Corte Suprema si è espressa anche in merito all’ammissibilità dei documenti prodotti solo in grado di appello. In particolare è stato chiarito che nel rito del lavoro, in materia della previdenza e assistenza, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, «può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione», «sempre che tali fatti» – viene ulteriormente specificato nell’ordinanza in commento – «siano puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 15 luglio – 14 novembre 2014, numero 24263 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto La Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di R.R. all'assegno di assistenza di cui all'articolo 13 L. numero 118 del 1971. Riteneva il giudice di appello che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in secondo grado aveva confermato che la R. era affetta da riduzione della capacità lavorativa, pari al 76%, a decorrere dal 31.1.2007 e che risultava provato, mediante certificazione dell'Agenzia delle Entrate, il possesso dei requisiti reddituali di legge . Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INPS sulla base di due motivi. Con il primo motivo , deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 L. numero 118 del 1971, anche nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 35, L. numero 247 del 2007, degli articolo 1.6.8.e22 L. numero 68 del 1999 , dell'articolo 2697 cod. civ. e degli articolo 414 e 416 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione, ha censurato la decisione, per non avere accertato il requisito dell'incollocazione al lavoro fino al 31.12.2007 e, per il periodo successivo quello del mancato svolgimento di attività lavorativa a partire dal 1.1.2008 , la cui carenza aveva costituito specifico motivo di gravame in relazione alla ritenuta non contestazione di tale requisito da parte del giudice di prime cure. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 414, 416, 345 e 437 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 13 L. numero 118 del 1971, nonché vizio di motivazione, ha censurato la decisione per essere stata fondata, quanto alla prova del requisito reddituale, su documentazione prodotta da controparte solo in seconde cure e, quindi, tardivamente. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Con riferimento al primo motivo di ricorso si premette che secondo l'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, lo stato di incollocato al lavoro e a partire dal 1 1.2008 ai sensi dell'articolo 1 , comma 35 1. numero 247 del 2007 il mancato svolgimento di attività lavorativa rappresentano elementi costitutivi del diritto all'assegno di assistenza di cui alla legge numero 118 del 1971, della cui prova è onerato l'invalido aspirante al beneficio v. tra le altre, Cass. numero 22899 del 2011, numero 23762 del 2009, numero 28852 del 2008 La carenza di tale requisito ha costituito oggetto di specifico motivo di gravame alla sentenza di primo grado da parte dell'INPS su di esso il giudice di appello non ha pronunciato in quanto ha motivato la conferma della decisione di primo grado esclusivamente con riferimento alla sussistenza del requisito sanitario e del requisito reddituale. Il primo motivo di ricorso risulta quindi manifestamente fondato. E' da respingere, invece, per manifesta infondatezza il secondo motivo. Parte ricorrente, premessa la inidoneità probatoria della dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in prime cure dalla ricorrente, ha allegato che la certificazione dell'Agenzia delle Entrate, in base alla quale la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere il requisito reddituale, era tardiva in quanto depositata solo in seconde cure, con la memoria di costituzione in appello. La deduzione è inidonea a validamente censurare la decisione . Il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto, infatti, di preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello, nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'articolo 437 cod. proc. civ. , può sempre ammettere eccezionalmente detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione. In tema di ammissibilità di documenti prodotti solo in grado di appello questa Corte ha chiarito che nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex articolo 437 cod. proc. civ., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento. Cass. numero 6753 del 2012, numero 12856 del 2010 . In applicazione d tali principi è stata in particolare ritenuta l' ammissibilità della produzione in appello di documenti fiscali attestanti i redditi cumulati dall'attore e dal coniuge, essendo questa meramente integrativa dei documenti già prodotti in primo grado, costituiti dalla certificazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'attore Cass. numero 6753 del 2012 cit. . E' poi sempre stata considerata ammissibile la produzione di documenti dei quali, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti di formazione necessariamente successiva a quale momento. Consegue che l'istituto ricorrente, nel dedurre la tardività della documentazione attestante il requisito reddituale, non poteva limitarsi a contestare la ammissione in seconde cure della certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate ma doveva allegare e dimostrate che non sussistevano i presupposti per il ricorso ai poteri ufficiosi ex articolo 437 c.p.c. esercitati dal giudice di appello . In conclusione, in adesione alle conclusioni della relazione depositata ai sensi dell'articolo 381 bis cod. proc. civ. deve essere accolto il primo motivo di ricorso e respinto il secondo la sentenza cassata in relazione al motivo accolto e rimessa, anche per le spese del giudizio di legittimità, davanti alla Corte di Palermo in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e respinge il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.