Questo l’obiettivo della riforma della custodia cautelare in carcere che, dopo il via libera dalla Commissione giustizia della Camera, sarà al vaglio dell’Aula lunedì 17 novembre. «È una riforma strutturale che si affianca ed è in linea con gli altri interventi di deflazionamento del sovraffollamento carcerario che hanno incontrato l’apprezzamento della Corte di Strasburgo» con queste parole esprime la sua soddisfazione la presidente della Commissione giustizia Donatella Ferranti.
Il cumulo delle misure alternative. Per raggiungere lo scopo le altre misure coercitive e interdittive potranno essere applicate cumulativamente. Anzi, per renderle effettivamente alternative alla custodia in carcere, le misure interdittive saranno ancora più efficaci con l’allungamento dei termini di sospensione da due mesi ad un anno. Estrema ratio. Per cui, il ricorso alla custodia in carcere è possibile soltanto quando le altre misure, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. La presunzione assoluta dell’idoneità della misura carceraria resta comunque per i reati di mafia, di associazione terroristica e per gli altri reati di grave allarme sociale. Regole stringenti di valutazione e motivazione. L’intervento mira a rendere più battuta la strada per i giudici chiamati a decidere sull’applicabilità o meno della custodia cautelare in carcere. Più stringenti diventano i presupposti su cui dovranno valutare le esigenze cautelari pericolo di fuga o di reiterazione del reato non può essere solo concreto, ma necessariamente anche attuale. La motivazione dovrà essere più articolata, non potrà più fare esclusivo riferimento agli atti del pm, ma spiegare quali sono le ragioni per cui non trova convincenti gli argomenti della difesa. Ne consegue che, se il giudice non ha motivato il provvedimento cautelare o valutato in maniera autonoma tutti gli elementi, il Collegio non potrà più integrare l’ordinanza, ma dovrà annullarla. Nel caso in cui la misura sia stata annullata con rinvio da parte della Cassazione su ricorso dell’imputato, il giudice ha a disposizione soltanto 10 giorni per decidere. Tempi perentori per il Tribunale del riesame. Anche il Tribunale del riesame vede ristretti i tempi per decidere e depositare le motivazioni, le quali devono arrivare in cancelleria perentoriamente entro 30 giorni e, per i casi più complessi, non oltre 45 giorni, pena la perdita di efficacia della misura che, salvo eccezioni, non potrà essere rinnovata. Presunzione di innocenza. Grazie a questo importante e doveroso intervento, la cultura della custodia cautelare torna ad affondare le sue radici nel principio costituzionale della presunzione di innocenza e, legando la sua funzione nuovamente alla pericolosità, si elimina il rischio che venga utilizzata come un’anticipazione della pena.