Piede fuori dal confine? Scatta il reato speciale

Gli elementi della fattispecie ex articolo 574-bis c.p. sottrazione e trattenimento di minore all’estero circoscrivono razionalmente e chiaramente le condotte punibili, anche in riferimento al contiguo delitto di sottrazione di persone incapaci. Quest’ultimo delitto è distinto dal primo da un idoneo elemento specializzante, che consiste nella abductio o nel trattenimento del minore all’estero, con conseguente impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato al suo esercizio.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 45266, depositata il 3 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Milano condannava due donne, madre e figlia, per i reati di sottrazione e trattenimento all’estero articolo 574-bis c.p. e di maltrattamento contro familiari articolo 572 c.p. . La donna più giovane, domiciliata in Germania, dopo essersi separata, aveva prelevato i figli minori e li aveva condotti da Monaco di Baviera domicilio del coniuge affidatario dei minori prima in Francia, poi in Italia ed in Slovenia, con l’aiuto della madre. Le due imputate ricorrevano in Cassazione, lamentando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 574-bis c.p., il quale, a causa della sua indeterminatezza e dell’ambiguità dell’elemento specializzante della condotta rispetto alla fattispecie di reato prevista dall’articolo 574 c.p. sottrazione di persone incapaci , violerebbe il principio di necessaria tassatività della norma penale articolo 25 Cost. . Le differenze ci sono e sono nette. Questa argomentazione non convince, però, la Corte di Cassazione, che risponde alle ricorrenti affermando che gli elementi della fattispecie ex articolo 574-bis c.p. circoscrivono razionalmente e chiaramente le condotte punibili, anche in riferimento al contiguo delitto di sottrazione di persone incapaci. Quest’ultimo delitto è distinto dal primo da un idoneo elemento specializzante, che consiste nella abductio o nel trattenimento del minore all’estero, con conseguente impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato al suo esercizio. Fuori dallo Stato. Non c’è bisogno di strane interpretazioni per i giudici di legittimità, il riferimento «all’estero» dell’articolo 574-bis c.p. deve essere inteso in senso letterale. Le condotte punibili hanno rilievo nel caso in cui il minore venga condotto o trattenuto al di fuori del territorio dello Stato. Perciò, la Corte di Cassazione giudica infondata la questione di costituzionalità e rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 ottobre – 3 novembre 2014, numero 45266 Presidente Agrò – Relatore Mogini Ritenuto in fatto 1. C.M.G. e T.E. ricorrono avverso la sentenza con la quale in data 22 aprile 2013 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 24 aprile 2012, le aveva ritenute colpevoli dei delitti di sottrazione e trattenimento di minore all'estero articolo 574 bis cod. penumero e di maltrattamento contro familiari articolo 572 cod. penumero e le aveva condannate rispettivamente alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e a quella di mesi dieci di reclusione. La vicenda sottoposta a giudizio vede la C. - coniugata e originariamente domiciliata in - separarsi dal marito in termini aspramente conflittuali, in particolare per quanto attiene l'affidamento dei figli minori. Questi ultimi, nel corso del contenzioso giudiziario instauratosi e in violazione dei provvedimenti giudiziari tempo per tempo emessi, sono stati prelevati dalla C. e condotti da omissis - domicilio del coniuge affidatario dei minori - dapprima in , quindi in e poi in con il concorso della T. , madre della prima imputata. In ordine a tali fatti, le due donne sono state tratte a giudizio per sottrazione internazionale di minori, sequestro di persona e maltrattamenti. Assolte in primo grado dai questi ultimi due reati, in grado di appello hanno visto accolta l'impugnazione del p.m. quanto alla sussistenza del reato di cui all'articolo 572 cod. penumero e alla quantificazione della pena, operata come sopra indicato. 2. Le ricorrenti censurano, tramite il loro difensore, la sentenza d'appello per due motivi. Col primo segnalano l'illegittimità costituzionale della fattispecie prevista dall'articolo 574 bis cod. penumero , la quale, per la sua indeterminatezza e l'ambiguità dell'elemento specializzante della condotta rispetto all'ipotesi delittuosa dell'articolo 574 cod. penumero , violerebbe il principio di necessaria tassatività della norma penale recato dall'articolo 25 Cost. e quello di eguaglianza articolo 3 Cost. , suo specie della ragionevolezza e parità di trattamento. Sollecitano dunque la proposizione della questione di costituzionalità in quanto rilevante e non manifestamente infondata. Col secondo motivo le ricorrenti lamentano invece l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale sostanziale e l'illogicità della motivazione in ordine al delitto di maltrattamenti, essendo stato ritenuto dal giudice d'appello sussistente il relativo elemento psicologico senza considerare che le imputate non erano animate da intendimenti vessatori nei confronti dei due minori, ma, al più, dalla diversa volontà di tenerli con sé ed accudirli al meglio, essendo un dato incontestato che la condotta delle due donne fosse finalizzata ad un ricongiungimento familiare. 3. In udienza il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato e va pertanto respinto. Invero gli elementi della fattispecie di cui all'articolo 574 bis cod. penumero circoscrivono in modo razionale e chiaro le condotte punibili, anche con riferimento al contiguo delitto di sottrazione di persone incapaci. Quest'ultimo è distinto dal primo da idoneo elemento specializzante, consistente nella abductio ovvero nel trattenimento del minore all'estero, con conseguente impedimento dell'esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato al suo esercizio. Il riferimento all'estero operato dall'articolo 574 bis va interpretato nel suo senso letterale. Le condotte punibili - abductio e trattenimento - hanno al riguardo rilievo ove il minore venga condotto o trattenuto al di fuori del territorio dello Stato. La prospettata questione di costituzionalità della norma in questione non ha pertanto pregio. Occorre inoltre osservare che le ricorrenti non hanno mai contestato nel corso del giudizio, sotto questo profilo, l'integrazione del fatto tipico previsto alla norma penale che ora censurano. Di più, le ricorrenti non hanno interesse alla riqualificazione della porzione delle condotte di cui al capo a dell'imputazione che si è esaurita nel territorio nazionale conduzione dei minori in Italia dalla e loro trattenimento in e altri luoghi non identificati , riqualificazione che determinerebbe per entrambe le ricorrenti un trattamento sanzionatorio deteriore. Del pari infondato appare il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello ha dato conto in maniera del tutto adeguata e logica del percorso argomentativo che l'ha condotta, in accoglimento dell'appello proposto sul punto dal p.m., a ritenere provata l'integrazione a carico delle imputate del contestato delitto di maltrattamenti, anche con riferimento all'elemento psicologico del reato. La motivazione della sentenza d'appello resiste sul punto anche alla prova necessaria in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado. L'apprezzamento condotto dalla Corte d'Appello appare infatti rispondere allo standard rafforzato necessario in tale ipotesi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.