«Voglio 30mila euro», la ragazza ‘pressa’ più volte il prete per i suoi messaggi hot: estorsione sì, ma unica

Respinta l’ottica adottata dai giudici di merito, i quali avevano condannato la ragazza, e il suo sodale, per estorsione consumata e tentata. Irrilevante il fatto che i due abbiano ripetuto la richiesta di denaro più volte.

Parroco nel mirino di una ragazza fatali i ‘messagini’ a sfondo erotico che lui le ha inviato sul telefono cellulare. Difatti, avendo in mano questi brevi ma significativi testi, ella, col sostegno di un ragazzo, ‘pressa’ il sacerdote con una richiesta di denaro. Conseguenziale è il fatidico incontro – monitorato però dai Carabinieri – per la consegna della somma – ben 30mila euro –. Di fronte, però, alla consegna di una cifra ridotta rispetto a quella pretesa, la ragazza, spalleggiata da un ragazzo, ripropone minacce e richiesta di denaro. Alla ragazza e al ragazzo, fermati dai Carabinieri subito dopo l’incontro col parroco, però è addebitabile una singola condotta estorsiva. Ciò comporterà, ovviamente, una attenuazione delle accuse e delle pene nei confronti dei due estorsori Cass., sent. numero 45029/214, Seconda Sezione Penale, depositata oggi . Due richieste, unico obiettivo. Nessun dubbio, per la verità, avevano espresso il Giudice per le indagini preliminari e i giudici della Corte d’Appello uomo e donna vanno «condannati per estorsione consumata e tentata». Decisiva, per i giudici, la constatazione che, in occasione dell’«incontro» monitorato dai Carabinieri, «i due si mostrarono molto seccati della mancata consegna integrale della somma, e formularono nuove minacce al parroco, facendogli capire che avrebbero rivelato i messaggi, di carattere erotico-sessuale, se non avesse consegnato» quattro giorni dopo «l’intero importo». In sostanza, secondo i giudici di merito, erano «sussistenti due estorsioni, una consumata ed una tentata, unificate con il vincolo della continuazione perché esecutive di un medesimo disegno criminoso». Ma tale visione viene fatta a pezzi dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo il ricorso proposto dal legale dell’uomo e della donna, spiegano che «la continuazione», in questa vicenda, «non è nemmeno astrattamente concepibile, in quanto le due intimidazioni integrano segmenti della stessa condotta, finalizzata alla consegna della somma di 30mila euro originariamente richiesta, parte della quale effettivamente consegnata» dal parroco «sotto il controllo delle forze dell’ordine». Si tratta, spiegano i giudici, di «una sola ipotesi di estorsione consumata», perché «gli ulteriori atti intimidatori non sono altro che frammenti di un’unica azione finalizzata all’ottenimento di quanto originariamente richiesto e solo in parte pagato». Ciò, concludono i giudici – riaffidando la vicenda alla Corte d’Appello –, avrà effetti sul «mancato riconoscimento dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno», considerato che i giudici di secondo grado hanno «escluso detta attenuante, pur a fronte del risarcimento del danno morale patito dal sacerdote, sul presupposto del mancato integrale risarcimento dei danni patrimoniali» in riferimento alla seconda «estorsione».

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 – 30 ottobre 2014, numero 45029 Presidente Gentile – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorrono per Cassazione L.R. e S.M. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che in data 30 aprile 2013 ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ferrara che in data 28 dicembre 2012 li ha condannati per estorsione consumata e tentata in danno di G.B Deducono i ricorrenti 1. violazione dell'articolo 81 comma due codice penale per erroneo riconoscimento di una pluralità di azioni a fronte di un'unica fattispecie estorsiva 2. vizio della motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62 numero 6 e carenza di motivazione in merito al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti nei confronti di L.R Il primo motivo di ricorso è fondato. Dalla sentenza è emerso in fatto che la L. aveva inviato a G.B., sacerdote presso la parrocchia di Santo Stefano, messaggi ricattatori dicendogli che se non le avesse consegnato la somma di euro 30.000,00 avrebbe divulgato i messaggi di carattere erotico-sessuale che lui le aveva inviato. Il parroco accettò di incontrare la donna il 25 ottobre 2012 per la consegna dei € 30.000,00 in cambio della restituzione del telefono contenente i messaggi. All'incontro controllato dagli agenti della questura che avevano previamente munito il sacerdote di un microfono per intercettare i contenuti della conversazione e fotocopiato le banconote, pari ad euro 1000,00, che la parte offesa avrebbe dovuto consegnare, la donna era accompagnata dal coimputato. Nel corso dell'incontro i due si mostrarono molto seccati della mancata consegna integrale della somma e formularono nuove minacce al parroco facendogli capire che avrebbero rivelato i messaggi se non avesse consegnato il giorno 29 ottobre 2012 l'intero importo. Dopo aver conseguito la dazione della trance di € 1000, i due si allontanarono senza consegnare il telefonino e immediatamente dopo furono arrestati con rinvenimento nella loro disponibilità delle banconote fotocopiate . Sulla scorta di tale ricostruzione i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti due estorsione, una consumata ed una tentata, unificate con il vincolo della continuazione perché esecutive di un medesimo disegno criminoso. Ciò detto deve rilevarsi che secondo l'insegnamento di questa Corte il ripetersi delle minacce da parte dell'estorsore per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non da luogo, di per sè, ad una pluralità di reati, occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di atti che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa. L'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica. I diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi reati, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità al contrario, si ha un solo reato di estorsione, pur in presenza di diversi atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscono singoli momenti di un'unica azione perchè sorretti da un'unica e continua determinazione, che non registri sul piano della volontà interruzioni o desistenze. numero 2070 del 1995 Rv. 200554, numero 27314 del 2003 Rv. 225174, numero 41167 del 2013 Rv. 256729 numero 7555 dei 2014 Rv. 258543 Di conseguenza, al contrario di quanto opinato dalla Corte territoriale, la continuazione nel caso in esame non è nemmeno astrattamente concepibile in quanto le due intimidazioni integrano segmenti della stessa condotta finalizzata alla consegna della somma di € 30,000,00 originariamente richiesta, parte della quale effettivamente consegnata il 25.10.2012, sotto il controllo delle forze dell'ordine. Si tratta pertanto di una sola ipotesi di estorsione consumata, gli ulteriori atti intimidatori non sono altro che frammenti di un'unica azione finalizzata all'ottenimento di quanto originariamente richiesto e solo in parte pagato. Il reato sub B risulta pertanto assorbito nell'imputazione sub A . La diversa conclusione ha incidenza sul mancato riconoscimento dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, considerato che la Corte d'Appello ha escluso detta attenuante, pur a fronte del risarcimento del danno morale patito dal sacerdote, sul presupposto del mancato integrale risarcimento dei danni patrimoniali che nella concreta fattispecie che dovevano essere valutati anche in relazione al delitto sub B . Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B della imputazione perché assorbito nel capo A con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla per entrambi i ricorrenti la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B della imputazione perché assorbito nel capo A rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo esame del trattamento sanzionatorio.