Garante Privacy: novità sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Garante Privacy pubblica le FAQ inerenti al Fascicolo Sanitario Elettronico, specificando disciplina, finalità ed i soggetti che possono e non possono accedervi, aggiungendo alcune precisazioni relative all’espressione del consenso.

Il Garante per la protezione dei dati personali pubblica le FAQ inerenti al Fascicolo Sanitario Elettronico FSE e le relative novità.   Il FSE raccoglie tutti i dati e i documenti digitali circa l’intera storia clinica di una persona generati dalle strutture sanitarie, tanto pubbliche quanto private, sulla base dell’articolo 12, comma 1, d.l. numero 179/2012, del d.P.C.M. numero 178/2015 e dell’articolo 11, d.l. numero 34/2020. Nello specifico, tramite esso è possibile consultare documenti sanitari rilevanti, è presente il cosiddetto “patient summary”, contenente i dati necessari a gestire un’emergenza sanitaria e si ha la possibilità di accedere al dossier farmaceutico aggiornato dalla farmacia che eroga il farmaco.   Le finalità del FSE sono quelle di cura del soggetto, di ricerca scientifica e di programmazione sanitaria, per far sì che il Governo possa verificare la qualità delle cure prestate e valutare l’assistenza sanitaria.   Passando alla regolamentazione della privacy, al FSE possono accedere l’assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie con il suo consenso ivi compreso il medico di base , ed anche le Regioni e il Ministero della Salute per finalità di governo e ricerca.   Per quanto riguarda l’informativa, essa dovrà indicare anche il diritto dell’assistito di conoscere quali accessi siano stati effettuati al proprio FSE. Il Garante Privacy precisa, infine, che, una volta espresso il proprio consenso, l’assistito ha sempre la possibilità di revocarlo e che il personale sanitario presso cui è in cura garantirà comunque le prestazioni in suo favore anche nel caso in cui egli non abbia espresso il suddetto consenso.  

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