No alla confisca per equivalente se i documenti contabili sono “spariti” prima del 20 ottobre 2015

In tema di reati fiscali, la confisca per equivalente non si applica ai fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015, data di entrata in vigore dell’articolo 12-bis d.lgs. numero 74/2000.

Lo ha affermato la Cassazione con sentenza numero 15745/19 depositata il 10 aprile. Il caso. Il Tribunale di Matera condannava l’imputato per il delitto di cui all’articolo 10 d.lgs. numero 74/2000 recante «Occultamento o distruzione di scritture contabili». Avvero tale sentenza propone ricorso in Cassazione il Procuratore generale territoriale assumendo che i Giudici di merito avrebbero errato nel non disporre la confisca sui beni dell’imputato, trattandosi di confisca obbligatoria ex articolo 12-bis d.lgs. numero 74/2000, e non essendo necessaria, ai fini della confisca, la previa adozione del provvedimento di sequestro. Inapplicabilità della confisca per equivalente. Ritenendo il ricorso manifestamente infondato, la Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui «per i fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015», data in cui è entrato in vigore l’articolo 12-bis d.lgs. numero 74/2000, «non è applicabile la confisca per equivalente né ai sensi dell’articolo 1, comma 143, l. numero 244/2007», in quanto non contempla il delitto di occultamento e distruzione delle scritture contabili tra quelli per cui può essere disposto il provvedimento ablativo, «né ai sensi dell’articolo 12-bis», in quanto tale confisca, avendo natura sanzionatoria, e quindi passabile di applicazione della regola prevista per le misure di sicurezza dall’articolo 200 c.p., «non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata». Sulla scorta di tale principio, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 dicembre 2018 – 10 aprile 2019, numero 15745 Presidente Aceto – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’impugnata sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato, il g.u.p. del Tribunale di Matera condannava L.S. alla pena di giustizia, perché ritenuto responsabile del delitto di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10 fatto commesso nel omissis . 2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel non disporre la confisca sui beni dell’imputato, trattandosi di confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, norma che si pone in continuità normativa rispetto alla disposizione dell’articolo 322-ter c.p., richiamata dalla L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 1, comma 143, e non essendo necessaria, per poter disporre la confisca, la previa adozione del provvedimento di sequestro. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Va, infatti, osservato che, in materia di reati tributari, la confisca è stata introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 1, comma 143, a norma del quale nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, articolo 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter c.p. . Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, numero 158, articolo 14, che contestualmente ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. numero 74 del 2000, l’articolo 12 bis, a tenore del quale la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena. Come correttamente indicato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che tra le due disposizioni appena indicate vi è continuità normativa Sez. 3, numero 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386 Sez. 3, numero 35226 del 16/06/2016 - dep. 22/08/2016, D’Agapito, Rv. 267764 . Si deve però osservare che la L. numero 244 del 2007, articolo 1, comma 143, norma vigente al momento del fatto, essendo la data di consumazione del reato indicata al settembre 2012, individuava espressamente i delitti tributari in relazione ai quali erano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 322 ter c.p. e, tra questi, non era contemplato il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto e punito dal D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10, in relazione al quale, pertanto, non può essere disposta la confisca a norma della disposizione in esame. Nondimeno, nel caso in esame non può nemmeno applicarsi retroattivamente la disposizione del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, stante la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, come affermato dalle Sezioni Unite in relazione all’ipotesi di confisca introdotta per i reati tributari dalla L. numero 244 del 2007, articolo 1, comma 143, principio che, ovviamente, vale anche per la confisca di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, stante l’indicata continuità normativa tra le due disposizioni. 5. Può perciò affermarsi il principio secondo cui per i fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, non è applicabile la confisca per equivalente nè ai sensi della L. numero 244 del 2007, articolo 1, comma 143, che non contempla il D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 10 tra i delitti per i quali può essere disposto il provvedimento ablativo, nè a norma dell’articolo 12 bis, in quanto detta confisca, avendo natura eminentemente sanzionatoria - e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’articolo 200 c.p. -, non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata. 6. Stante la manifesta infondatezza del motivo, il ricorso del P.G. deve perciò essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G