Responsabilità extracontrattuale della PA: Agente della riscossione ed Ente impositore rispondono in solido

L’Agente della riscossione è responsabile per il pregiudizio arrecato dalla illegittima protrazione della ipoteca.

Così la Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza numero 4558/19 depositata il 15 febbraio. La vicenda. Una società di capitali agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito per illegittima iscrizione di ipoteca, effettuata dall’Agente della riscossione in data successiva 10 novembre 2008 a quella della comunicazione dello sgravio da parte dell’Ente impositore 31 ottobre 2008 a seguito della pubblicazione della sentenza di annullamento dei crediti tributari 8 settembre 2008 e dallo stesso Agente della riscossione mantenuta successivamente per il solo ammontare dei crediti previdenziali pari a € 1.329,71 . La domanda della società viene accolta dal Tribunale, mentre la Corte d’Appello riforma parzialmente la sentenza di prime cure, ritenendo che esclusivo responsabile del danno l’Ente impositore per aver comunicato con ritardo lo sgravio all’Agente della riscossione. Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Ente impositore, condannando in solido l’Agente della riscossione al risarcimento del danno subito e al pagamento delle spese legali relativo all’intero procedimento. L’Ente impositore è responsabile per il pregiudizio arrecato dal ritardo nella comunicazione dello sgravio. Il Collegio richiama i principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza numero 500/1999, in forza dei quali l’esame della domanda risarcitoria ex articolo 2043 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione per illegittimo esercizio di una funzione pubblica necessità le seguenti indagini 1. l’accertamento dell’evento dannoso 2. la qualificazione dell’accertato danno come ingiusto in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo 3. l’accertamento, sotto il profilo causale, della riferibilità dell’evento dannoso a una condotta della Pubblica Amministrazione 4. la imputabilità dell’evento dannoso all’apparato della Pubblica Amministrazione a titolo di colpa o dolo, configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa, valutabili dal giudice in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. Nel caso di specie, i Giudici di merito hanno accertato in punto di fatto il pregiudizio di natura patrimoniale derivato dalla applicazione della iscrizione ipotecaria, la sussistenza di una condotta illegittima, vale a dire l’applicazione di una misura coercitiva - conservativa su beni immobili della società contribuente in assenza di un credito e l’imputazione della condotta illecita anche a colpa dell’Ente impositore, non essendo ritenuto giustificato – in difetto di elementi ostativi – il tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza di annullamento dei crediti tributari 8 settembre 2008 e la comunicazione dello sgravio all’Agente della riscossione 31 ottobre 2008 . L’Agente della riscossione è responsabile per il pregiudizio arrecato dalla illegittima protrazione della ipoteca. Dopo aver ricevuto la comunicazione dello sgravio dei crediti tributari da parte dell’Ente impositore, l’Agente della riscossione ha mantenuto l’iscrizione ipotecaria per il solo ammontare dei crediti previdenziali, pari a € 1.329,71. Secondo il Collegio, ne risulta violato il limite minimo – allora pari a € 8.000 – introdotto dall’articolo 3 d.l. 30 settembre 2005, numero 203, operante non soltanto ai fini dell’esercizio della azione esecutiva, ma anche della applicazione della misura coercitiva conservativa della ipoteca secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità cfr. Cass., sez. Unite civ., 22 febbraio 2010, numero 4077 e Cass., sez. Unite civ., 12 aprile 2012, numero 5771 , l’ipoteca ex articolo 77 d.p.r. 29 settembre 1973, numero 602, rappresentando un atto preordinato all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabili dall’articolo 76 del medesimo decreto, e non può quindi essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli € 8.000.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 10 gennaio – 15 febbraio 2019, numero 4558 Presidente Travaglino – Relatore Olivieri Fatti di causa In riforma della decisione di prime cure che aveva condannato Equitalia Cerit s.p.a. al risarcimento dei danni liquidati in Euro 35.748,87 oltre accessori subiti da BIB s.r.l. per la illegittima iscrizione di ipoteca legale, ai sensi del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 77, effettuata in data successiva a quella della comunicazione della pubblicazione della sentenza della CTP di Pisa con la quale era stata annullata la cartella di pagamento, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 20.9.2016 numero 1488, in accoglimento della domanda subordinata riproposta dalla appellata BIB s.r.l. ex articolo 346 c.p.c., riteneva esclusivo responsabile del danno l’ente impositore Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pisa che aveva comunicato con ritardo, all’Agente della riscossione, lo sgravio delle somme portate dalla cartella di pagamento e disposto in conseguenza della sentenza in data 8.9.2008 di annullamento della Commissione tributaria provinciale di Pisa. Qualificava lecita la successiva condotta tenuta da Equitalia Cerit s.p.a. che aveva ridotto l’ipoteca legale limitatamente alle somme per cui era stato disposto lo sgravio mantenendo la garanzia per il residuo credito insoluto di Euro 1.329.71 relativo a contributi INPS, in quanto la norma di legge fissava il limite di Euro 5.000,00 soltanto ai fini dell’esperimento dell’azione esecutiva, senza nulla prevedere in relazione alla applicazione della misura conservativa della ipoteca legale. La sentenza di appello, notificata in data 23.9.2016, è stata ritualmente impugnata da Agenzia delle Entrate con ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. BIB s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Non ha svolto difese Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. già Equitalia Centro s.p.a. e prima ancora Equitalia Cerit s.p.a. alla quale il ricorso è stato notificato in data 21.11.2016 in forma telematica presso l’indirizzo PEC de difensore domiciliatario. Ragioni della decisione Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’articolo 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, è inammissibile. La Agenzia delle Entrate si duole della mancata considerazione da parte del Giudice di appello del contenuto periodo di ritardo intercorso tra la pubblicazione della sentenza di annullamento della CTP di Pisa e la disposizione di sgravio delle somme portate dalla cartella di pagamento, lamentando che la comunicazione della pubblicazione della sentenza tributaria era pervenuta all’ente impositore in data 29.9.2008 e che dovevano pertanto tenersi conto dei tempi fisiologici di lavoro della pratica . La censura così come formulata non investe un errore sulla individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie normativa dell’illecito aquiliano, né un errore nella riconduzione della fattispecie concreta nello schema della norma generale sull’illecito di cui all’articolo 2043 c.c La Corte d’appello ha, infatti, accertato nel caso concreto a una condotta della PA non jure e contra ius applicazione illegittima in assenza di un credito riferibile all’ente impositore di una misura coercitiva conservativa sui beni immobili della società contribuente, in conseguenza del ritardo nella comunicazione all’Agente della riscossione della disposizione di sgravio b la imputazione della condotta illecita in via esclusiva a colpa della Agenzia delle Entrate, non essendo stato ritenuto giustificato in difetto di elementi ostativi addotti dall’ente impositore il tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza tributaria 8.9.2008 e la comunicazione dello sgravio pervenuta secondo quanto allegato dall’Agente per la riscossione il 31 ottobre 2008 c il pregiudizio di natura patrimoniale derivato quale conseguenza della applicazione della iscrizione ipotecaria. In considerazione di tali elementi l’accertamento compiuto dalla Corte distrettuale appare del tutto conforme alla struttura normativa dell’illecito aquiliano, secondo i principi ormai consolidati elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di illecito extracontrattuale della Pubblica Amministrazione. Ed infatti come è stato statuito dalla storica sentenza di questa Corte cass. Sez. U, Sentenza numero 500 del 22/07/1999 una domanda risarcitoria ex articolo 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, questi dovrà procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini a in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso b dovrà, poi, stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo c dovrà, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A. d infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A. Tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo in relazione al cui accertamento, peraltro, non è ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento davanti al giudice amministrativo, potendo, al contrario, detto accertamento essere svolto dal giudice ordinario nell’ambito dell’esame della riconducibilità della fattispecie sottoposta al suo esame alla nozione di fatto illecito delineata dall’articolo 2043 cod. civ., richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento sarà riferita non al funzionario agente, ma alla P.A. come apparato, e sarà configurabile qualora l’atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa . cfr. conformi Corte Cass. Sez. 3, Sentenza numero 12282 del 27/05/2009 id. Sez. 3, Sentenza numero 22508 dei 28/10/2011 id. Sez. 1 -, Ordinanza numero 16196 del 20/06/2018 . La critica mossa dalla Agenzia delle Entrate è diretta piuttosto ad investire questa Corte di un inammissibile sindacato sul merito dell’accertamento e cioè sulla valutazione della capacità dimostrativa dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria riconosciuta agli elementi probatori acquisiti al giudizio non attiene evidentemente al controllo di legittimità riesaminare gli elementi istruttori al fine di prevenire ad un difforme giudizio rispetto a quello cui è pervenuto il Giudice del merito nel ritenere ritardo colpevole il periodo di oltre un mese con cui l’Agenzia delle Entrate dispose e successivamente comunicò non si sa esattamente quando ma comunque in situazione di ritardo già maturato all’esattore lo sgravio del debito tributario principale per cui venne indebitamente iscritto il gravame ipotecario cfr. sentenza Corte d’appello, in motivazione , occorrendo osservare ulteriormente che neppure viene indicato dalla ricorrente se e quando sia stato ritualmente prodotto in primo grado il documento parzialmente fotocopiato alla pag. 9 del ricorso , né il luogo del fascicolo processuale in cui sia dato rinvenire tale documento, con conseguente violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6. Con il secondo motivo l’ente pubblico ricorrente deduce la violazione del D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76 e 77, e degli articolo 1223 e 2043 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Sostiene la Agenzia ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato a non ravvisare alcuna concorrente responsabilità dell’Agente per la riscossione, atteso che Equitalia avendo ricevuto al più tardi comunicazione dello sgravio in data 31.10.2008, aveva indebitamente protratto il mantenimento della misura ipotecaria per il residuo importo del credito INPS di Euro 1.329,71 portato dalla cartella fino alla cancellazione eseguita in data 18.12.2008, sebbene fosse estendibile anche alla misura della ipoteca il limite minimo di importo di Euro 8.000,00 al tempo vigente per procedere ad esecuzione forzata, come statuito dagli arresti delle Sezioni Unite della Corte numero 4077/2010 e numero 5771/2012. Ne seguiva, secondo l’assunto della ricorrente, che i danni patrimoniali lamentati da BIB s.r.l. in liquidazione avrebbero dovuto essere imputati eziologicamente anche alla condotta illecita tenuta da Equitalia Cerit s.p.a., successivamente alla avvenuta ricezione della comunicazione dello sgravio della somma. Il motivo, determinato dall’interesse della Agenzia delle Entrate ad estendere l’accertamento di responsabilità anche ad altri coobbligati, in funzione di un’eventuale azione di regresso da proporre in separato giudizio non emergendo dagli atti che tale domanda sia stata proposta dalla terza chiamata nel giudizio di merito , è fondato. È rimasto accertato nel giudizio di merito che, dopo aver ricevuto la comunicazione dello sgravio al più tardi il 31 ottobre 2008 , l’Agente per la riscossione Equitalia Cerit s.p.a. ha provveduto in data 10 novembre 2008 ad annotare lo sgravio dell’importo di Euro 102.689,78, mantenendo la misura ipotecaria per il solo ridotto ammontare del minor credito riferibile all’INPS Euro 1.329,71 . Il Giudice di appello ha ritenuto di escludere qualsiasi responsabilità dell’Agente della riscossione, sulla affermazione -errata in diritto della legittimità in jure della condotta tenuta da Equitalia, alla stregua di una errata lettura interpretativa delle norme di cui al D.P.R. numero 602 del 1973, articolo 76 e 77, nel testo vigente al tempo, rilevando che il limite minimo di Euro 8.000,00 introdotto dal D.L. 30 settembre 2005, numero 203, articolo 3, convertito in L. 2 dicembre 2005, numero 248 operava esclusivamente ai fini dell’esercizio della azione esecutiva, e non anche della applicazione della misura coercitiva-conservativa della ipoteca. Diversamente, la giurisprudenza di Corte Cass. Sez. U, Sentenza numero 4077 del 22/02/2010 e Sez. U, Sentenza numero 5771 del 12/04/2012 seguite dalle Sezioni semplici Sez. 5 -, Ordinanza numero 16110 del 28/06/2017 ha statuito che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, articolo 77, rappresentando un atto preordinato all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dall’articolo 76, del medesimo D.P.R., e non può, quindi, essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli ottomila Euro. Né a diversa conclusione può indurre il D.L. 25 marzo 2010, numero 40, articolo 3, comma 2 ter, convertito nella L. 22 maggio 2010, numero 73, il quale, vietando all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila Euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l’autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l’espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione. Ne segue che il giudizio formulato dalla Corte d’appello in ordine alla insussistenza della fattispecie di cui all’articolo 2043 c.c., arrestatosi in limine nella rilevata inesistenza dell’elemento normativo della illiceità non jure della condotta materiale tenuta da Equitalia Cerit s.p.a. per l’intero periodo intercorso tra la pronuncia della sentenza di annullamento della CTP 8.9.2008 e la cancellazione definitiva della ipoteca 18.12.2008 , contrastando con il principio di diritto sopra enunciato, determina la cassazione della sentenza impugnata in parte qua , venendo in rilievo per il periodo intercorso tra la ricezione della comunicazione di sgravio al più tardi il 31.10.2008 e la cancellazione della ipoteca 18.12.2008 la responsabilità dell’Agente della riscossione per il pregiudizio arrecato alla società dalla illegittima protrazione della misura ipotecaria sui beni immobili. In relazione tale aspetto non occorre procedere al rinvio della causa avanti il Giudice di appello essendo stati integralmente svolti in primo e secondo grado sia pure con risultati valutativi opposti tutti gli accertamenti di merito e potendo quindi ritenersi già accertati tutti gli elementi della fattispecie illecita, ascrivibile tanto all’Ente impositore che all’Agente della riscossione, in relazione ai distinti periodi indicati, sia in relazione al nesso eziologico tra la condotta e le conseguenze pregiudizievoli derivate al danneggiato, sia in ordine all’elemento soggettivo dell’illecito che, come noto, in tema di responsabilità della P.A., non deriva automaticamente dall’illegittimità dell’atto compiuto nell’esercizio dell’attività amministrativa, ma trova titolo nella colpa dell’Amministrazione come apparato nella specie individuata nell’ingiustificato ritardo con il quale l’Agenzia ha operato e comunicato lo sgravio, e l’Agente della riscossione ha disposto la cancellazione della ipoteca la quale sussiste quando l’atto assunto come lesivo viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che il Giudice ordinario valuta come limiti esterni alla discrezionalità ex pluribus Corte Cass. Sez. 3, Sentenza numero 4326 del 23/02/2010 id. Sez. L, Sentenza numero 5561 del 08/03/2010 id. Sez. 1, Sentenza numero 23496 del 10/11/2011 id. Sez. 6 3, Ordinanza numero 4172 del 15/03/2012 id. Sez. 3, Sentenza numero 23170 del 31/10/2014 id. Sez. L -, Ordinanza numero 27800 dei 22/11/2017 . Con il terzo motivo la Agenzia delle Entrate censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., nonché dell’articolo 2697 c.c., deducendo che la Corte territoriale aveva liquidato il danno patrimoniale, come accertato in primo grado, sul presupposto della errata affermazione della mancata contestazione in ordine al quantum da parte della appellata Agenzia delle Entrate, quando al contrario l’Ente impositore, nella comparsa di costituzione in grado di appello, aveva resistito, chiedendone il rigetto, anche alla domanda di condanna riproposta in via subordinata-condizionata da BIB s.r.l Risulta dal ricorso esposizione del fatto, pag. 2 che Equitalia, evocata in giudizio come responsabile da BIB s.r.l., aveva chiamato in manleva la Agenzia delle Entrate per essere da questa sollevato dall’onere patrimoniale conseguente ad un’eventuale accoglimento della domanda attorea. In relazione a tale prospettazione che trova riscontro anche nella sentenza di appello, in motivazione pag. 1 non viene chiarito tuttavia il contenuto della domanda proposta dalla convenuta chiamante nei confronti della terza chiamata. Risulta ancora che BIB s.r.l. aveva però esteso la domanda risarcitoria anche nei confronti della terza chiamata, ipotizzando quindi una responsabilità diretta della Agenzia delle Entrate che, giusta la qualificazione giuridica operata dal Giudice di appello e non contestata dalle parti doveva intendersi oggettivamente incompatibile ed alternativa rispetto alla responsabilità contestata ad Equitalia dunque non si trattava di domande cumulate fondate su fatti distinti , nel senso che la estensione della domanda aveva ad oggetto gli stessi fatti costitutivi della originaria pretesa, trattandosi di accertare soltanto quale dei due soggetti parti in causa convenuta terza chiamata fosse l’esclusivo responsabile del danno, in tal modo venendo a rivestire la relazione tra le posizioni di Equitalia e di Agenzia delle Entrate carattere di incompatibilità-escludente l’affermazione della responsabilità dell’una comportava necessariamente la negazione della responsabilità dell’altra . Ciò trova riscontro anche dalla ritenuta – implicitamente ammissibilità, da parte della Corte territoriale, della mera riproposizione ex articolo 346 c.p.c., da parte dell’appellata BIB s.r.l., della domanda condizionata rette alternativa proposta nei confronti della Agenzia delle Entrate diversamente, infatti, qualora la estensione della domanda originaria avesse avuto ad oggetto fatti diversi di responsabilità imputabili autonomamente in concorso o meno alla terza chiamata Agenzia delle Entrate, BIB s.r.l. non avrebbe potuto limitarsi a riproporre la questione, ma essendo risultata soccombente sulla distinta domanda proposta contro la terza chiamata, avrebbe dovuto allora proporre appello incidentale cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza numero 5444 del 14/03/2006, in motivazione, § 2.1 . Premesso, quindi, l’inquadramento della vicenda processuale come definito dalla Corte distrettuale nella sentenza di appello, occorre considerare, quanto allo scrutinio di legittimità in relazione alle norme di diritto asseritamente violate, che a la impugnazione principale di Equitalia, involgendo la statuizione su cui era risultata soccombente, devolveva al Giudice del gravame la causa concernente l’accertamento alternativo di responsabilità, onerando le altre parti, entrambe vittoriose, alla mera riproposizione ex articolo 346 c.p.c., delle eventuali domande od eccezioni non esaminate dal primo Giudice riproposizione condizionata all’accoglimento dell’appello principale ne segue che ai fini della ammissibilità della presente censura la Agenzia ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, di avere espressamente contestato fin dal primo grado la quantificazione del danno operata in domanda dalla società attrice e soprattutto di avere riproposto con la comparsa in grado di appello le contestazioni che erano state mosse al quantum b è bene vero che tra i motivi di gravame dedotti dall’appellante principale Equitalia era stata censurata per carenza di idonea prova anche la statuizione della decisione di prime cure che aveva ritenuto provato l’ an ed il quantum del danno patrimoniale oggetto del risarcimento ma il motivo di gravame non era stato poi esaminato dal Giudice di appello, in quanto ciò si era reso superfluo atteso l’accertamento della inesistenza della stessa condotta illecita colposa imputabile ad Equitalia c l’Agenzia delle Entrate afferma di essersi costituita in grado di appello con comparsa di risposta con la quale aveva instato per il rigetto dell’appello principale e per la conferma della decisione di prime cure, sostenendo di aver richiesto anche il rigetto della domanda riproposta da BIB s.r.l Orbene questa Corte è impedita ad effettuare qualsiasi verifica in merito alle allegazioni della ricorrente, in quanto il contenuto della comparsa di risposta non è stato riportato dalla Agenzia fiscale, che ha omesso di trascrivere nel ricorso il contenuto di detto atto articolo 366 c.p.c., comma 1, numero 6 , non essendo dato accertare pertanto se, con lo stesso, fossero state effettivamente riproposte ex articolo 346 c.p.c., questioni od eccezioni, specificamente riferite alla liquidazione del danno, ritualmente formulate in primo grado e rimaste assorbite nella pronuncia del Tribunale. Ne segue che l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l’ammontare della liquidazione operata dal primo giudice in Euro 35.748,87 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo non viene in alcun modo contestata dall’obbligato , va esente dalla censura prospettata tenuto conto, peraltro, che la mera richiesta da parte dell’appellata della conferma della decisione di prime cure, non metteva in discussione la liquidazione compiuta dal primo Giudice, mentre la semplice contestazione della domanda riproposta da BIB s.r.l. in assenza della indicazione degli argomenti svolti a sostegno della comparsa in grado di appello impedisce di verificare se, oltre alla contestazione della responsabilità nell’ an fosse stata svolta una specifica critica anche alla liquidazione del danno accertato dal Tribunale. Né tale conclusione contraddice all’accoglimento del secondo motivo, in conseguenza del quale viene in rilievo una responsabilità concorrente dell’Agente per la riscossione e dell’Ente impositore, determinandosi una situazione di coobbligazione solidale ex articolo 2055 c.c., comma 1, nell’adempimento della obbligazione risarcitoria, che onera ciascuna delle parti a rispondere per l’intero, e risultando quindi priva di rilievo in assenza di espressa proposizione di domanda di regresso o di quantificazione delle rispettive colpe la doglianza svolta dalla ricorrente, nel motivo in esame, in relazione alla indebita attribuzione dell’intero danno alla Agenzia delle Entrate, anziché della sola quota corrispondente alla durata ad essa imputabile della iscrizione ipotecaria. In conclusione il ricorso trova limitato accoglimento quanto al secondo motivo inammissibile il primo ed il secondo e la sentenza impugnata va cassata in parte qua. Non occorrendo procedere ad ulteriori accertamento in fatto la Corte può decidere nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con la condanna della Agenzia delle Entrate e di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in solido, al risarcimento del danno in favore di BIB s.r.l. in liquidazione liquidato in complessivi Euro 35.748,87 oltre interessi al tasso legale dal 28 aprile 2009 al saldo. Le spese di lite vanno regolate come segue Le spese possono dichiararsi interamente compensate tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., per entrambi i gradi di merito e per il giudizio di legittimità, atteso l’esito altalenante delle pronunce intervenute nei precedenti gradi e non avendo Equitalia svolto difese nel giudizio di legittimità Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. in quanto soccombenti rispetto alla domanda proposta da BIB s.r.l. vanno condannate, in solido, alla rifusione in favore di detta società delle spese dei gradi di merito, nella stessa misura liquidata nella sentenza di appello e dunque, quanto al primo grado in complessivi Euro 7.000 oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge di cui Euro 1.500,00 per fase di studio Euro 1.000,00 per fase introduttiva Euro 1.500,00 per fase istruttoria Euro 3.000,00 per fase decisoria , quanto al secondo grado in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge di cui Euro 2.000,00 fase di studio Euro 1.300,00 fase introduttiva non risulta svolta fase istruttoria Euro 1.700,00 fase decisoria per il giudizio di legittimità in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Le spese processuali come sopra liquidate devono essere distratte a favore dell’avv. Stefanella Bruschi Cerrai, dichiaratasi antistataria ex articolo 93 c.p.c P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in solido, al risarcimento del danno in favore di BIB s.r.l. in liquidazione, liquidato in complessivi Euro 35.748,87 oltre interessi al tasso legale dal 28 aprile 2009 al saldo. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi Riscossione s.p.a Condanna Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di BIB s.r.l. in liquidazione, delle spese di lite che liquida quanto al primo grado, in complessivi Euro 7.000 oltre spese forfetarie al 15h ed accessori di legge di cui Euro 1.500,00 per fase di studio Euro 1.000,00 per fase introduttiva Euro 1.500,00 per fase istruttoria Euro 3.000,00 per fase decisoria quanto al secondo grado, in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge di cui Euro 2.000,00 fase di studio Euro 1.300,00 fase introduttiva non risulta svolta fase istruttoria Euro 1.700,00 fase decisoria quanto al giudizio di legittimità, in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Le spese processuali come sopra liquidate devono essere distratte a favore dell’avv. Stefanella Bruschi Cerrai, dichiaratasi antistataria ex articolo 93 c.p.c