Nella circolare numero 3/E/2014 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi di disconoscimento dell’opzione per il consolidato nazionale, in sede di accertamento con adesione è possibile far valere le somme già versate dalla consolidante.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso venerdì scorso la circolare numero 3/E/2014 nella quale spiega gli effetti dell’eventuale disconoscimento dell’efficacia dell’opzione per il regime di tassazione del «consolidato nazionale». Il disconoscimento può avvenire in caso siano considerati insussistenti i presupposti soggettivi indispensabili per l’adesione ex articolo 117, d.p.r. numero 917/1986 o inesistenti le condizioni di efficacia dell’esercizio di opzione articolo 119 e 120 d.p.r. numero 917/1986 , o, infine, per effetto della rilevazione di una causa di interruzione del regime opzionale. Accertamento con adesione. Conseguentemente l’Ufficio procederà ad accertare l’imposta dovuta da ciascuna delle società aderenti al gruppo secondo le regole previste per i soggetti che non aderiscono al consolidato. In questi casi i contribuenti possono chiedere, attraverso il procedimento dell’accertamento con adesione, che siano computate, in diminuzione degli importi dovuti, le imposte versate dalla consolidante relative ai redditi delle “ex” consolidate. Tale possibilità è concessa solo nell’ambito della definizione in adesione, dal momento che, come spiegato dall’Agenzia nella Circolare, è necessario che «siano comunicati da parte della consolidante i relativi criteri di attribuzione e che tutte le società aderenti al consolidato disconosciuto definiscano le pretese, accettando in tal modo i suddetti criteri». Nel documento di prassi si precisa altresì che sono utilizzabili in detrazione i versamenti della consolidante effettuati a mezzo di compensazione con crediti d’imposta ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ma a condizione che ciò sia avvenuto «nei limiti previsti per le cessioni di credito infragruppo al di fuori della fiscal unit». Quindi nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione non sia uno di quelli che avrebbero potuto essere ceduti al di fuori del regime consolidato, il versamento relativo non potrà essere riconosciuto in capo alle società che avevano aderito al regime opzionale di tassazione e che hanno subito l’accertamento in esame. fonte www.fiscopiu.it
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