Custodia cautelare in carcere: quando si può fare un’eccezione…

In tema di misure cautelari personali, il mantenimento della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato padre di prole infratreenne, essendo la madre impossibilitata a prestare assistenza al minore a causa delle proprie condizioni di salute, non può essere giustificato dalla presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, non avendo questi ultimi alcuna funzione sostitutiva.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4748 del 31 gennaio 2014. Il caso. Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello avanzato da un uomo avverso il provvedimento che, a sua volta, rigettava l’istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere. Il giudice chiariva, in riferimento all’operatività, nella fattispecie, dell’art. 275, co. 4, c.p.p., che l’imputato aveva tre figli di cui uno infraseenne e un altro di quindici anni affetto da una patologia che non lo rendeva autonomo che la moglie, anche lei malata, non era in grado, dovendo assistere il figlio disabile, di occuparsi degli altri. Nonostante questo, però, non poteva operare la norma citata, la quale tutelava esclusivamente il coniuge del soggetto attinto dalla misura cautelare che si trovi, per una propria condizione personale, nella assoluta impossibilità di prendersi cura della prole. In atri termini, il doversi prendere cura di un figlio portatore di handicap non integrava quella condizione di assoluta impossibilità richiesta dalla norma. Avverso tale provvedimento, l’imputato propone ricorso per cassazione. Criteri di scelta delle misure cautelari. Secondo il ricorrente, non era stata considerata la prevalenza delle condizioni della famiglia sulle esigenze cautelari detentive. La censura merita accoglimento In tema di misure cautelari personali, il mantenimento della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato padre di prole infratreenne, sussistendo l’impossibilità della madre di prestare assistenza al minore per impedimento dovuto alle proprie condizioni di salute, non può essere giustificato avendo riguardo alla presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, in quanto ad esse il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, considerato che la formazione del bambino può essere gravemente pregiudicata dall’assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilità deve, pertanto, fin dove è possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che l’art. 31 Cost. accorda all’infanzia . Se uno dei genitori è malato, la cura dei figli non può che essere affidata al genitore in custodia detentiva. Nel caso di specie, quello della madre non è un semplice impedimento in quanto alla sua patologia si aggiunge quella del figlio, la cui assistenza assorbirebbe tutte le energie anche di un genitore sano. Sulla base di ciò, la gestione del figlio minore non può che essere fronteggiata se non con il genitore in custodia detentiva. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Reggio Calabria.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 dicembre 2013 – 31 gennaio 2014, n. 4748 Presidente Cortese – Relatore Barbarisi Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza deliberata in data 19 aprile 2013, depositata in cancelleria il 22 aprile 2013, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'appello avanzato nell'interesse di A.A. avverso il provvedimento che, a sua volta, rigettava l'istanza di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere applicata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 3 gennaio 2013. In via di premessa, il giudice chiariva che, sulla questione della operatività nella fattispecie dell'ipotesi di cui all'art. 275 comma quarto cod. proc. pen., come richiesto dal ricorrente, lo stesso Tribunale del riesame si era già pronunciato osservando che, se era vero che il ricorrente aveva tre figli di cui uno infraseenne e un altro di anni quindici affetto da patologie che non lo rendevano autonomo, e che la moglie, a sua volta, era affetta da una propria importante patologia che le impediva di occuparsi del figlio infraseenne essendo tutte le sue energie assorbite nella cura dell'altro figlio disabile, nella fattispecie non ricorreva l'ipotesi detta in quanto la norma citata tutelava esclusivamente il coniuge del soggetto attinto dalla misura cautelare che si trovi per una propria condizione personale, nella assoluta impossibilità di prendersi cura della prole inferiore a sei anni, sicché il doversi prendere cura di un figlio portatore di handicap non integrava quella condizione di assoluta impossibilità richiesta dalla norma. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Giacomo Iaria, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione A.A. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare veniva rilevata la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 275 comma quarto cod. proc. pen., con riferimento all'art. 606 lett. b , c ed e cod. proc. pen. il giudice non ha tenuto conto che la moglie dell'A. sia per le sue condizioni di salute che per lo stato di detenzione del marito e ancora per le gravi condizioni di salute del figlio di quindici anni non era in grado di accudire il figlio infratreenne. Tale quadro non poteva che essere considerato in termini di prevalenza sulle attuali esigenze cautelari detentive del prefato tenuto conto peraltro che, prima dei reati in esecuzione l'A. era incensurato. Osserva in diritto 3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. 3.1 - Questa Corte di legittimità ha sempre ritenuto che l'art. 275 comma quarto cod. proc. pen., in coerenza con il dato testuale, oltre che con la ratio della norma, vada interpretato nel senso che il divieto di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di genitore di prole di età inferiore ai tre anni, costituisce norma eccezionale, non applicabile estensivamente ad ipotesi non espressamente contemplate v. Cass. Sez. 5, sent. n. 27000/2009, rv. 244485 Sez. 1, sent. n. 8965/2008, rv. 239132 Sez. 5, sent. n. 33850/2006, rv. 235194 Sez. 5, sent n. 38067/2006, rv. 235757 Sez. 2, sent. n. 5664/2007 rv. 236128 . Ed è stato altresì deciso che, in tema di misure cautelari personali, il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato padre di prole infratreenne, sussistendo l'impossibilità della madre di prestare assistenza al minore per impedimento dovuto alle proprie condizioni di salute, non può essere giustificato avendo riguardo alla presenza di altri familiari o di strutture assistenziali, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostitutiva, considerato che la formazione del bambino può essere gravemente pregiudicata dall'assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilità deve, pertanto, fin dove è possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che l'art. 31 Cost. accorda all'infanzia Cass., Sez. 5, 9 novembre 2007, n. 41626, rv. 238209 . 3.2 - Ciò posto, nella fattispecie, il giudice non pare aver preso in debita considerazione l'eventualità che l'assoluta impossibilità palesata in atti esorbitasse dalla situazione di semplice impedimento della madre derivando piuttosto dalla duplice attestazione della condizione di malattia sia della madre medesima che deve accudire il figlio infratreenne sia del figlio maggiore convivente di quindici anni portatore di una malattia grave, condizione quest'ultima che già sarebbe di per sé in grado di assorbire tutte le energie di un genitore in buone condizioni di salute. Il ricorrente, in altri termini, anche discostandosi dal contenuto della precedente istanza sicché non è ravvisabile quella preclusione processuale rilevata dal Procuratore generale di udienza ha evidenziato una grave situazione di alterazione nella gestione del minore di tre anni in conseguenza di una condizione di patologia del genitore presente n che avrebbe a sua volta necessita di un assistenza autonoma che allo Stato, e tenuto conto della descritta situazione familiare, non può essere fronteggiata se non con il genitore in custodia detentiva. Tali rilievi richiedevano da parte del giudice argomentazioni più approfondite e pregnanti oltre che congrue e non contraddittorie. 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 cod. proc. pen. come da dispositivo. Si deve altresì provvedere agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen