Straniero via dall’Italia, e lontano dai figli: nessuna emergenza, possibile comunque la permanenza temporanea

Da riesaminare con attenzione la richiesta avanzata da un cittadino straniero e finalizzata a tutelare l’interesse dei propri figli. Ciò che va valutato, per autorizzare una permanenza ‘straordinaria’ in Italia, è il possibile danno per i minori, a seguito del distacco dal genitore.

Permanenza straordinaria, in Italia, per il cittadino straniero. Ciò per tutelarne i figli minorenni. E tale decisione – non considerata plausibile, in origine, dal Questore – non deve poggiare, per forza di cose, su una situazione di emergenza. Cassazione, ordinanza numero 13848, sez. VI Civile - 1, depositata oggi Danno potenziale. ‘Testo unico sull’immigrazione’ alla mano, viene respinta la richiesta, da parte di un cittadino straniero, di «autorizzazione a trattenersi in Italia, nell’interesse dei figli minori». E tale ‘niet’ è ‘cristallizzato’ dai giudici di merito. Secondo questi ultimi, difatti, ciò che manca, in questo caso, è «l’accertamento di una situazione di emergenza» per i minori come «conseguenza della mancanza del genitore o del suo improvviso allontanamento». Ma questa visione è evidentemente erronea, ribattono i giudici del ‘Palazzaccio’, accogliendo il ricorso proposto dal cittadino straniero. Decisiva la constatazione che «la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza od eccezionalità», potendo, invece, «comprendere qualsiasi danno effettivo, concretamente percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e della condizione del minore, derivi o possa derivare dall’allontanamento del familiare». Di conseguenza, è da rivalutare la richiesta presentata dal cittadino straniero per questo, la vicenda viene affidata nuovamente ai giudici della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 26 marzo – 18 giugno 2014, numero 13848 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti La Corte d'Appello di Firenze, con decreto del 31/05/2012, confermava il decreto del primo giudice, che aveva rigettato la domanda di S.H., di autorizzazione a trattenersi in Italia, nell'interesse dei figli minori, ai sensi dell'articolo 31 D.lgs. 286/1998. Ricorre per cassazione il padre dei minori. Il provvedimento impugnato afferma che presupposto per l'applicazione del predetto articolo è l'accertamento di una situazione di emergenza, conseguenza della mancanza del genitore o del suo improvviso allontanamento, a carattere eccezionale e contingente. L'affermazione è in palese contrasto con la giurisprudenza più recente della Suprema Corte tra le altre, Cass. S.U. numero 21799 del 2010 , per cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza od eccezionalità, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concretamente percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell'età e della condizione del minore, derivi o possa derivare allo stesso dall'allontanamento del familiare. Il giudice a quo richiama bensì pure la predetta sentenza, ma ne dà una interpretazione palesemente infedele e restrittiva. Va pertanto accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al giudice a quo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'articolo 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.