Sussiste la situazione di abbandono se manca l’assistenza morale e materiale dei genitori

Il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente di origine esiste sino a quando non intervenga una situazione di abbandono, ovverosia quando venga a mancare l’assistenza morale e materiale dei genitori. Nel caso in cui si concretizzi la situazione di abbandono genitoriale il Tribunale dei Minorenni è legittimato a dichiarare l’adottabilità del minore.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 12189, depositata il 30 maggio 2014. Il caso. La Corte di Appello di Torino ha rigettato la domanda presentata dai genitori della minore, dichiarandone l’adottabilità con sentenza di primo grado del Tribunale per i Minorenni di Torino. La madre ha presentato, poi, ricorso avanti alla Suprema Corte, lamentando l’insussistenza della stato di abbandono e il mancato esame dei possibili supporti alla genitorialità. La Corte di Cassazione, ripercorrendo le motivazioni del giudice a quo, ha riconosciuto la sussistenza dello stato di abbandono della minore, avendo la stessa subito abusi sessuali da parte del padre e del fratello ed essendoci stato un atteggiamento ambivalente della madre, che, dopo aver denunciato il fatto, ha successivamente cercato di minimizzare e ridimensionare l’accaduto. Riconosciuta una notevole povertà cognitiva della madre. Inoltre, sulla base della perizia posta in essere dalla dott.ssa incaricata di valutare le capacità genitoriali e di fornire adeguato supporto alla madre, è emerso il totale rifiuto a qualsiasi supporto offerto alla madre stessa. In aggiunta, la consulenza tecnica d’ufficio ha riconosciuto alla madre una notevole povertà cognitiva, una psicosi NAS in ritardo mentale moderato e un funzionamento psicotico serio e complesso. E un grave danno alla minore. Il giudice di secondo grado ha anche riconosciuto un grave danno alla minore, la quale presenta un disturbo della condotta depressivo e post-traumatico di grado medio, oltre a una forte sofferenza. La Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso e ha confermato l’adottabilità della minore, riconoscendo la situazione di abbandono del minore e valutando inadeguata e inidonea la madre per l’accudimento della figlia.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 marzo – 30 maggio 2014, numero 12189 Presidente Salvago – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con sentenza in data 08/05/2012, il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava l'adottabilità della minore P.A., nata a Torino il 16/6/2006. Avverso tale sentenza ricorrevano in appello, con atti separati, O.E. e P.H. J.R. genitori della minore. Si costituivano in giudizio il tutore e il curatore speciale della minore, che chiedevano il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 22 aprile 2013, rigettava l'appello. Ricorre per cassazione la madre della minore. Non hanno svolto attività difensiva le altre parti. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'articolo 1 e 15 L. 184/83, non sussistendo abbandono e non essendosi prospettato supporto alcuno alla genitorialità, a suo favore. Con il secondo, vizio di motivazione in punto rinnovazione della perizia e mancata esplicitazione delle ragioni giustificanti l'operato peritale. Con il terzo, vizio di motivazione, con riferimento al mancato esame dei possibili supporti alla genitorialità. Con il quarto, vizio di motivazione sulla sussistenza dello stato di abbandono. Non si ravvisano violazioni di legge. Quanto all'articolo 1, il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente di origine sussiste fino a che non si verifichi una situazione di abbandono mancanza di assistenza morale e materiale , come indicato dall'articolo 8 L. 184/83. Quanto all'articolo 15, esso si limita a prevedere prescrizioni ai genitori ed eventuali supporti alla genitorialità. Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo evidenzia gli abusi sessuali del padre e del fratello sulla minore e l'atteggiamento ambivalente della madre che ha presentato denuncia, ma successivamente ha cercato di minimizzare e ridimensionare il fatto. Differentemente da quanto afferma la ricorrente, non è mancato un supporto a suo favore. La dott.ssa C. era stata incaricata - così la sentenza impugnata - di valutare le capacità genitoriali e di fornire, come si diceva, adeguato supporto alla madre stessa. Essa, oltre ad evidenziare l'ambivalenza della O. di fronte ai gravi abusi, sottolineava il sostanziale rifiuto di ogni supporto da parte sua. Sono conclusioni analoghe a quelle cui perviene la CTU, ove si precisa che la madre presenta una notevole povertà sul piano cognitivo, nonché una psicosi NAS in ritardo mentale moderato, nonché un funzionamento psicotico serio e complesso essa si mostra caotica e inadeguata, con scarsa cura di sé, non entra concretamente in contatto con la bambina, manca di capacità progettuale, e appare del tutto inadeguata all'accudimento della bambina stessa, non ha rispetto per il dolore della figlia e svaluta ogni forma di intervento al riguardo. Al di là delle risultanze del procedimento penale, il danno subito da A. - precisa ancora il giudice a quo, richiamando la consulenza - è enorme essa presenta un disturbo della condotta depressivo e post-traumatico di grado medio - grave da stress, nonché una sofferenza profonda A. non è in grado di reggere incontri con la madre per l'immensa sofferenza e delusione, circa l'incapacità della madre stessa di scegliere da che parte stare. Va considerato che la valutazione della Consulenza spetta al giudice del merito ed è insuscettibile di controllo in questa sede, se, come nella specie, è accompagnata da motivazione adeguata e non illogica e scevra da errori di diritto tra le altre, in generale, Cass. numero 23362/2012 . Correttamente dunque la sentenza impugnata ravvisa una situazione di abbandono mancanza di assistenza materiale e morale , una prognosi si irreversibilità e una grave incidenza di tale situazione sullo sviluppo della personalità della minore. Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non essendosi costituite le controparti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs 196/03, in quanto imposto dalla legge. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115 del 2002.