Regolarità contributiva: dal 22 luglio verifica direttamente online sul sito INPS

Con il messaggio 17 luglio 2013, n. 11512, l’INPS ha reso noto che a partire dal prossimo 22 luglio sarà disponibile il nuovo servizio online che consentirà di verificare direttamente la propria regolarità contributiva, se in possesso del PIN abilitato ai servizi dell’Istituto di previdenza.

L’INPS ha comunicato di aver sviluppato e lanciato una nuova procedura attraverso la quale i responsabili dell’adempimento contributivo, ovvero i titolari/legali rappresentanti, o i loro delegati o intermediari autorizzati, in possesso del PIN che abilita ai servizi INPS, possono verificare direttamente online la propria regolarità contributiva. Regolarità contributiva da verificare online. Il nuovo servizio sarà disponibile agli utenti interessati già a partire da lunedì 22 luglio, collegandosi al sito internet dell’Istituto di previdenza www.inps.it e seguendo il percorso Servizi on line - per tipologia di utente - Aziende, consulenti e professionisti. Attraverso la nuova procedura, il soggetto richiedente può conoscere fin da subito la propria situazione di regolarità o di irregolarità contributiva nei confronti dell’INPS. Le informazioni sulla regolarità contributiva cui è possibile accedere rappresentano in sostanza il risultato della lettura degli archivi delle Gestioni lavoratori dipendenti, Lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti e Committenti di co.co.co. e/o co.co.pro, riconducibili al codice fiscale del contribuente. Più semplici i rapporti tra PA e cittadini. Con lo sviluppo di tale nuova procedura on line, l’Istituto di previdenza prosegue nell’intento di semplificare i rapporti tra Pubblica amministrazione ed i cittadini. In tal caso, nello specifico, si supera la fase della regolarizzazione nel procedimento di definizione del DURC il c.d. preavviso di accertamento negativo , che impone agli Enti preposti al rilascio del DURC di sospendere l’istruttoria assegnando al contribuente il termine di 15 giorni per la regolarizzazione della propria posizione. fonte www.fiscopiu.it

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