Notifica inviata ... ma al numero di fax sbagliato

È nulla la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale inviata al difensore a un numero di fax errato.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 29978, depositata il 12 luglio 2013. Il difensore non riceve la notifica della data dell’udienza. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza aveva rigettato l’istanza - proposta nell’interesse dell’imputato - avente a oggetto il riconoscimento della continuazione tra i delitti di rapina aggravata e di tentata rapina aggravata, giudicati con due sentenze del Tribunale. L’organo giudicante aveva rilevato che lo stato di tossicodipendenza dell’imputato non era emerso dalla lettura delle due sentenze. Inoltre, era stato sostenuto che le due condotte criminose sotto esame non avevano alcun legame tra di loro, in quanto la prima rapina era stata commessa in concorso con altri due soggetti in danno di un passante, costretto a consegnare il telefono cellulare con uno schiaffo e delle minacce invece, la seconda tentata rapina era stata commessa ai danni di un tassista in concorso con il fratello ed era stata frutto di una decisione estemporanea, presa durante il tragitto in taxi. Al momento dell’arresto l’imputato aveva sostenuto che il fratello, cui aveva attribuito la responsabilità del gesto, era ubriaco. Avverso questa ordinanza, il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando di non aver ricevuto alcuna notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, in cui è stata rigettata l’istanza di riconoscimento della continuazione tra i delitti in questione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Nullità notifica l’errore è stato corretto in ritardo. Infatti, gli Ermellini hanno affermato che, come emerge dall’analisi del fascicolo del Tribunale, il decreto di fissazione per l’udienza camerale in esame è stato notificato, sì, via fax al difensore dell’imputato, ma con invio a un numero di fax errato, corrispondente, fra l’altro, a un numero interno della Corte di Cassazione stessa. Piazza Cavour ha rilevato che l’errore è stato corretto solo al momento di notificare al difensore, con lo stesso mezzo, l’ordinanza oggetto di impugnazione ma, appunto, la nullità denunciata in ricorso si era già prodotta, atteso che l’udienza è stata tenuta in assenza del difensore e dell’interessato, senza che il primo fosse stato ritualmente avvisato. Pertanto, il S.C. ha annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 31 maggio - 12 luglio 2013, n. 29978 Presidente Siotto – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 4/7/2012 rigettava l'istanza proposta nell'interesse di N.A. , avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione tra i delitti di rapina aggravata e di tentata rapina aggravata giudicati con due sentenze del Tribunale. Questa Corte aveva annullato, con sentenza del 14/12/2010, l'ordinanza del 9/12/2009 che aveva rigettato l'istanza e, con sentenza del 29/11/2011, l'ordinanza del 29/3/2011 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza. Il Tribunale rilevava che lo stato di tossicodipendenza di N. non emergeva dalla lettura delle due sentenze osservava che le due condotte non avevano alcun legame tra di loro, in quanto la prima rapina era stata commessa in concorso con altri due soggetti in danno di un passante, costretto a consegnare il telefono cellulare con uno schiaffo e delle minacce la seconda tentata rapina era stata commessa ai danni di un tassista in concorso con il fratello ed era stata frutto di una decisione estemporanea, presa durante il tragitto in taxi. Al momento dell'arresto N. aveva sostenuto che il fratello, cui aveva attribuito la responsabilità del gesto, era ubriaco. Mancava, quindi, un identico disegno criminoso che legasse le due condotte. 2. Ricorre per cassazione il difensore di A N. , deducendo violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c cod. proc. pen Il difensore di fiducia non aveva ricevuto alcuna notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 4/7/2012. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso il difensore di fiducia aveva ricevuto tempestiva notifica del decreto di fissazione dell'udienza a mezzo fax. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Come emerge dall'analisi del fascicolo del Tribunale di Milano, il decreto di fissazione per l'udienza camerale del 4/7/2012 è stato notificato, sì, via fax al difensore di N. , avv. Ivano Serlenga, ma con invio ad un numero di fax errato omissis corrispondente, fra l'altro, ad un numero interno di questa Corte di Cassazione , mentre il numero di fax dell'avv. Serlenga - che fa parte del Foro di Milano - è omissis . L'errore è stato corretto solo al momento di notificare al difensore, con lo stesso mezzo, l'ordinanza oggi impugnata ma, appunto, la nullità denunciata in ricorso si era già prodotta, atteso che l'udienza è stata tenuta in assenza del difensore e dell'interessato, senza che il primo fosse stato ritualmente avvisato. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.