Indennizzabile la riduzione della capacità abitativa dell’immobile

In tema di pregiudizi derivanti dall’esecuzione di un’opera pubblica in concessione e quindi di responsabilità della P.A., va liquidato l’indennizzo se l’opera abbia determinato un’apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà e, cioè, dell’obiettiva possibilità di utilizzazione dell’immobile a causa della riduzione della capacità abitativa.

E’ così, legittima la sentenza con cui, accertato lo stato dei luoghi e le conseguenze sulla res del privato, venga indennizzato il pregiudizio arrecato all’immobile del medesimo proprietario . Il principio si argomenta dalla sentenza n. 16619, depositata il 3 luglio 2013. Il caso. Due coniugi agivano giudizialmente contro il Comune e la società Ferrovie dello Stato per ottenere l’indennità della diminuzione del valore commerciale di due loro immobili esposti ad inquinamento acustico ed ambientale, perdita di aria, luce e panoramicità, a causa della costruzione di un tracciato ferroviario in sopraelevata, alto circa cinque -sei metri e fronteggiante gli immobili, e di una strada destinata ad asse di scorrimento. Nonostante il c.t.u. avesse escluso situazioni di degrado ambientale, la domanda, accolta in primo grado sia pure con rigetto di quella contro le Ferrovie per l’esistenza di una convenzione tra questa società ed altra concessionaria, veniva confermata in secondo grado, con condanna anche delle Ferrovie. I presupposti della responsabilità e le condizioni dell’indennizzabilità. Il caso verte, sotto il profilo formale-sostanziale, in tema di opera pubblica, danno e responsabilità. In primis , sotto il profilo formale va detto che il concedente dell’opera pubblica possiede la titolarità passiva del rapporto e, quindi, è legittimato ad essere convenuto in giudizio, anche se abbia stipulato con il concessionario una convenzione con cui abbia affidato a quest’ultimo ogni profilo della progettazione di massima, definitiva, esecutiva e particolareggiata, potere di individuare il tracciato e soluzioni alternative, totale ed esclusiva responsabilità verso terzi tale convenzione inter partes non è, cioè, opponibile ai terzi rimasti ad essa estranei e consentirebbe soltanto una chiamata in causa, in garanzia impropria, del concessionario. Sul piano sostanziale, è da rilevare che la P.A., nell’esecuzione di un’opera pubblica dunque in condizioni di pubblico interesse, è tenuta ad indennizzare art. 42 co. 3 Cost. il proprietario dell’immobile per la privazione di utilità e facoltà generante una diminuzione del diritto di proprietà art. 46 l. n. 2359/1865, art. 832 c.c. ovvero una riduzione della possibilità di esercizio di tale diritto art. 44 d.lgs n. 327/2001 , considerando però anche l’eventuale vantaggio derivato al medesimo fondo dalla vicinanza dell’opera pubblica Cass. n. 24266/2010 . Segnatamente, il danno si configura, ed è indennizzabile secondo rubricazione speciale, in caso di compressione del diritto di proprietà scaturente da riduzione della capacità abitativa, ritenuta sussistente però soltanto nei casi di peggioramento delle condizioni materiali di accesso all’immobile Cass. n. 12146/1990 , e, cioè, in caso di immissioni civilistiche intollerabili per continuità ed intensità art. 844 c.c., Cass. nn. 26261/2007 e 12213/2012 ovvero di oggettiva riduzione del valore economico dell’immobile rileva, quindi, l’oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità del bene ovvero la verosimile diminuzione, economicamente apprezzabile, dell’appetibilità e cioè del suo potenziale valore commerciale Cass. nn. 2366/1988 e 7224/1995 mentre vanno escluse quelle utilità marginali non tutelabili dall’ordinamento come diritti soggettivi autonomi. Ciò che rileva è, in altri termini, la posizione soggettiva derivante dal rapporto tra il proprietario ed il suo immobile, non tra il proprietario e la pubblica strada o lo spazio aereo sono, quindi, indennizzabili quelle utilità inerenti il contenuto intrinseco della proprietà Cass. nn. 8412/1990 e 6581/1991 . Pertanto, la domanda risarcitoria, consentita anche se il nocumento derivi eziologicamente dall’attività legittima della P.A., va proposta nei confronti del concedente Cass. n. 21427/2007 senza che possa rilevare l’obbligo di manleva assunto contrattualmente dal concessionario valido, invece, in caso di delega al concessionario per la realizzazione di opere in ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale, Cass. nn. 17881/2004 e 19959/2011 , salvo rivalsa del concedente verso il concessionario stesso. Sono, quindi, applicabili i principi della legislazione speciale in tema di effetti economici negativi al diritto di proprietà ed i principi negoziali di matrice civilistica tra concedente e concessionario non valgono ad escluderli se sono applicabili i principi codicistici in ambito di tutela del diritto di proprietà. Ammissibile la domanda di indennizzo per compressione del diritto di proprietà derivante dall’opera pubblica. In ambito di esercizio dell’azione amministrativa, la P.A. è responsabile dei pregiudizi derivanti all’immobile del privato dall’attività di localizzazione dell’opera pubblica e di predisposizione del progetto Cass. nn. 3585/2010 e 14312/1999, App. Firenze 16-05-2005 n. 703 e Trib. Firenze 18-03-1998 il legittimo vantaggio pubblico derivante dall’attività pubblicistica legittima deve, cioè, gravare sulla collettività e non implicare una compressione del diritto del privato. Ergo , il ricorso va rigettato e la sentenza va confermata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 maggio - 3 luglio 2013, n. 16619 Presidente Vitrone Relatore Lamorgese Svolgimento del processo 1.- Nel mese di ottobre 1995 le sig.re R.M.E. e R.M.G. convenivano in giudizio il Comune di Firenze e la società Ferrovie dello Stato oggi Rete Ferroviaria Italiana spa - RFI per sentirli condannare al pagamento delle indennità di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, per le conseguenze provocate dalla costruzione del tracciato ferroviario in sopraelevata della linea omissis e di una strada destinata ad asse di scorrimento omissis , consistenti nella diminuzione del valore commerciale di due immobili di loro proprietà, siti in Firenze, loc. Peretola, esposti a inquinamento acustico e ambientale, a perdita di aria, luce e panoramicità. 2.- Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 18 marzo 1998, accoglieva la domanda contro il Comune di Firenze, che condannava a pagare l'importo di L. 80.600.000, oltre interessi, e rigettava la domanda contro le Ferrovie per difetto di titolarità passiva del rapporto, in quanto le pretese delle attrici dovevano essere indirizzate nei confronti della società concessionaria COGEI, tenuto conto del contenuto di una convenzione con la quale la COGEI teneva indenne le Ferrovie da ogni forma, diretta o indiretta, di responsabilità verso i terzi derivante dalla progettazione e realizzazione della linea ferroviaria. 3.- L'appello proposto dalle sig.re R. veniva accolto dalla Corte di appello di Firenze che, con sentenza 16 maggio 2005, condannava le Ferrovie a pagare la somma di Euro 73.229,46, oltre interessi, e alle spese di entrambi i gradi di giudizio, e confermava la statuizione di condanna del Comune. La corte riteneva che il danno in questione fosse stato prodotto da un fatto riconducibile non alla progettazione esecutiva o all'esecuzione dei lavori commissionati, cui si riferiva la convenzione, ma alla localizzazione dell'opera, cioè alla legittima decisione di costruire l'opera con quelle caratteristiche e in un luogo prossimo agli immobili delle sig.re R. , cioè ad un fatto precedente ed esterno al contenuto della convenzione. Ogni pretesa delle Ferrovie ad essere tenuta indenne dalla COGEI, in forza di accordi inter partes, non era opponibile ai terzi danneggiati e poteva consentire solo una chiamata in causa in garanzia impropria del concessionario che non era stata effettuata. 4.- La RFI propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria. Le sig.re R. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1.- Nel primo motivo si imputa alla corte territoriale vizio di motivazione e violazione di legge artt. 46 legge n. 2359/1865 e 1322, 1367 c.c. per avere ritenuto che alla concessionaria COGEI fosse stata affidata soltanto la progettazione esecutiva mentre, al contrario, come stabilito nella convenzione stipulata con Ferrovie, le era stata affidata la progettazione di massima, definitiva, esecutiva e particolareggiata dell'opera, con il potere di individuare il tracciato in relazione alle caratteristiche del territorio e di proporre eventuali soluzioni alternative e migliorative il difetto di legittimazione passiva in capo alla RFI si evincerebbe anche dalla circostanza che la COGEI si era assunta totale responsabilità verso i terzi per ogni pretesa riconducibile all'opera quale unico legittimato a costituirsi e a resistere in giudizio anche nelle vertenze connesse alle procedure espropriative. 1.1.- Il motivo è infondato. Il principio di diritto che la ricorrente assume violato, a proposito della dedotta esclusiva legittimazione passiva del concessionario, è stato espresso da numerose decisioni di questa Corte alcune richiamate nel ricorso tra le altre v. la n. 17881/2004, cui si può aggiungere la n. 19959/2011 che però si riferiscono alla particolare fattispecie di delega conferita al concessionario per la realizzazione delle opere relative all'attuazione di programmi straordinari di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, la quale, per espressa disposizione normativa art. 81 della legge 14 maggio 1981 n. 219 , riveste caratteri di tale ampiezza da far identificare nel concessionario stesso il soggetto tenuto a rispondere dei danni procurati a terzi e delle obbligazioni strumentalmente preordinate all'esecuzione dell'opera pubblica. A tale fattispecie non è assimilabile quella in esame, nella quale l'esecuzione dell'opera pubblica è stata realizzata dal concessionario sulla base di uno specifico atto convenzionale stipulato con l'Amministrazione concedente, al quale i terzi danneggiati sono rimasti estranei e la cui valutazione incensurabile in sede di legittimità compete al giudice di merito. Il ricorrente si è limitato a prospettarne una diversa interpretazione senza indicare specificamente né la violazione dei canoni ermeneutici legali che si assumono violati né la presenza di vizi logici nella motivazione della decisione impugnata. La decisione della corte territoriale è in linea con la giurisprudenza di legittimità la quale, nel caso di danni derivanti dall'esecuzione di un'opera pubblica affidata in concessione, ha ritenuto che la domanda risarcitoria vada proposta nei confronti del concedente, senza che rilevi l'obbligo di manleva assunto dal concessionario con espressa disposizione contrattuale quest'ultima non è opponibile al terzo pregiudicato dall'attività legittima dell'Amministrazione, salvo il potere di rivalsa separatamente azionabile nei confronti del concessionario, senza che ciò comporti un mutamento della legittimazione passiva dell'Amministrazione nei confronti del terzo Cass. n. 21427/2007 in particolare, è stata riconosciuta la responsabilità della P.A. concedente nel caso in cui l'attività di localizzazione dell'opera pubblica e di predisposizione del relativo progetto abbia comportato per il privato un pregiudizio indennizzabile ai sensi dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 Cass. n. 3585/2010, n. 14312/1999 . 2.- Nel secondo motivo si imputa alla sentenza impugnata omessa motivazione e violazione di legge per avere liquidato l'indennizzo ex art. 46 cit. in mancanza di accertati pregiudizi al nucleo essenziale del diritto dominicale, sulla base soltanto di un danno estetico per la perdita della panoramicità degli immobili e di una situazione di degrado ambientale, peraltro esclusa dal c.t.u 2.1.- Il motivo è infondato. Si deve premettere in fatto che la corte territoriale ha accertato l'esistenza di una situazione di inquinamento acustico oltre il limite della normale tollerabilità causato dall'aumento del traffico sulla strada realizzata dal Comune di Firenze contestualmente alla costruzione della linea ferroviaria sopraelevata, sorretta da piloni in cemento armato, fronteggiante gli immobili delle resistenti ad un'altezza di circa cinque - sei metri . Essa ha riconosciuto l'indennizzo anche in considerazione della pregiudicata fruibilità per la perdita di aria e luce degli immobili e per l'alterazione del paesaggio che la corte definisce come danno estetico . Questa motivazione, che è sufficiente e immune da vizi logici, non è scalfita dal riferimento della corte ad una situazione di degrado ambientale delle aree al di sotto della sopraelevata ferroviaria di cui, invece, il c.t.u. avrebbe accertato la riduzione in corso di causa. 2.2.- La ricorrente, inoltre, contesta in radice la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 46 della legge n. 2359/1865 per il riconoscimento dell'indennità ai proprietari dei fondi non espropriati i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto , da intendere con esclusivo riferimento ai sacrifici che si traducano in pregiudizi gravi al nucleo essenziale del diritto di proprietà del privato, mai ravvisabili nella sottrazione di vedute, luce e aria di cui il proprietario poteva prima beneficiare, trattandosi di interessi privi di rilevanza giuridica autonoma. Queste osservazioni meritano una riflessione, essendo l'indennizzo stato riconosciuto dalla corte territoriale sul duplice presupposto che si trattasse di immissioni acustiche intollerabili e che, per effetto della costruzione della linea ferroviaria, le sig.re R. avessero visto limitato il godimento dei loro immobili che si trovavano a ridosso dell'opera pubblica quanto a panoramicità e luminosità. 2.3.- Alcune decisione di questa Corte sono infatti nel senso che l'indennizzo in questione spetta se l'opera pubblica abbia realizzato un'apprezzabile compressione o riduzione del diritto di proprietà inciso, ma ciò non si verifica ove siano interessate quelle utilità marginali che non trovano tutela nell'ordinamento come diritti soggettivi autonomi o come attributi caratteristici e qualificanti del diritto di proprietà quali l'insolazione, l'areazione, l'ampiezza della veduta panoramica. La sensibile compressione delle obiettive possibilità di utilizzazione del fabbricato può invece verificarsi ed è quindi dovuto l'indennizzo nel caso di riduzione della capacità abitativa, o nel pregiudizio subito dall'immobile per effetto di immissioni di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, quando e solo se le stesse per la loro continuità ed intensità superino i limiti della normale tollerabilità, da apprezzarsi con i criteri posti dall'art. 844 cod. civ. Cass. n. 26261/2007, n. 12213/2012 in motiv. la riduzione della capacità abitativa è considerata rilevante solo nei casi di peggioramento delle condizioni materiali di accesso all'immobile privato v. Cass. n. 12146/1990 in motiv. . 2.4.- Condivisibile è il riferimento, da intendersi in via analogica, all'art. 844 c.c., nel senso che un diritto all'indennizzo non sorge se le immissioni sono tollerabili al pari di quanto avviene nei rapporti tra privati . Meno condivisibile è la radicale affermazione della insussistenza del diritto all'indennizzo nelle situazioni in cui, in mancanza di immissioni in senso stretto, la presenza dell'opera pubblica provochi di per sé una limitazione delle facoltà di godimento da parte del proprietario per la riduzione di luce, aria e veduta dell'immobile. Infatti la posizione soggettiva cui si deve avere riguardo non è quella del proprietario rispetto alla pubblica strada o allo spazio aereo che circonda la propria abitazione, ma quella che deriva dal rapporto tra lo stesso soggetto e l'immobile di sua proprietà. E non può esservi dubbio che, per effetto della legittima costruzione di un'opera pubblica, il proprietario può essere privato di utilità che, lungi dall'essere marginali , ineriscono giuridicamente al contenuto intrinseco della sua proprietà, quali la luminosità, la panoramicità cfr. Cass. n. 8412/1990, n. 6581/1991 e, in definitiva, la godibilità dell'immobile, con conseguente diminuzione della capacità abitativa che si traduce in una riduzione dell'appetibilità e quindi del suo potenziale valore commerciale. Con ciò non si vuoi dire che la P.A., quando ricorrano le condizioni di pubblico interesse previste dalla legge, non possa privare il proprietario di queste utilità e facoltà, ma implica soltanto l'obbligo di indennizzarlo per le privazioni impostegli, dalle quali è derivata, per usare la stessa terminologia adoperata dal legislatore del 1865, una diminuzione del diritto di proprietà o, a norma dell'art. 44 del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 327, una ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà , con conseguente verosimile diminuzione del valore venale del bene Cass. n. 2366/1988, n. 7224/1995 , purché economicamente apprezzabile , anche considerando l'eventuale vantaggio che al fondo sia derivato dalla vicinanza dell'opera pubblica Cass. n. 24266/2010 . Ciò in virtù di un principio di giustizia distributiva che vuole che le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non ricadano su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati ma siano sopportate dalla collettività è questo il significato del salvo indennizzo di cui all'art. 42, comma 3, Cost. . 2.5.- Dev'essere dunque affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di espropriazione, l'indennizzo di cui agli artt. 46 della legge n. 2359 del 1865 e 44 del d. lgs. n. 327 del 2001 spetta se l'opera pubblica abbia realizzato una compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità dell'immobile, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del suo valore economico. 3.- Nel terzo motivo la sentenza è censurata per omessa motivazione e violazione di legge artt. 62, 115, 116 c.p.c. quanto al calcolo del danno che la corte avrebbe effettuato senza tenere conto che le tecnologie costruttive adottate per la costruzione della linea ferroviaria erano mirate all'abbattimento delle emissioni di vibrazioni e del rumore. 3.1.- Il motivo è inammissibile, in quanto mira a una rivisitazione delle questioni di fatto in senso difforme dalla valutazione del giudice di merito senza lo svolgimento di argomentate e condivisibili critiche alla logicità delle ragioni della decisione impugnata. 4.- Il ricorso è rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.