Niente IMU 2013, ma rimane qualche eccezione

È approdato sabato nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2013 il Decreto Legge n. 133/2013 recante disposizioni in materia di IMU e di acconti d’imposta. Abolita la seconda rata IMU per la maggior parte degli immobili, però i contribuenti dovranno concorrere, in misura del 40%, al recupero della differenza tra l’imposta che scaturisce dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione deliberate dai Comuni.

Il D.L. n. 133/2013 è intervenuto in prossimità della scadenza del versamento della seconda rata IMU in calendario al 16/12 ribadendo l’esonero per le prima case, salve alcune eccezioni. Rimane l’IMU per le case di pregio. L’imposta municipale propria relativa alle abitazioni principali nonché alle relative non dovrà essere versata. Rimangono esclusi dal beneficio, invece, gli immobili signorili o di lusso appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono altresì esenti - unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari - alloggi assegnati da Iacp o da enti di edilizia residenziale pubblica - casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio - l’immobile, se unico, posseduto e non locato dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia - fabbricati rurali a uso strumentale e terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Attenzione al comma 5 dell’articolo 1. Il D.L. specifica però che l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal Comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile deve essere versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014. Il calcolo pare piuttosto complicato, tanto che i Centri di assistenza fiscale e i commercialisti hanno subito evidenziato la problematica all’indomani della pubblicazione del D.L. l'approvazione del decreto che cancella solo parzialmente il versamento dell'imposta sulle abitazioni principale è arrivata troppo a ridosso delle scadenze, con l’implicazione di possibili errori nei calcoli degli importi da pagare entro il 16 gennaio dell’anno prossimo. Seconda rata IMU, la copertura viene dagli acconti di banche ed assicurazioni. Gli operatori del settore finanziario e assicurativo vedono l’aliquota IRES per il 2013 aumentata dal 27,5 al 36%, mentre la misura della seconda o unica rata dell’acconto per lo stesso anno sale al 128,5 per cento. Al dato numerico va aggiunto anche l’ulteriore incremento dell’1,5%, annunciato con comunicato stampa del MEF e decretato, eccezionalmente per gli anni 2013 e 2014, nei confronti di tutti i soggetti IRES. Si ricorda che le medesime percentuali interessano le ipotesi di debenza degli acconti IRAP. La necessità di rifare i conti porta alla dilazione naturale dei termini per tutti i contribuenti IRES, fino al 10 dicembre ovvero, per i soggetti con esercizio a cavallo”, fino al decimo giorno del dodicesimo mese del periodo d’imposta. fonte www.fiscopiù.it

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