Diciassettenne appassionato di motori tenta di rubare un motorino: fatto irrilevante

Nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, devono contemporaneamente sussistere tre requisiti la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento. Questi sono stati ritenuti sussistenti in un caso di tentativo di furto di un motociclo a opera di un diciassettenne appassionato di motori e senza segni di devianza.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 45580, depositata il 12 novembre 2013. Il caso. Il Gup aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un ragazzo per irrilevanza del fatto in ordine a un tentativo di furto. Infatti, l’imputazione riguardava il tentativo di sottrarre un motociclo custodito all’interno del garage dell’abitazione della vittima. Contro tale decisione, il Procuratore Generale della Repubblica ha proposto ricorso per Cassazione. A suo dire, la valutazione in termini di irrilevanza del fatto sarebbe irrazionale. In base alla pronuncia impugnata, il reato è espressione della superficialità adolescenziale - sebbene si tratti di persona di 17 anni e 5 mesi – e si giustifica considerando che il giovane è molto appassionato di motocicli. Tale ultima considerazione, secondo il ricorrente, non sarebbe idonea a sminuire la manifesta illiceità della condotta, tanto più che l’imputato si era introdotto in un garage altrui, non riuscendo a portare a termine l’operazione per essere stato colto sul fatto dal proprietario. Il Procuratore ha sostenuto che la prosecuzione del procedimento consentirebbe al minore di percepire l’illiceità di quanto commesso. Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. Equilibrato apprezzamento dei diversi elementi di giudizio. Gli Ermellini hanno evidenziato che la sentenza impugnata aveva ritenuto il fatto di modesta gravità e espressione di superficialità adolescenziale, essendo il minore molto appassionato di motocicli e non essendovi stata una completa valutazione delle conseguenze del gesto. Inoltre, come sottolineato dal S.C., il giovane non è affetto da precedenti denunce e non vi sono segni di devianza. Quindi, il Collegio ha dichiarato che la risposta dello Stato non è mancata con l’avvio del procedimento che costituisce di per sé un monito per un adolescente, sicché l’ulteriore corso del procedimento sarebbe tale da pregiudicare le esigenze educative del minore per il peso psicologico che comporterebbe . Pertanto, per i giudici di legittimità, la pronuncia ha individuato puntualmente i profili del fatto che rilevano ai fini della ponderazione in questione, esprimendo un apprezzamento bilanciato e completo. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 2 ottobre - 12 novembre 2013, n. 45580 Presidente Sirena – Relatore Blaiotta Motivi della decisione 1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in epigrafe ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. e dell'art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, per irrilevanza del fatto in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen L'imputazione attiene al tentativo di sottrarre un motociclo custodito all'interno del garage dell'abitazione della vittima. 2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica, deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione. Si lamenta che la valutazione in termini di irrilevanza del fatto è irrazionale ed in contrasto con le risultanze processuali. La pronunzia impugnata assume che il reato è espressione della superficialità adolescenziale, sebbene si tratti di persona di 17 anni e 5 mesi e si giustifica l'atto considerando che il giovane era molto appassionato di motocicli. Tale ultima considerazione, con tutta evidenza, non è idonea a sminuire la manifesta illiceità della condotta, tanto più che l'imputato si è addirittura introdotto in un garage altrui, ha prelevato la moto non riuscendo a portare termine l'operazione per essere stato colto sul fatto dal proprietario. Pure priva di logicità è l'argomentazione inerente al pregiudizio derivante dal seguito del processo. Ritiene il ricorrente che proprio la prosecuzione del procedimento possa consentire al minore di percepire l'illiceità di quanto commesso. 3. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata, dopo aver dato atto dell'esistenza di sufficienti elementi di prova ai fini del rinvio a giudizio, considera che il fatto appare di modesta gravità e costituisce espressione di superficialità adolescenziale, essendo il minore molto appassionato di motocicli e non essendovi stata una completa valutazione delle conseguenze del gesto. Il giovane non è affetto da precedenti denunzie e non vi sono segni di devianza. La risposta dello Stato non è mancata, con l'avvio del procedimento che costituisce di per sé un monito per un adolescente sicché l'ulteriore corso del procedimento sarebbe tale da pregiudicare le esigenze educative del minorenne per il peso psicologico che comporterebbe. La pronunzia reca una delicata valutazione di merito che, nel suo nucleo, è conforme ai principi, non mostra vizi logici, reca un equilibrato apprezzamento dei diversi elementi di giudizio che non può essere posto in discussione nella presente sede di legittimità. Questa Suprema corte, infatti, ha ripetutamele enunciato il condiviso principio che, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988 – nel processo a carico di imputati minorenni – devono contemporaneamente sussistere tre requisiti la tenuità del fatto, l’occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento. Il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e la modalità con le quali esso è stato eseguito. L’occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore da ultimo, Sez. II, 13/07/2010, Rv. 248267 . La pronunzia impugnata si attiene a tali principi, individuando puntualmente i profili del fatto che rilevano ai fini della ponderazione in questione ed esprimendo un apprezzamento articolato, completo, bilanciato. Non si scorgono incongruenze tali da vulnerare alla radice la valutazione e, dunque, il merito non può essere qui ridiscusso. Ne discende che il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.