Utilizzo truffaldino del badge: è la prescrizione a dare una mano all’imputato

L’imputato era perfettamente consapevole di un utilizzo improprio e truffaldino del proprio badge.

È questo il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza numero 44671/13, depositata il 6 novembre scorso. Il caso. Un dipendente di un’azienda ospedaliera, attraverso l’affidamento del badge a terze persone, aveva beneficiato di emolumenti che non gli erano dovuti. In poche parole, aveva lavorato meno ore di quelle che in realtà risultavano dal badge e per cui era stato pagato. Gli emolumenti percepiti risultano eccedenti rispetto a quelli realmente spettanti. Il reato contestatogli, e per i quali era stato condannato in entrambi i giudizi di merito, era la truffa, di cui sussistevano tutti gli elementi costitutivi «l’aver tratto in errore l’azienda ospedaliera presso la quale lavorava, mediante il raggiro del proprio badge smarcato da altro soggetto l’essersi procurato l’ingiusto profitto, rappresentato da emolumenti eccedenti quelli che gli erano dovuti l’aver cagionato specularmente un ingiusto danno patrimoniale all’ente erogatore di detti emolumenti». L’imputato era consapevole dell’utilizzo improprio e truffaldino del proprio badge. Anche l’elemento psicologico è da ritenersi sussistente, in quanto l’imputato era perfettamente consapevole di un utilizzo improprio truffaldino del proprio badge, evidentemente finalizzato a risultare presente sul luogo di lavoro per un certo numero di ore, secondo un monte ore che lui sapeva era dovuto. Tutto corretto, anche secondo la Cassazione che, però, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 settembre – 6 novembre 2013, numero 44671 Presidente Prestipino – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per Cassazione V.B. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, in data 6.7.2012, ha confermato la sentenza del locale tribunale con riferimento alle truffe consumate nei mesi di dicembre 2004 e febbraio 2005. Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in 1. violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la corte territoriale ha errato nella lettura ed interpretazione delle norme extrapenali. Rileva che con il comportamento addebitato il ricorrente non ha procurato alcun danno alla struttura. Ribadisce che il danno diversamente da quanto indicato dalla corte di merito deve essere valutato globalmente e non mensilmente. Ritiene che comunque l'imputato è incorso in errore sul fatto con conseguente assenza dell'elemento soggettivo. 2. errata applicazione della legge sul trattamento sanzionatorio. Rileva che la corte territoriale, pur circoscrivendo a due soltanto gli episodi per i quali è pronunziata sentenza, ha lasciato tuttavia inalterata la pena inflitta. Il ricorrente presentava motivi aggiunti con i quali chiedeva declaratoria di prescrizione. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi lo stesso considerare, per di più, non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'articolo 591 cod. proc. penumero , comma primo, lett. c , all'inammissibilità. Le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza che ha dato conto, rispondendo in maniera specifica a tutte le doglianze avanzate, che il reato contestato sussiste per le rate mensili di luglio poi dichiarato prescritto – dicembre 2004 e febbraio 2005 perché in relazione a tali rate le ore lavorate in eccedenza non compensavano integralmente quelle carpite all'azienda ospedaliera mediante il raggiro del badge affidato a terze persone, con la conseguenza che il V. ebbe dunque a percepire emolumenti che non gli erano dovuti. In relazione a dette mensilità sussistevano tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa e cioè l'aver tratto in errore l'azienda ospedaliera presso la quale lavorava, mediante il raggiro del proprio badge smarcato da altro soggetto l'essersi procurato un ingiusto profitto, rappresentato da emolumenti eccedenti quelli che gli erano dovuti l'aver cagionato specularmente un ingiusto danno patrimoniale all'ente erogatore di detti i emolumenti. Sussisteva inoltre il necessario elemento psicologico del reato in quanto l'imputato era perfettamente consapevole di un utilizzo improprio truffaldino del proprio badge, evidentemente finalizzato a risultare presente sul luogo di lavoro per un certo numero di ore, secondo un monte ore che lui sapeva che era dovuto. Così agendo era perfettamente consapevole che, anche a dispetto delle ore effettuate in eccedenza e non retribuitegli sarebbe potuto accadere, come effettivamente è avvenuto, quanto meno nelle tre indicate mensilità, che le sue ore effettivamente lavorate finissero con l'essere inferiore al debito orario che egli doveva rispettare cosicché gli emolumenti percepiti sarebbero risultati eccedenti rispetto a quelli realmente a lui spettanti. È evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in argomento, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame la ripresentazione delle stesse doglianze come motivo di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'Appello. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Se è vero, come indicato dalla Corte territoriale, che il Tribunale, nonostante la ritenuta sussistenza di una truffa continuata, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata e ritenuta aggravante, ha fissato la pena detentiva nel minimo edittale mesi 6 di recl. , con conseguente impossibilità di una riduzione della stessa, in sede d'appello, a seguito di declaratoria di prescrizione, pena l'irrogazione di pena illegale, è pur vero che tali considerazioni non possono essere svolte, con riguardo alla pena pecuniaria Euro 400,00 che non è stata fissata nel minimo edittale. Il reato però, tenendo conto anche delle intervenute sospensioni pari a mesi 2 e gg. 7, è prescritto. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per estinzione del reato con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Policlinico Sant'Orsola Malpighi SpA che liquida in Euro 3.200,00 oltre IVA e CpA. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Policlinico Sant'Orsola Malpighi SpA che liquida in Euro 3.200,00 oltre IVA e CpA.