Tenore di vita elevato? Il contribuente deve provare la ricchezza accumulata nel tempo

L’avviso di accertamento risulta illegittimo se il maggior reddito accertato sulla base di indici di capacità contributiva rilevati è dovuto dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti.

Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione del 25 settembre, n. 21994. Il caso. Due coniugi ricevevano un avviso di accertamento per il recupero delle maggiori imposte IRPEF e ILOR. La CTR – adita sulla questione – confermavano la legittimità dell’avviso avendo riscontrato che le gravi irregolarità e le forti incongruenze contabili e fiscali accertate, nonché, i dati oggettivi evidenziati quali l’elevato tenore di vita tenuto dai contribuenti, inducevano a ritenere legittima la rettifica del reddito operata dall’Ufficio, anche perché i ricorrenti non erano riusciti a fornire idonea prova contraria. I coniugi ricorrevano in Cassazione denunciando l’insufficienza della motivazione della sentenza in quanto i giudici – a loro parere – non avevano adeguatamente esaminato la documentazione dalla quale risultava un notevole accumulo di ricchezza conseguito negli anni precedenti al periodo oggetto di contestazione, tale da giustificare il tenore di vita rilevato nel corso delle indagini. Accertamento illegittimo se la ricchezza è stata accumulata negli anni. La Suprema Corte ha accolto il motivo presentato dai contribuenti affermando che i giudici di merito non avevano preso in considerazione la documentazione addotta dalle parti sulla base della quale sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio possesso di autovetture ed abitazioni era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni . fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 13 giugno – 25 settembre 2013, n. 21994 Presidente/Relatore Virgilio Ritenuto in fatto I coniugi L.L. e R.A.D.M. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 25481 del 2008, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dei contribuenti, per IRPEF ed ILOR relative all’anno 1992, con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e del d.m. 10 settembre 1992. Il giudice di rinvio ha ritenuto che le gravi irregolarità e le forti incongruenze contabili e fiscali riscontrate, nonché i dati oggettivi evidenziati quali l’elevato tenore di vita tenuto dai contribuenti, inducevano a ritenere legittima la rettifica del reddito operata dall’Ufficio, anche perché i ricorrenti non erano riusciti a fornire alcuna idonea prova contraria. 2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. 3. A seguito dì istanza di sollecita trattazione, presentata dai contribuenti e accolta dal Presidente titolare della sezione, il ricorso è stato fissato per l’odierna udienza. Considerato in diritto Con il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, i ricorrenti, denunciando l’insufficienza della motivazione e la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, censurano la sentenza impugnata per non avere il giudice del rinvio adeguatamente esaminato la documentazione da loro esibita fin dal primo grado di giudizio, dalla quale, fra l’altro, risulterebbe un notevole accumulo di ricchezza pari, nel complesso, a circa £. 3,000.000.000 conseguito nel quinquennio precedente 1987/1991 all’anno oggetto di contestazione e tale, pertanto, da giustificare il tenore di vita rilevato dall’Ufficio. I motivi sono fondati. Non può negarsi, infatti, che il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dai contribuenti – analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza -, dalla quale, in tesi, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per l’anno 1992 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall’Ufficio possesso di autovetture ed abitazioni era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato in anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi idonea prova contraria, senza supportare tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni. 2. Il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 546/92, non avendo l’Ufficio fornito prova dell’autorizzazione all’appello, è inammissibile, stante l’efficacia preclusiva della sentenza di annullamento con rinvio ex aliis, Cass. N. 17266 del 2002 . 3. Il quarto motivo, infine, con il quale sì deduce la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per non essersi il giudice di rinvio attenuto al dictum della citata sentenza di cassazione, è assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso. 4. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il terzo e assorbito il quarto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.