Errori contabili: ecco come rimediare

Con la circolare n. 31/E del 24 settembre 2013, l’Agenzia delle Entrate illustra come recuperare la mancata deduzione o tassazione fiscale della componente reddituale interviene in caso di errori nella contabilizzazione di un costo o di un ricavo nel corretto esercizio di competenza.

La casistica presentata dall’Agenzia delle Entrate si riferisce sempre a soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e riguarda la correzione di errori derivanti da - mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza - mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza. Deduzione dei costi non contabilizzati la duttilità della dichiarazione integrativa. Nel caso in cui un costo non è stato contabilizzato nel corretto esercizio di competenza ergo non dedotto fiscalmente e venga rilevato in un periodo d’imposta successivo, il contribuente può recuperare la mancata deduzione fiscale presentando una dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui v’è stata l’omessa imputazione, ex art. 2, comma 8-bis D.P.R. n. 322/1998. La norma citata stabilisce che le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione - di un maggior reddito o un maggior imponibile - ovvero di un maggior debito d’imposta - ovvero di un minor credito. Mediante dichiarazione integrativa possono essere corretti errori materiali o di calcolo presenti nella dichiarazione originaria, possono essere indicati oneri deducibili o detraibili sostenuti dal contribuente ma per errore non riportati, possono essere indicati componenti negativi omessi o detrazioni o crediti d’imposta spettanti, eliminati componenti positivi erroneamente indicati cfr. circolari n. 6/E/2006, 8/E/2010, e risoluzioni n. 41/E/2012, n. 132/E/2010, n. 459/E/2008, n. 24/E/2007, n. 325/E/2002 . Integrazione a sfavore”. Nell’ipotesi di un ricavo non contabilizzato nel corretto esercizio di competenza e non tassato fiscalmente rilevato però in un periodo d’imposta successivo, il contribuente deve recuperare la mancata tassazione fiscale presentando una dichiarazione integrativa a sfavore caso speculare a quello sopra descritto, a sua volta disciplinato dall’art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 entro i termini per l’accertamento. Qualora l’annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca effetti anche con riferimento alle annualità successive, bisogna ricostruire tutte le annualità d’imposta - successive a quella per cui è stata presentata dichiarazione rettificativa - interessate dall’errore. Omessa imputazione di componenti negativi e deduzione degli stessi per correzione dell’errore. Per quanto concerne il caso in cui il contribuente non abbia imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, abbia contabilizzato - al conto economico o nello stato patrimoniale - un componente negativo per dare evidenza all’errore e lo abbia dedotto, il soggetto dovrà, in via preventiva rispetto al recupero del componente originario, eliminare gli effetti dell’erronea imputazione, presentando dichiarazione integrativa a sfavore, e provvedendo al versamento delle maggiori imposte eventualmente dovute per l’anno. A tal fine, potrà avvalersi della riduzione delle sanzioni secondo le misure e modalità previste per il ravvedimento operoso art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 , se la predetta dichiarazione sia stata presentata entro i termini previsti dal medesimo art. 13. La disposizione prevede che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ad un ottavo del minimo. fonte www.fiscopiu.it

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