Introduce il gravame con ricorso e non con citazione: non è intaccata la fondatezza della domanda nel merito

In caso di ricorso proposto contro una sanzione amministrativa, non si è in presenza di soccombenza reciproca quando a fronte della fondatezza virtuale del motivo di opposizione proposto non si pone l’accoglimento di una domanda dell’amministrazione o il rigetto di una maggior pretesa.

È quanto si evince dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21684, depositata il 23 settembre 2013. Il caso. Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto contro una sanzione amministrativa per violazione del CdS. Su appello dell’opponente, il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Infatti, l’organo giudicante aveva riconosciuto che l’opponente si era lamentato in giudizio della sospensione della patente per due anni – sanzione irrogatagli in fattispecie che consentiva la sospensione cautelativa non superiore all’anno -. Inoltre, aveva osservato che in corso di causa era stato prodotto provvedimento prefettizio di riduzione a un anno a decorrere dal ritiro e decreto penale di condanna del GIP che aveva fissato in un anno e tre mesi la sospensione definitiva della patente. Constatato ciò, il Tribunale aveva ravvisato la cessazione della materia del contendere. Quanto alla soccombenza virtuale – da stabilire per la decisione sulle spese – il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente aveva errato nell’individuazione del giudice competente e nel proporre il gravame con ricorso anziché con rito ordinario senza conseguenze solo grazie al principio di conservazione degli atti . In relazione alla questione di merito, aveva considerato che la domanda dell’appellante sarebbe stata fondata e su questo presupposto ha compensato per due terzi le spese dei due gradi di giudizio e condannato la Prefettura al pagamento del restante terzo. Contro tale decisione, il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione, mentre l’opponente ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale. L’Avvocatura dello Stato ha lamentato violazione dell’art. 91 c.p.c. condanna alle spese , deducendo che a seguito della virtuale declaratoria di incompetenza, non sussisterebbe la reciproca soccombenza delle parti affermata dal Tribunale, ma la soccombenza dell’opponente. Per la Suprema Corte il ricorso principale è infondato. Infatti, gli Ermellini hanno negato che nella sentenza impugnata fosse stata riconosciuta la piena ragione dell’amministrazione, atteso che sul merito della controversia il ricorso era stato ritenuto fondato e il giudice aveva individuato la reciproca soccombenza. Invece, è stato ritenuto fondato il ricorso incidentale relativo al regolamento delle spese. Secondo Piazza Cavour, il Tribunale ha errato nel ritenere che si fosse in presenza di soccombenza reciproca, giacché a fronte della fondatezza virtuale del motivo di opposizione proposto non si poneva l’accoglimento di una domanda dell’amministrazione o il rigetto di una maggior pretesa. Vizi del gravame privi di rilievo. Il Collegio ha evidenziato che a cospetto delle ragioni di merito favorevoli all’opponente, il Tribunale ha impropriamente posto due vizi del gravame che non erano di alcun rilievo ai fini di cui all’art. 92 c.p.c. In effetti, in base a quanto rilevato dal Collegio, il primo vizio non sussisteva, giacché il presunto errore sulla competenza territoriale si è rivelato insussistente. Riguardo alla proposizione dell’appello con le forme del rito speciale, in quanto comunque attuata in termini da consentire la valida e tempestiva instaurazione del contraddittorio, i giudici di legittimità hanno ritenuto non costituisse motivo di soccombenza di alcun rilievo. Pertanto,essendo la motivazione resa dal Tribunale errata ex art. 92 c.p.c, il S.C. ha cassato su questo punto la sentenza impugnata e ha rimesso la cognizione ad altro giudice, che dovrà nuovamente provvedere in ordine al regolamento delle spese conseguente alla cessazione della materia del contendere.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 giugno - 23 settembre 2013, n. 21684 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatto e diritto 1 Con sentenza n. 206/08, il giudice di pace di Codogno dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da D.N.S. avverso sanzione amministrativa irrogatagli dal Prefetto di Lodi, con ordinanza 23477/07/area 3, notificata il 3 gennaio 2008, per violazione dell'art. 186 CdS. Su appello dell'opponente, il tribunale di Lodi con sentenza 7 maggio 2010 dichiarava cessata la materia del contendere e provvedeva sul regolamento delle spese. Il Ministero dell'Interno - Prefettura di Lodi con atto notificato l’11 maggio 2011 ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. D.N. ha resistito con controricorso e ha svolto ricorso incidentale, illustrato da memoria. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. 2 La sentenza impugnata ha riconosciuto che l'opponente si era lamentato in giudizio della sospensione della patente, da parte del Prefetto, per due anni, sanzione irrogatagli in fattispecie che consentiva la sospensione cautelativa non superiore all'anno. Ha osservato che in corso di causa era stato prodotto provvedimento prefettizio di riduzione a un anno a decorrere dal ritiro e decreto penale di condanna del GIP che aveva fissato in un anno e tre mesi la sospensione definitiva della patente. Constatato ciò, il tribunale ha ravvisato la cessazione della materia del contendere. 3 Quanto alla soccombenza virtuale, da stabilire per la decisione sulle spese, il tribunale ha ritenuto che il ricorrente aveva errato a1 nell'individuazione del giudice competente, che avrebbe dovuto essere il tribunale capoluogo del distretto, sede dell'avvocatura a2 nel proporre il gravame con ricorso anziché con rito ordinario, senza conseguenze solo grazie al principio di conservazione degli atti. 3.1 Quanto alle questioni di merito, il tribunale di Lodi ha ritenuto che la domanda dell'appellante sarebbe stata fondata e che, se la Prefettura si fosse attivata tempestivamente in autotutela, il giudizio non sarebbe sorto. Su questo presupposto ha compensato per due terzi le spese dei due gradi di giudizio e condannato la Prefettura al pagamento del restante terzo. 4 L'avvocatura dello Stato lamenta violazione dell'art. 91 c.p.c Deduce che, a seguito della virtuale declaratoria di incompetenza ex art. 25 c.p.c. resa in sentenza, non sussisteva la reciproca soccombenza delle parti affermata dal tribunale, ma la soccombenza dell'opponente. La pronuncia di incompetenza avrebbe infatti impedito al giudice di statuire sul merito. Anche quanto al rito, secondo l'avvocatura, vi sarebbe stata erronea attività processuale della controparte che aveva introdotto il gravame con ricorso e non con citazione, come riepilogato supra sub a2 . 4.1 Dopo una superflua SU 5698/12 e pedissequa riproposizione di tutti gli atti di causa, il D.N. ha svolto un motivo di ricorso incidentale condizionato. Ha comunque svolto ricorso incidentale relativamente alla compensazione parziale delle spese di lite e ha chiesto la cassazione del provvedimento per violazione dell'art. 91 c.p.c Ha infine chiesto la condanna dell'amministrazione per lite temeraria. 5 Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso principale, proposta dal controricorrente per omessa produzione della copia conforme della sentenza impugnata . L'amministrazione ha infatti depositato in atti la copia del provvedimento impugnato, rilasciatale il 25 maggio 2010. Va anche respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per incertezza in ordine al soggetto ricorrente . È vero infatti che il ricorso indica quale parte ricorrente Ministero dell'Interno - Prefettura di Lodi , che non specifica quale dei due soggetti identificabili con tali denominazioni abbia officiato l'avvocatura. Tuttavia la circostanza non inficia il ricorso per plurime ragioni a la formulazione è prudentemente coerente con l'intestazione della sentenza impugnata. B Parte ricorrente è stata messa in grado di riconoscere il proprio contraddittore, giacché il provvedimento sanzionatorio proveniva dal prefetto, che era quindi l'autorità legittimata a resistere all'eventuale opposizione Cass. 8344/13 . C1 Trattasi di ridondanza che non vizia la validità del ricorso, perché comunque promosso dal soggetto effettivamente titolare del rapporto, indiscutibilmente uno dei due. C2 Entrambe le amministrazioni sono comunque difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio jus postulandi dalla legge e non da atto negoziale. 5.1 Va anche rigettata l'eccepita inammissibilità dell'unico motivo di ricorso per promiscuità del motivo . Non è vero che in sede di legittimità ogni violazione deve essere esplicitata in uno specifico motivo e che sia configurabile altrimenti un insuperabile vizio di forma. In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità è che le censure siano idoneamente formulate, con illustrazione che consenta di percepire chiaramente le doglianze relative alla ricostruzione del fatto e alla violazione di legge contestate v. utilmente SU 5624/09 . 6 Il ricorso principale è infondato. Va infatti negato che nella sentenza impugnata fosse stata riconosciuta la piena ragione dell'amministrazione, atteso che sul merito della controversia entità della sospensione cautelativa, irrogata in misura superiore al massimo consentito all'autorità prefettizia , il ricorso era stato ritenuto fondato e il giudice aveva individuato la reciproca soccombenza . Dunque non è l'amministrazione a potersi dolere dell'uso da parte del giudicante della facoltà, ai fini delle spese, di bilanciare l'accoglimento virtuale per questa ragione con i vizi in rito addebitati al gravame interposto dal D.N. e sui quali fa leva il ricorso dell'avvocatura per chiedere il favore della liquidazione. Mette conto aggiungere che invano il ricorso sostiene che il tribunale, una volta riconosciutosi incompetente territorialmente, avrebbe dovuto omettere ogni altra statuizione. Ove anche il tribunale avesse ritenuto che il rilievo di incompetenza territoriale precludesse l'accertamento della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non avrebbe potuto definire in rito tutta la causa, ma avrebbe dovuto rimetterla al giudice competente, il quale avrebbe comunque dovuto prendere atto della fondatezza nel merito dell’appello principale e statuire complessivamente sulle spese tenendo conto di ciò. Peraltro anche in punto di competenza le ragioni dell'amministrazione sono state dopo breve tempo smentite dalle Sezioni Unite, secondo quanto si dirà infra sub p.8, il che avrebbe avuto ovvie conseguenze nel riparto finale delle spese. 7 Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito a causa del rigetto di quello principale. 8 Il ricorso incidentale relativo al regolamento delle spese è invece fondato. Il tribunale ha infatti errato nel ritenere che si fosse in presenza di soccombenza reciproca , giacché a fronte della fondatezza virtuale del motivo di opposizione proposto dal D.N. non si poneva l'accoglimento di una domanda dell'amministrazione o il rigetto di una maggior pretesa. La nozione di soccombenza, reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. , sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo Cass. 22381/09 . A cospetto delle ragioni di merito favorevoli all'opponente, il tribunale ha impropriamente posto due vizi del gravame che non erano di alcun rilievo ai fini di cui all'art. 92, come sopra interpretato. Il primo vizio, relativo all'individuazione del giudice competente, non sussisteva, giacché il presunto errore sulla competenza territoriale si è rivelato insussistente, alla luce della composizione dei contrasti sul punto da parte delle Sezioni Unite Cass. 23285/10 . La proposizione dell'appello con le forme del rito speciale, in quanto comunque attuata in termini da consentire la valida e tempestiva instaurazione del contraddittorio, non costituiva inoltre motivo di soccombenza di alcun rilievo. Pertanto la motivazione resa dal tribunale era errata ex art. 92 c.p.c La sentenza va su questo punto cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice del tribunale di Lodi, che dovrà nuovamente provvedere in ordine al regolamento delle spese conseguente alla cessazione della materia del contendere. 9 Va respinto invece il motivo di ricorso relativo alla condanna per lite temeraria. La tesi analizzata sub § 6 evocava infatti una possibile prospettiva dell'appello che era infondata, ma non temeraria, secondo uno sviluppo della lite possibile sul piano di fatto, anche se non esatto giuridicamente in base a quanto emerso con la citata sentenza 23285. 10 Il giudice di rinvio provvederà, oltre che sul regolamento delle spese di appello, anche sulla liquidazione delle spese di questo giudizio, tenendo in conto le statuizioni di cui all'intero paragrafo 5. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Assorbito l'incidentale condizionato. Accoglie il ricorso incidentale relativo alle spese, rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice del tribunale di Lodi, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.