Sabato 6 aprile 2013, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge, composto di 13 articoli e recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali». Al provvedimento mancava solo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, puntualmente, sono arrivate. Il decreto legge numero 35, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta numero 82 dell’8 aprile. L’argomento merita comunque un ulteriore approfondimento, che verrà pubblicato a partire da domani a firma della dottoressa Leda Rita Corrado.
40 i miliardi previsti dal decreto legge numero 35 - pubblicato in G.U. numero 82 l’8 aprile 2013 - per saldare in 2 anni i debiti della PA. Una pubblicazione veloce, visto che il decreto è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri solamente lo scorso 6 aprile. Anche se c’è da segnalare alcuni cambiamenti dell’ultima ora. Maggiore possibilità di compensazione, ma solo dal 2014. Tra le importanti novità contenute nel d.l. numero 35/2013, è emerso che a decorrere dall’anno 2014 il limite di compensazione dei crediti fiscali e contributivi, compensabili nel modello F24, sarà aumentato da 516mila a 700mila euro. L’onere sarà coperto mediante l’utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale dei fondi di bilancio dell’Agenzia delle Entrate. Compensazione con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, potranno essere compensati, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, d.lgs. numero 241/1997 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate , con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza. Rientrano nella gamma le somme dovute al Fisco dopo la definizione degli inviti e dei processi verbali di constatazione, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione. Soglia aumentata a 700mila euro. A partire dall’anno 2014, il limite di 516mila euro previsto dall’articolo 34, comma 1, Legge 23 dicembre 2000, numero 388 in quanto rappresentava l’arrotondamento del vecchio miliardo di lire è aumentato a 700mila euro. All’onere, quantificato in circa 1.250 milioni di euro per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016, si provvederà mediante l’utilizzo delle risorse esistenti nella contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell’Agenzia delle Entrate. Allentamento del patto di stabilità. Confermata l’esclusione per il 2013 dal Patto di stabilità interno - sia per i debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale investimenti già effettuati dalle PA , che per i pagamenti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata emessa almeno fattura o richiesta equivalente di pagamento - per un importo di 5 miliardi di euro. La questione siciliana. Un caso particolare, secondo quanto disposto dal decreto all’articolo 11, riguarda la Regione Sicilia. Infatti, le imprese che hanno stabilimenti in Sicilia pagheranno le tasse in questa regione, anche se la sede legale è altrove. Questo in attuazione dello Statuto della Regione Siciliana regio decreto legislativo numero 455/1946, convertito dalla legge costituzionale numero 2/1948 e del d.lgs. numero 241/2005, secondo cui «è attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso». Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, numero 183.
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