Con la circolare numero 11345 del 29 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha apportato alcune modifiche migliorative alla precedente circolare, la numero 21364/2011, recante indicazioni operative per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di Sviluppo. Tali agevolazioni finanziarie sono dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese.
L’origine del provvedimento. Il 24 settembre 2010, con decreto interministeriale, emanato dai Ministeri dello Sviluppo, dell’Economia, delle Politiche Agricole, del Turismo e di quello per la Semplificazione, è stata presisposta la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di Contratti di Sviluppo. L’11 maggio 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un decreto con gli indirizzi operativi per la gestione dell’intervento in questione. Il 16 giugno 2011 lo stesso Ministero ha emanato la circolare numero 21364 per fornire ulteriori indicazioni operative per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di Sviluppo. La circolare numero 11345 del 29 marzo 2013, apporta delle modifiche al precedente provvedimento, per soddisfare l’esigenza di chiarire alcun aspetti e di fornire ulteriori indicazioni. Il Contratto di Sviluppo. L’articolo 10, comma 2, decreto interministeriale 24 settembre 2010, prevede che «il contratto di sviluppo, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni, pure in riferimento all’eventuale quota di cofinanziamento regionale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei progetti nonché di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli investimenti previsti». Agevolazioni concedibili. Il punto 3.2 della circolare numero 21364/2011 prevede che le forme di aiuto concedibili sono contributo in conto impianti, contributo alla spesa, finanziamento agevolato e contributo in conto interessi. La circolare del 29 marzo 2013 precisa che tali forme di aiuto possono essere concesse «anche in combinazione tra loro». Mentre prima la misura massima del finanziamento agevolato era fissato al 25% «in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili», ora la soglia è triplicata, portata al «limite massimo del 75%». Viene inoltre eliminata la necessità di comprovare documentalmente l’apporto di mezzi propri a copertura del 25% del programma di investimenti. Fase di accesso e negoziazione. Per chiedere l’accesso alle agevolazioni non è più necessario presentare la certificazione antimafia ex articolo 3 e 10, d.P.R. numero 252/1998, ma, tra i vari documenti, è richiesta l’allegazione della «dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dell'Agenzia, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti al/a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 come modificato ed integrato dal d.lgs. 15 novembre 2012, numero 218». Proposta definitiva di contratto di sviluppo. L’articolo 8, comma 2, decreto interministeriale 24 settembre 2010, prevede che la proposta definitiva deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del programma di sviluppo. Il punto 5.2 della circolare numero 21364/2011 prevede una serie di documenti che devono essere necessariamente allegati. L’odierna circolare semplifica la procedura di allegazione, eliminando l’obbligo di presentazione di due documenti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Durc e la certificazione antimafia prevista ai sensi degli articolo 3 e 10, d.P.R. numero 252/1998. Erogazione delle agevolazioni. Il punto 6 della circolare numero 21346/2011 prevede che «l’erogazione delle agevolazioni da parte dell’Agenzia delle imprese dovrà avvenire sulla base di spese effettivamente sostenute come dimostrate da fatture e/o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e quietanzati ovvero di anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti minimi di investimenti non inferiori al 20% delle spese ammissibili complessive». L’obbligo di riconoscimento tramite targhetta sui macchinari. La circolare numero 11345/2013 impone che i «beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta . A tal fine su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore». L’azienda deve poi fornire una dichiarazione di atto notorio che attesti il legame tra macchinari e titoli di spesa agevolati.
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