La testimonianza del minore va valutata alla luce del contesto sociale, familiare e ambientale

Un’altra triste vicenda maturata in un ambiente familiare caratterizzato da accesa conflittualità tra i coniugi, accentuata dalla separazione personale tra i due, all’esito della quale si apre un processo penale nei confronti del padre di una bambina accusato di aver compiuto atti sessuali orali.

Il caso affrontato dalla terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8057 del 20 febbraio 2013, riguarda una triste fattispecie maturata in un ambiente familiare caratterizzato da accesa conflittualità tra i coniugi. Conflittualità forse accentuata dalla separazione personale tra i due all’esito della quale si apre un processo penale nei confronti del padre di una bambina accusato di aver compiuto atti sessuali orali. Una bimba di 3 anni può inventarsi fatti che esulano dalla sua esperienza fantastica? Il Tribunale e la Corte di appello di Palermo, però, assolvono l’uomo perché il fatto non sussiste dopo un processo nel corso del quale, da un lato, gli elementi a carico sono rappresentati dalle dichiarazioni della piccola e, dall’altro lato, da elementi negativi che deponevano in senso opposto alle dichiarazioni della persona offesa. Peraltro, con riferimento alle dichiarazioni della piccola era emerso anche il dubbio che queste potessero essere in qualche modo essere state condizionate per effetto di condotte suggestionanti da parte dei nonni sulla stessa minore. Senonché sia il procuratore generale che la parte civile decidono di proporre ricorso per cassazione lamentando una manifesta illogicità della motivazione assolutoria essi sostengono, infatti, che i periti non avevano avuto nessun dubbio sull’attendibilità della minore e sulle sue dichiarazioni che erano state, peraltro, videoregistrate dal nonno non appena saputo di quelle che apparivano essere attenzioni del padre verso la piccola. Inoltre, viene criticata la decisione di merito nella parte in cui appare illogica dal momento «che è assolutamente impensabile che una bambina di tre anni possa inventarsi fatti esulanti dalla sua esperienza fantastica senza segnali rivelatori». L’attendibilità della minore va valutata in un contesto più ampio. Secondo la Suprema Corte, che deciderà per l’inammissibilità dei ricorsi proposti, il punto centrale della vicenda è senz’altro rappresentato dalla valutazione di attendibilità della minore e a tal scopo fa il punto della giurisprudenza di legittimità sulle modalità di assunzione della testimonianza del minore persona offesa, specialmente con riferimento ai reati sessuali. Orbene, per la giurisprudenza di legittimità non v’è dubbio che il giudice possa fondare una eventuale sentenza di condanna sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, ma in questo caso il giudice dovrà attentamente valutare l’attendibilità del teste persona offesa dal momento ch’essa è anche naturalmente portatrice di un interesse proprio. Inoltre, è da dire che un particolare rigore dovrà essere riservato alle ipotesi in cui come nel caso in esame la persona offesa sia una minore di tenera età ed infatti, «quanto più il bambino è piccolo, tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elaborazione cognitiva ciò che impone una attenzione ancor maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni». Dichiarazioni che, in ogni caso, devono essere inquadrate «in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, che abbracci la sua complessiva formazione ed evoluzione» per evitare che quelle dichiarazioni possano essere il risultato di condizionamenti familiari. Ma v’è di più. Ed infatti la Corte di Cassazione ricorda che, se da un lato, è vero che i bambini piccoli è raro che raccontino ciò che non rientri nella loro esperienza anche fantastica, dall’altro, è sempre vero che i bambini devono essere lasciati liberi di raccontare poiché, viceversa, «interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alla aspettative dello interlocutore». Del resto, non soltanto la testimonianza del minore specie con riferimento a reati a sfondo sessuale è disciplinata in modo speciale rispetto alla testimonianza del maggiore di età, ma spesso si ricorre anche alla c.d. Carta di Noto su alcune modalità da seguire per sentire il minore in modo da garantire quanto più possibile la sua genuinità.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 dicembre 2012 - 20 febbraio 2013, numero 8057 Presidente Gentile – Relatore Amoresano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4.10.2010 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 18.4.2008 dal Tribunale di Palermo, con la quale V.B. era stato assolto dal reato di cui agli articolo 81 co.2, 609 quater co. 1 e 4, in relazione all'articolo 609 bis e 609 ter co.2 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in diverse circostanze durante le quali aveva affidata dal Giudice civile la figlia G. cl. XX in seguito alla separazione da C.C. , compiva atti sessuali orali con la stessa perché il fatto non sussiste. Dopo aver ricordato che la vicenda era maturata in un contesto ambientale e familiare caratterizzato da accesa conflittualità tra i coniugi, la Corte territoriale riteneva pienamente condivisibile la valutazione, operata dal Tribunale, del materiale probatorio e destituiti di fondamento gli appelli proposti dal P.G. e dalla parte civile. Innanzitutto, potendo il processo essere deciso allo stato degli atti, non doveva farsi luogo, in parziale rinnovazione del dibattimento, alla richiesta perizia collegiale sulla minore da espletarsi peraltro a distanza di anni al fine di verificare la sussistenza di condotte suggestionanti o induttive da parte dei nonni sulla minore medesima. Richiamata, poi, per relazione la condivisibile motivazione della sentenza di primo grado e la giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione delle dichiarazioni di minore vittima di abuso sessuale, rilevava la Corte territoriale che le prime rivelazioni di G. ai nonni materni cristallizzate in una videocassetta risultavano caratterizzate da domande suggestive in un clima di forte tensione, che non poteva che ripercuotersi negativamente sull'attendibilità delle stesse. Ed influenzavano negativamente anche l'esame in sede di incidente probatorio, come del resto emergeva dall'esordio della bambina che aveva immediatamente affermato Mi ha messo il pisello in bocca . Inoltre le incertezze mostrate in relazione alla descrizione dell'organo maschile non deponevano certo per la linearità della deposizione della minore del resto, la descrizione di tale parte anatomica del padre poteva essere derivata dalla presenza della bambina al momento dell'espletamento di bisogni fisiologici e quindi non necessariamente collegata ad episodi di abusi sessuali. In conclusione riteneva la Corte che, oltre ad elementi positivi idonei ad accreditare l'esistenza dell'abuso ricavabili peraltro solo dal racconto della minore e dal linguaggio adoperato emergevano elementi negativi che deponevano in senso diametralmente opposto. 2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo la manifesta illogicità della motivazione. Ricorda che la vicenda processuale aveva preso le mosse dalla denuncia al Telefono Azzurro, da parte della nonna di G. , allarmata dal comportamento della bambina, la quale le si era avvicinata tentando di baciarla, soffiandole dietro l'orecchio da lei sollecitata, la piccola aveva detto che si trattava di cose che faceva con il padre. Le rivelazioni erano state filmate con una videoripresa dal nonno. Tanto premesso, assume il ricorrente che la motivazione della sentenza di appello, che ripercorre quella del Tribunale, risulta incoerente con le risultanze processuali e si pone in contrasto con gli esiti degli accertamenti tecnici. I periti non hanno avuto alcun dubbio in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della minore, motivando diffusamente la loro valutazione. Anche il consulente del P.M. ha ritenuto pienamente attendibile la minore e compatibili gli atteggiamenti della stessa con l'abuso sessuale. Con motivazione contraddittori, la Corte di merito, pur ritenendo condivisibile il giudizio sulla credibilità ed attendibilità della minore, ha negato valore alle dichiarazioni accusatorie senza argomentare in modo logicamente corretto. Anche in ordine al nastro registrato le argomentazioni risultano ugualmente illogiche. La Corte territoriale ha posto l'accento, per dar corpo alle perplessità sulla genuinità del nastro, sulla frase Tienila In bocca puttanella che una voce maschile, non identificata, avrebbe pronunciato in sottofondo non ha però minimamente considerato il motivo per cui il nonno avrebbe dovuto rivolgere alla nipote simile frase o l'ipotesi alternativa che la frase facesse parte di altra registrazione. 3. Ricorre per cassazione la parte civile C.C. , a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli articolo 609 quater e 192 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla vantazione della prova. Dopo una premessa in ordine alla nozione di fatto nel delitto di violenza sessuale, evidenzia che già l'incipit della motivazione della sentenza impugnata risulta inopportuno ed incoerente, avendo la Corte territoriale liquidato i motivi di appello con riferimento alla loro consistenza quantitativa piuttosto che alla loro valenza qualitativa. Non tiene conto la Corte territoriale che i periti ed i consulenti avevano concordemente sostenuto l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del padre e quindi la insussistenza di fatti suggestionanti, per cui gli accertamenti scientifici andavano approfonditi con una nuova perizia, pur richiesta in parziale rinnovazione del dibattimento , oppure andavano confutati, fornendo la dimostrazione della loro inattendibilità. Peraltro la stessa Corte territoriale finisce, illogicamente e contraddittoriamente, per affermare che non vi sono elementi per escludere che la bambina non fosse attendibile , per ritenere che gli accenni a comportamenti sessualizzati costituirebbero indicatori di una esperienza vissuta direttamente ed, infine, per escludere forme di induzione o suggestione da parte degli adulti ed ipotesi di confezionamento deliberato e calunnioso delle video riprese. Né è sufficiente affermare che la bambina fosse suggestionabile senza darne concreta ed argomentata spiegazione. È peraltro assolutamente impensabile che una bambina di tre anni possa inventarsi fatti esulanti dalla sua esperienza anche fantastica, senza segnali rivelatori. Con il secondo motivo denuncia la violazione ed errata applicazione degli articolo 192 e 195 c.p.p., avendo la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alle dichiarazioni testimoniali della madre della minore e del compagno di costei, B.F. , circa le rivelazioni ad essi fatte direttamente dalla minore, nonostante uno specifico motivo di appello sul punto. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili perché ripropongono questioni di merito già correttamente esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici. 2. È pacifico, innanzitutto, che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si Integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorché, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo ex multis Cass. sez. 1 numero 8868 del 26.6.2000-Sangiorgi cfr. anche Cass. sez. unumero numero 6682 del 4.2.1992 Cass. sez. 2 numero 11220 del 13.1.1997 Cass. sez. 6 numero 23248 del 7.2.2003 Cass. sez. 6 numero 11878 del 20.1.2003 . Ed è altrettanto pacifico che se l'appellante si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex articolo 606 comma 1 lett. e c.p.p., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza del motivi di impugnazione , cfr. ex multis Cass. Sez. 6 numero 35346 del 12.6.2008 conf. Cass. Sez. 6 numero 4221 del 20.4.2005 . Il Giudice di appello, quindi, nella ipotesi in cui l'imputato, con precise considerazioni, svolga specifiche censure su uno o più punti della pronuncia di primo grado, non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale cfr. Cass. penumero Sez. 3 numero 24252 del 13.5.2010 . 2.1. La Corte territoriale si è uniformata a tali principi, rinviando, da un lato, alla sentenza di primo grado ed esaminando, dall'altro, le specifiche censure rivolte con gli appelli a quella pronuncia. Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, rinviando per relationem anche alla sentenza di primo grado, ha puntualmente indicato le ragioni che imponevano la conferma della pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputato. 2.2. Tema centrale dell'analisi che questa Corte è chiamata a compiere è la correttezza della valutazione effettuata dal Giudici di merito in ordine alla attendibilità della minore. Come ribadito con la sentenza di questa sezione del 5.5.2010 numero 29612 le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva ex plurimis Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi . Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile . Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allorché la persona offesa sia un minore ed i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o, come nel caso di specie, infantile, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi . Ed infatti - ancorché non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla capacità del minore di rendere testimonianza Cass., sez. 3^, 6 maggio - 8 luglio 2008, numero 27742 - si impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità rielaborativa Cass., sez. 3^, 3 luglio 1997, Ruggeri . In altre parole, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minore che sia parte offesa di un delitto di tipo sessuale - proprio in considerazione delle assai complesse implicazioni che siffatta materia comporta di ordine etico, culturale ed affettivo e delle quali non è facile stabilire l'incidenza in concreto - presuppone un esame della sua credibilità in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a testimoniare, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle nonché, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno la qualità e la natura delle dinamiche familiari i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni Cass., sez. 3^, 4 ottobre 2007, Bagalà . È indubbio, peraltro, che quanto più il bambino è piccolo, tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elaborazione cognitiva ciò che impone una attenzione ancor maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni. C'è sì la astratta capacità di un bambino, anche piccolo, di rendere una testimonianza utile e precisa ma resta ferma l'esigenza imprescindibile di inquadrare la sua deposizione in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, che abbracci la sua complessiva formazione ed evoluzione sui limiti di rilevabilità dei condizionamenti familiari del minore abusato v. Cass., sez. 3^, 4 ottobre - 21 novembre 2007, numero 42984 . Più volte questa Corte Cass., sez. 3^, 26 settembre - 29 ottobre 2007, numero 39994 ha affermato che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne, oltre a non sfuggire alle regole generali in materia di testimonianza, in relazione alla attenta verifica della natura disinteressata e della coerenza intrinseca del narrato, richiede la necessità di accertare, da un lato, la capacità a deporre, ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto, e, dall'altro, il complesso delle situazioni che attingono la sfera inferiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute. È vero., che il minore in tenera età non può riferire ciò che non sa, ma è altrettanto vero che i concetti di spazio e di tempo sono per lui estremamente limitati e non si può quindi pretendere una narrazione logica in ogni sua parte. Cfr. Cass., sez. 3^, 23 maggio - 21 settembre 2007, numero 35224, secondo cui è manifestamente illogico che un bambino possa inventarsi completamente fatti che esulano del tutto dalla sua esperienza anche fantastica però - ha precisato Cass. sez. 3^, 4 ottobre 2007 - 21 novembre 2007, numero 42984 - occorre pur sempre un ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni. Solo un siffatto esame complessivo, una volta accertata la capacità del minore di comprendere e riferire i fatti, può consentire di escludere l'intervento di fattori inquinanti idonei ad inficiare la sua credibilità e di valutare correttamente il contenuto intrinseco delle sue dichiarazioni, sotto il profilo della loro reiterazione e coerenza, precisione, spontaneità e logicità. Cfr. Cass., sez. 3^, 7 novembre 2006 - 7 febbraio 2007, numero 5003, secondo cui la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della persona offesa minorenne deve contenere un esame sia dell'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo esatto, ovvero di recepire le informazioni, raccordarle con altre e di esprimerle in una visione complessiva, sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne che hanno regolato le sue relazioni con il mondo esterno . Questa Corte Cass., sez. 3^, 18 settembre 2007, Scancarello ha affermato che l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore. Necessita, quindi, che le dichiarazioni del bambini siano valutate dai giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia pedagogia, psicologia, sessuologia l'esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato Cass., sez. 3A, 29 novembre 2006 - 8 marzo 2007, numero 9801 Cass., sez. 3^, 3 aprile -16 maggio 2008, numero 19729 per l'utllizzabilità delle deposizioni de relato aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali cfr. anche, più recentemente, Cass., sez. 3^, 11 giugno 2009 - 24 luglio 2009, numero 30964 . 2.3. La Corte territoriale ha esaminato, innanzitutto, il contesto familiare, caratterizzato da accesa contrapposizione tra i genitori della bambina, che generava il pericolo di possibili costruzioni colpevoliste in danno dell'imputato di qui la necessità di un estremo rigore nella valutazione delle prove soprattutto in relazione al momento fondamentale della genesi delle prime rivelazioni. Dopo aver evidenziato che il Tribunale in nessun punto della propria decisione aveva ritenuto che vi fosse stata da parte dei suoceri e della moglie la precostituzione di false prove a carico del V. , attraverso la videocassetta, era assolutamente indiscutibile che le prime rivelazioni della bambina erano avvenute in un clima fortemente suggestivo. Condividendo l'analisi dei primi giudici, ha rilevato la Corte che piccola era stata sottoposta in un clima di forte tensione sempre più crescente in proporzione alle risposte fornite via via ai suoi nonni, ad una sequela di domande di chiaro sapore suggestivo posto che esse pretendevano risposte guidate in maniera tale che venissero ripetute le risposte date dalla piccola quando ancora la telecamera non era entrata in azione un clima, quindi, di aperto contenuto inquisitorio tale da depotenziare la genuinità e sincerità delle risposte della bambina, tanto più in ragione della sua età davvero piccola due anni e sette mesi . L'analisi della Corte territoriale, sopra riportata, in ordine alle modalità assolutamente suggestive e condizionanti delle prime rivelazioni, è puntuale e coerente. I ricorrenti non contestano sostanzialmente tali modalità, limitandosi a fornire interpretazioni alternative in ordine alla frase pronunciata dal nonno pag. 6 ricorso P.M. o ad affermare che, una volta esclusa l'ipotesi della calunnia, il contenuto della videocassetta costituiva un gravissimo elemento di accusa a carico dell'imputato pag. 8 ricorso parte civile . Si omette, però, di considerare che le modalità prima descritte del disvelamento dell'abuso sessuale erano, come ineccepibilmente osserva la Corte territoriale, l'antitesi della metodologia con la quale dovrebbe essere condotto l'esame di una minore abusata specie se di età prescolare pag.7 sent . 2.3.1. Non a caso sono previste dal codice di rito disposizioni che differenziano l'esame del minore dalle deposizioni testimoniali in genere. Ed infatti l'articolo 498 c.p.p., comma 4, esclude per i testi minorenni l'esame diretto e il controesame condotto dalle parti c.d. esame incrociato o cross examination , al fine evidente di tutelare la personalità del minore e di garantire la serenità della sua deposizione. Il medesimo articolo 498 c.p.p., al successivo comma 4 bis prevede poi che, su richiesta di una parte o se il presidente lo ritiene necessario, l'esame del testimone minorenne possa svolgersi secondo le modalità protette indicate per l'incidente probatorio nell'articolo 398 c.p.c., comma 5 bis, e cioè presso strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l'abitazione del minore, e con la documentazione fonografica o audiovisiva, o in mancanza con le forme della perizia o della consulenza tecnica. Ed inoltre l'articolo 498, al comma 4 ter contempla che per determinati reati a sfondo sessuale l'esame del minore vittima del reato, su richiesta sua o del suo difensore, venga effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. Sempre con riferimento ai reati sessuali l'articolo 609 decies c.p., comma 2, prevede che l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'Autorità giudiziaria che procede Cass., sez. 3^, 16 aprile - 14 maggio 2009, numero 20252 per l'assistenza in sede di deposizione testimoniale del minore v. Cass., sez. 3^, 28 settembre - 21 novembre 2005, numero 41676 assistenza peraltro non obbligatoria Cass., sez. 3^, 25 marzo - 20 maggio 2003, numero 22066 .Inoltre, stante la particolare vulnerabilità psichica dei minori, a maggior ragione valgono anche per le loro deposizioni testimoniali il divieto di domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte articolo 499 c.p.p., comma 2 e il divieto di domande suggestive che tendono a suggerire le risposte articolo 499 c.p.p., comma 3 v. Cass., sez. 3^, 13 febbraio - 03 aprile 2008, numero 13981 .Sulle particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore cfr. Cass., sez. 3A, 30 settembre - 11 novembre 2009, numero 42899. A ciò si aggiunge che, al fine di garantire la genuinità della testimonianza di minorenni, possono essere adottate le misure suggerite nella carta di Noto del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002, la quale, pur non avendo valore cogente, raccoglie le linee guida per l'indagine e l'esame psicologico del minore. Cfr. Cass., sez. 4^, 8 giugno 2006, secondo cui non può essere considerata sufficiente la consulenza della psicologa incaricata dell'analisi delle dichiarazioni del minore quando tale consulenza non abbia rispettato quelli che notoriamente sono i criteri di audizione dei minori abusati secondo la c.d. Carta di Noto criteri che si risolvono in validi suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso Cass., sez. 3^, 10 aprile 2008, Gruden , ancorché non tali da comportare, nel caso di inosservanza di dette prescrizioni, la nullità dell'esame testimoniale. Giova anche l'indagine psicologica del minore abusato che comunque non è indefettibile Cass., sez. 3^, 6 novembre - 4 dicembre 2007, numero 44971 . 2.3.2. Le richiamate norme processuali rivelano le particolari cautele previste dal legislatore per l'esame del minore, vittima di abuso sessuale, proprio per garantirne l'attendibilità. E, tenendo presenti i criteri ispiratori non potendosi ovviamente applicare siffatte disposizioni processuali , le modalità anomale delle prime rivelazioni effettuate dai minori non possono non incidere sulla loro genuinità e sulle successive dichiarazioni. Le prime rivelazioni, come più volte sottolineato da questa Corte, assumono importanza decisiva e, per un effetto di trascinamento , condizionano quelle successivamente rese. Già il Tribunale aveva sottolineato il contesto fortemente suggestivo ed inquisitorio assunto dai nonni, pur di far emergere una certa verità, con la conseguenza che la vicenda processuale aveva tratto avvio da un'operazione compromettente e dalla valenza così induttiva per la minore pag. 25 sent. Trib. , tale da compromettere l'intero successivo sviluppo processuale pag. 30 e 31 sent.Trib. . La Corte territoriale ha, a sua volta, ribadito che la inusuale metodica di apprendimento della prima rivelazione rappresenta un indice altamente negativo circa l'attendibilità del racconto . pag. 8 sent. - L'incidente probatorio, oltre ad essere influenzato innegabilmente dalle modalità delle prime rivelazioni era, comunque, non risolutivo ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, essendo le dichiarazioni rese dalla minore in tale sede incerte, parziali, contraddittorie, incostanti nel tempo pag. 32 sent. Trib. E pag. 9 sent. App. . 3. Né è ravvisabile alcuna illogicità e contraddittorietà tra le conclusioni dei periti ed il giudizio formulato in ordine alla attendibilità della minore. È pacifico, invero, che, in tema di dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali, mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice Cass. sez. 3 numero 24264 del 27.5.2010 . Ed i Giudici di merito, attraverso un'analisi, puntuale ed immune da vizi, delle risultanze processuali come si è visto , hanno ritenuto che vi fossero corposi elementi che indebolivano l'attendibilità complessiva della minore . 3.1. E del tutto coerentemente con tale vantazione hanno ritenuto assolutamente superfluo disporre una perizia collegiale sulla minore per di più a distanza di anni dai fatti . La rinnovazione del dibattimento nella fase di appello ha, infatti, carattere eccezionale, dovendo vincere la presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado. Ad essa può, quindi, farsi ricorso solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini del decidere. Tanto che il giudice di appello, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità cfr. Cass. sez. 5 numero 8891 del 16.5.2000 Cass. sez. 6 numero 5782 del 18.12.2006 . 4. Quanto al secondo motivo di ricorso della parte civile, a parte il fatto che dalla sentenza di primo grado, cui comunque rinvia la Corte territoriale, erano state esaminate le testimonianze della C. e del B. sulle confidenze ricevute dalla bambina, dalla complessiva motivazione emerge, come si è visto, che le modalità delle prime rivelazioni non potevano che avere ripercussioni pesanti su quanto dichiarato successivamente sia in sede processuale che extraprocessuale. Ed è assolutamente pacifico che Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo nel qual caso devono considerarsi Implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. penumero Sez. 4 numero 1149 del 24.10.2005-Mirabllia Cass. sez. unumero numero 36757 del 2004 Rv. 229688 . 5. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. e della parte civile, condannando quest'ultima al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.