Nessun addebito è possibile nei confronti dell’automobilista che prova a schivare la contravvenzione offrendo 10 euro a due agenti della polizia stradale. Alla luce dell’episodio e della irrisorietà della offerta non si può parlare di istigazione alla corruzione.
Volete adeguarvi a un andazzo tutto italiano? Volete provare l’ebbrezza della corruzione? Allora vi conviene aprire adeguatamente i cordoni della borsa Perché fare una offerta minimal non solo è risibile, ma è anche penalmente irrilevante Cassazione, sentenza numero 7505, Sesta Sezione Penale, depositata oggi . Repetita. Caso esemplare, quello all’esame dei giudici un automobilista viene fermato dalla polizia stradale, subito dopo aver violato il Codice della Strada, e scontata è la sanzione ma l’uomo si gioca il jolly, ossia una banconota da 10 euro, piazzata ‘a sorpresa’ nella carta di circolazione e accompagnata da un invito, rivolto ai due agenti, a rilassarsi, «lassate stare e pigliatevi nu cafè». Scena da commedia di quart’ordine, che, però, ha strascichi giudiziari seri. Per i giudici di Appello – che ribaltano la pronunzia di primo grado –, difatti, il gesto compiuto dall’uomo è bastevole per contestare il reato di «istigazione alla corruzione». Per la semplice ragione che «l’offerta, per quanto avente ad oggetto una somma modesta» è, comunque, «potenzialmente idonea a realizzare lo scopo», anche tenendo presenti «le reiterate insistenze» dell’uomo, «volte ad evitare la contestazione di una semplice contravvenzione» che gli agenti «avrebbero potuto verbalizzare». Offerta ridicola. A modificare ulteriormente il corso della vicenda giudiziaria, chiudendola in maniera definitiva, provvedono, però, i giudici della Cassazione, i quali accolgono le rimostranze dell’uomo, liberandolo da ogni accusa e azzerando la pronunzia di secondo grado. Secondo l’uomo, più precisamente, «l’offerta formulata, in direzione dei due agenti, non presentava, per la risibilità della somma proposta, per le qualità personali del destinatario e per la sua posizione economica, il connotato della serietà, indispensabile per poterla ritenere idonea, potenzialmente e funzionalmente, ad indurre il destinatario a compiere l’atto contrario ai suoi doveri d’ufficio, concretando effettivamente il pericolo che lo stesso possa decidere di accettarla». E questa visione viene condivisa dai giudici, i quali sottolineano che è necessario apprezzare «le connotazioni complessive del fatto» e «l’entità e la serietà della somma offerta», anche tenendo presente la «controprestazione richiesta». Ebbene, analizzando la vicenda, è evidente, secondo i giudici, che «l’esibizione della somma di 10 euro, corrispondenti ad una utilità pari a 5 euro per ciascuno dei pubblici officiali» e finalizzata a «far omettere, e quindi in concreto impedire, la preannunciata contravvenzione» non può, alla luce della «palese irrisorietà», portare alla contestazione del reato di «istigazione alla corruzione». Piuttosto si potrebbe parlare di «oltraggio», delitto però non previsto all’epoca dell’episodio
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 gennaio – 15 febbraio 2013, numero 7505 Presidente Agrò – Relatore Raddusa Ritenuto in fatto e diritto 1. E.D.D. per, il tramite del difensore fiduciario, propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello Napoli con la quale, ad integrale riforma della assoluzione resa in primo grado dai Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizio per la contestata violazione del disposto di cui all’articolo 322 cpp. 2. Al ricorrente è stato contestato di aver offerto a due agenti della polizia stradale la somma di 10,00 euro al fine di indurli a compiere un atto contrario al proprio dovere di ufficio e più precisamente l’omettere la contestazione dell’infrazione al codice della strada appena commessa dal D.D. Condotta concretatasi nel porre la banconota in vista nella carta di circolazione consegnata ai due agenti profferendo al contempo all’indirizzo degli stessi la frase “lassate stare e pigliatevi nu cafè” ripetuta con insistenza. 3. Con la sentenza impugnata, la Corte distrettuale, andando di diverso avviso rispetto alla valutazione resa in primo grado, ha ritenuto l’offerta, per quanto avente ad oggetto una somma modesta, potenzialmente idonea a realizzare lo scopo conseguito dall’autore avuto riguardo alla circostanze concrete che ebbero a connotare la condotta e in particolare alla reiterate insistenze dei D.D. volte ad evitare la contestazione di una semplice contravvenzione che solo le parti offese avrebbero potuto verbalizzare. 4. Con il presente ricorso la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte sussunto il fatto nella contestata ipotesi del comma II dell’articolo 322 quando lo stesso andava ricondotto piuttosto all’egida dell’abrogato articolo 341 cp nonché difetto di motivazione. Secondo la difesa l’offerta formulata dal D.D. in direzione dei due agenti non presentava, per la risibilità della somma proposta per le qualità personali del destinatario e per la sua posizione economica, il connotato della serietà, indispensabile per poterla ritenere idonea, potenzialmente e funzionalmente, ad indurre il destinatario a compiere l’atto contrario a suoi doveri d’ufficio, concretando effettivamente il pericolo che lo stesso possa decidere di accertarla. Nella specie peraltro la Corte, a differenza del Giudice di primo grado, avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione le qualità soggettive e culturali dell’agente, tali da non consentirgli di apprendere appieno l’illegittimità del gesto e funzionali semmai a ricostruire la vicenda in un ambito maggiormente affine al disprezzo mostrato nei confronti della funzione svolta dai due agenti, così da integrare al più l’ipotesi abrogata dell’oltraggio ex articolo 341 cp . La Corte, peraltro, avrebbe travisato il dato probatorio emergente dalle deposizioni orali mentre il riferimento alla insistenza, segnalata quale indice determinante per valutare l’idoneità dell’offerta a concretare il pericolo della accettazione, costituirebbe piuttosto indice della assoluta incapacità di percepire il disvalore dei gesto. 5. Il ricorso è fondato e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ritiene infatti la Corte, in linea con un recente arresto di questa stessa sezione che qui pedissequamente si richiama Sez. 6, Sentenza numero 3176 del 11/01/2012, Rv. 251577 che le connotazioni complessive del fatto, apprezzate unitamente all’entità della somma offerta, consentano una decisione di annullamento senza rinvio della gravata sentenza. Invero, in tema di istigazione alla corruzione, di cui all’articolo 322 c.p., la serietà dell’offerta e quindi la sua potenzialità conduttiva va necessariamente correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell’offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca. Ritiene la Corte che, nella specie, l’esibizione della somma di Euro 10,00, corrispondenti ad una utilità pari a Euro 5 per ciascuno dei pubblici ufficiali operanti e destinatari dell’istigazione, al fine di far loro omettere - e quindi in concreto impedire - la preannunciata contravvenzione, per la sua palese irrisorietà, possa semmai configurare il reato dl oltraggio per l’implicita offesa all’onore ed al prestigio del pubblico ufficiale destinatario della dazione stessa. Trattasi peraltro di fatto posto in essere in tempo antecedente alla novella L. 15 luglio 2009, numero 94, in vigore dail’8 agosto 2009, la quale ha introdotto all’articolo 1, la previsione dei delitto di “oltraggio a pubblico ufficiale”, oggi previsto e punito dall’art, 341 bis c.p. Ne deriva pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.