Nessuna responsabilità oggettiva del terzo proprietario di beni soggetti a confisca

La confisca prevista dalla norma di cui all’articolo 474 bis c.p. non comporta una responsabilità sostanzialmente oggettiva del titolare della cosa, estraneo al reato, atteso che anche l’articolo 7 della CEDU esige, ai fini della irrogazione di una pena e, quindi, della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale coscienza e volontà che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui sia applicata una sanzione penale.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 25625 dell’11 giugno 2013. Il caso. Con ordinanza del Tribunale di Nola, in veste di giudice dell’esecuzione, veniva rigettata l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto di una istanza di dissequestro di due machine e di un granulatore, proposta da parte del proprietario delle stesse, di cui era stata disposta la confisca ai sensi dell’articolo 474 bis c.p. «Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti» , stante che questi non aveva fornito prova della sua inconsapevolezza circa l’utilizzo illecito dei macchinari da parte dell’imputato né della insussistenza del difetto di vigilanza che incombeva su di lui. Condizioni contrattuali ed affidamento incolpevole del proprietario dei beni trasferiti . Nel ricorso proposto dal proprietario dei beni confiscati si evidenziava come gli stessi erano stati noleggiati all’imputato con contratto di affitto poi risolto per mancato pagamento del canone. Eccepiva, altresì, che, ai fini della restituzione, il proprietario deve provare il proprio titolo e l’affidamento incolpevole determinato da una situazione di apparenza possesso dei beni da parte del noleggiatore che rende scusabile l’ignoranza sull’uso o il difetto di diligenza. Il titolare, infatti, non poteva prevedere l’uso illecito dei beni dallo stesso affittati. Lamentava, inoltre, illogicità della motivazione giacchè aveva, in effetti, dato prova della sua buona fede ed estraneità al reato, nonché della sua effettiva inconsapevolezza. Infine, lamentava illogicità e contraddittorietà della motivazione stante che il contratto stipulato era di affitto e non di noleggio, pertanto, non vi era alcuna clausola di salvaguardia. D’altra parte, poi, la sussistenza di strumenti civilistici non esclude il diritto alla restituzione dei beni. Presupposti per la restituzione dei beni al terzo proprietario estraneo al reato. Seguendo un complesso ragionamento che affronta una disamina della materia della confisca dei beni del terzo proprietario, la Corte accoglie il ricorso proposto per i seguenti motivi. Affermano i giudici di legittimità in questa pronuncia che, sebbene, l’articolo 474 bis c.p., utilizzato dal giudice di merito al fine di rigettare l’istanza di dissequestro, disponga, per l’appunto, al primo comma, «la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti», al comma terzo, affermi, tuttavia, che «si applicano le disposizioni dell’articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza». La norma, pur prevedendo una ipotesi di confisca obbligatoria, prevede, altresì, due presupposti per la salvezza e restituzione dei beni al terzo in presenza di due presupposti se la persona estranea al reato dimostri di non avere potuto prevedere l’uso illecito dei suoi beni e di non essere incorso in un difetto di vigilanza. Ritiene la Corte, sul punto, che ai sensi dell’articolo 474 bis c.p., quando si tratti di mezzi per cui la circolazione non è regolamentata o, comunque limitata, non si può pretendere, perché contrario alla volontà del legislatore, che il terzo proprietario debba prevedere, in ogni caso, l’illecito impiego dei cosa, né che vigilare sulla cosa significhi vietare di affittare o trasferire, a qualunque titolo, un bene potenzialmente utilizzabile per la contraffazione a soggetti che potrebbero utilizzare detti beni con modalità illecite, imponendo di vigilare, in ogni caso, sull’uso che viene fatto della cosa. In conclusione, dunque, a seconda della natura del bene oggetto di trasferimento, il terzo proprietario che chiede la restituzione, dovrà dimostrare di non avere potuto prevedere l’illecito impiego del bene nella misura in cui il rapporto contrattuale gli permetta di prevederlo e di avere adempiuto all’obbligo di vigilanza nella misura in cui la legge ed i contratti gli permettano di vigilare sull’uso della cosa .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 aprile - 11 giugno 2013, numero 25625 Presidente Chieffi – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando sull'opposizione proposta da T.F. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro di due macchine e di un granulatore, di cui era stata disposta la confisca ai sensi dell'articolo 474 bis cod. penumero con sentenza del 14/9/2011 emessa nei confronti di B.F. , rigettava l'opposizione. Il Giudice riteneva che l'opponente non avesse fornito prova della sua effettiva inconsapevolezza dell'utilizzo illecito dei macchinari noleggiati a B. e dell'insussistenza di un difetto di vigilanza. Del resto, le norme civilistiche permettevano al proprietario di rivalersi sul noleggiatore per tutti i danni derivanti dalla mancata restituzione dei beni. 2. Ricorre per cassazione il difensore di T.F. . I macchinari erano stati noleggiati con contratto di affitto oneroso del 22/7/2011, con pagamento bimestrale a partire dal 1/8/2011 poiché B. non aveva pagato il canone, T. aveva risolto il contratto, chiedendo la restituzione dei macchinari. Secondo il ricorrente, il terzo ha l'onere di provare sia la titolarità dello ius, sia l'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza. Ciò era stato provato dal ricorrente, che non poteva prevedere l'uso illecito dei beni noleggiati. Fra l'altro, l'attività del T. ha sede in regione diversa rispetto a quella in cui ha sede l'opificio in cui era stato operato il sequestro. Il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, atteso che il Giudice aveva richiamato la giurisprudenza formatasi in materia diversa. In un secondo motivo si deduce l'illogicità della motivazione il giudice aveva fatto riferimento ad un caso in cui ad essere stato sequestrato era un bene di proprietà degli imputati, non di un terzo. In un ulteriore motivo si deduce l'illogicità della motivazione nel riferimento fatto all'assegnazione in custodia giudiziaria con facoltà d'uso alle forze di polizia, del tutto incongruo nel caso di specie. In un quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione T. aveva fornito la prova della propria buona fede ed estraneità al reato. In un quinto motivo si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione, limitata alla mancata prova della effettiva inconsapevolezza del T. e alla esistenza di strumenti civilistici di tutela al contrario la prova era stata fornita dal ricorrente. In un sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, omettendo il giudice di considerare che alla persona estranea al reato ineriscono sia il requisito della buona fede che quello dell'affidamento incolpevole. In un ultimo motivo si deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, atteso che il contratto stipulato con B. era di affitto e non di noleggio e non erano previste clausole di salvaguardia inoltre l'esistenza di strumenti civilistici di tutela non vale ad estinguere il diritto del terzo alla restituzione del bene proprio. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il Giudice, per respingere l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro, ha applicato il disposto dell'articolo 474 bis cod. penumero , introdotto dall'articolo 15, comma 1, lett. c legge 23 luglio 2009, numero 99, che dispone, al primo comma, che, nei casi di cui agli articolo 473 e 474 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prezzo, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti e, al terzo comma che si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza . In sostanza, la norma stabilisce un'ipotesi di confisca obbligatoria quando i beni appartengono a persona estranea al reato, pone due presupposti per la non applicazione della misura, non previsti dalla norma generale dell'articolo 240 comma 3 cod. penumero che la persona estranea al reato dimostri di non aver potuto prevedere l'illecito impiego dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato che la persona estranea dimostri di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. La formulazione della norma riprende quella dell'articolo 301, comma 3, d.P.R. 23 gennaio 1973, numero 43, cosi come sostituito dall'art, 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, numero 413. Tale norma prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando comma 1 , ed in particolare i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare comma 2 , disponendo, al terzo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza . Per accedere alla esatta interpretazione della norma in esame, si deve immediatamente osservare che il recepimento quasi letterale della previsione dell'articolo 301, comma 3 cit. è stato operato sebbene oggetto della prima norma fosse una tipologia assai limitata di cose un mezzo di trasporto , mentre oggetto della seconda è un numero indefinito di cose, individuate soltanto per il loro utilizzo o la loro destinazione alla commissione del reato. Questo ampliamento del numero e della tipologia delle cose passibili di confisca che il Giudice dell'ordinanza impugnata ha presente, tanto da fare menzione della possibilità di confisca di interi opifici, con tanto di macchine, impianti, strumenti utilizzati per realizzare beni contraffatti, mezzi di trasporto utilizzati per introdurre la mercé contraffatta nel territorio dello Stato , sia pure non approfondendo ulteriormente questo quadro deve essere tenuto presente per sciogliere il quesito sotteso alla norma l'articolo 474 bis, comma 3, cod. penumero genera obblighi giuridici prima inesistenti, sanzionando il terzo proprietario estraneo in caso di mancato rispetto, o richiama obblighi giuridici già stabiliti in altre parti dell'ordinamento giuridico? Il quesito diventa più concreto con riferimento al difetto di vigilanza il proprietario di una cosa utilizzata o destinata alla contraffazione viene privato della proprietà della cosa mediante la confisca perché aveva un obbligo di vigilanza non rispettato derivante dalla possibile utilizzazione in quel modo della cosa, e quindi discendente direttamente dall'articolo 474 bis cod. penumero , oppure egli è tenuto a dimostrare di non essere incorso in un difetto di vigilanza stabilito da altre norme? Per i mezzi di trasporto - automobili, imbarcazioni - è, infatti, possibile enucleare specifici obblighi di diligenza e vigilanza in capo al proprietario, trattandosi di beni mobili registrati, di valore notevole e per il cui uso il proprietario è responsabile dei danni cagionati. Non solo la natura di mezzi di trasporto contiene in sé il loro possibile utilizzo per trasporti illegittimi - che si tratti di contrabbando, di trasporto di stupefacenti o di trasporto di cittadini stranieri extracomunitari clandestini. Di conseguenza, questa Corte può stabilire, con riferimento alla confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato prevista dall'articolo 12, comma quarto, del D.Lgs. numero 286 del 1998, che la restituzione al terzo proprietario o titolare di altro diritto reale é subordinata alla prova dei fatti costitutivi della pretesa e, quindi, della titolarità del diritto vantato e dell'estraneità al reato, intesa come assenza di condizioni che valgano a profilare a suo carico un qualsiasi addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa Sez. I, numero 45473 del 25/10/2005 - dep. 15/12/2005, Libursky, Rv. 233358 e analogamente, con riferimento alla disciplina dei rifiuti, che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in particolare, oltre alla titolarità del diritto vantato, anche l'estraneità al reato e la buona fede, intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito del bene Sez. 3, numero 9579 del 17/01/2013 - dep. 28/02/2013, Longo, Rv. 254749 o ancora, quanto al trasporto di stupefacenti, escludere addirittura la estraneità al reato della terza persona proprietaria del mezzo, stabilendo che l'onere di provarla grava sull'interessato, il quale deve documentare, oltre alla titolarità del diritto vantato, l'estraneità al fatto e la buona fede, intesa quest'ultima come esclusione di atteggiamenti negligenti che abbiano favorito l'uso indebito della cosa. Ne consegue che, quando non risultino chiarite le circostanze in base alle quali l'autore del fatto ha potuto destinare la cosa alla commissione dell'illecito, la confisca del bene è legittima. Sez. 6, numero 37888 del 08/07/2004 - dep. 24/09/2004, Sulika, Rv. 229984 . Non altrettanto può dirsi quanto a cose aventi natura diversa, la cui circolazione non è in alcun modo regolamentata o limitata. In realtà, interpretare l'articolo 474 bis cod. penumero nel senso che il terzo proprietario della cosa debba in ogni caso a prevedere l'illecito impiego della cosa b vigilare sull'uso della cosa, significa affermare che la norma pone, in sostanza, delle clausole imperative ai contratti di trasferimento di detti beni e dei divieti a detto trasferimento, vietando di affittare o noleggiare o dare in comodato beni potenzialmente utilizzabili per la contraffazione a soggetti che prevedibilmente useranno detti beni con modalità illecite e imponendo in ogni caso di vigilare sull'uso che viene fatta della cosa che è stata ceduta non in proprietà. Ciò è palesemente irrealistico e verosimilmente contrario alla volontà del legislatore. Non è difficile giungere alla conclusione opposta che, cioè, a seconda della natura del bene oggetto del trasferimento, il terzo proprietario che chiede la restituzione dovrà dimostrare di non avere potuto prevedere l'illecito impiego del bene nella misura in cui il rapporto contrattuale gli permetteva di prevederlo e di avere adempiuto all'obbligo di vigilanza nella misura in cui la legge e i contratti gli permettevano di vigilare sull'uso della cosa. Si pensi all'affitto di un appartamento, risultato trasformato in laboratorio per la realizzazione di prodotti contraffatti evidentemente il proprietario non può imporre un uso lecito dell'immobile e, nel rapporto contrattuale, la previsione della destinazione futura dell'appartamento sarà limitata alla sua destinazione a civile abitazione o a ufficio allo stesso modo, la vigilanza possibile da parte del proprietario sarà quella prevista dalla legge e dal contratto. Ovviamente vi potranno essere casi particolari nei quali il difetto di vigilanza emergerà concretamente ad esempio, segnalazioni dei vicini di rumori o emissioni particolari, decisamente incompatibili con l'uso dell'immobile a civile abitazione ma non è ipotizzabile un nuovo obbligo di vigilanza derivante dalla previsione dell'articolo 474 bis cod. penumero . Venendo, allora, ai beni produttivi, come quelli oggetto della confisca disposta nel procedimento e dell'istanza di restituzione respinta, è evidente che essi non contengono in sé l'utilizzo a fini di contraffazione. L'affermazione ben si comprende nel caso in esame, in quanto si trattava di due macchine industriali per stampaggio plastica e una macchina trituratrice di materiale plastico utilizzando quelle macchine, insieme ad altre, e immettendo in esse materiale plastico, B. aveva realizzato un gran numero di suole recanti il marchio contraffatto Hogan , essendo in possesso anche di 18 stampi recanti tale marchio contraffatto ma, di per sé, le macchine potevano essere utilizzate per stampare oggetti o parti in plastica di tutti i tipi, contraffatti o meno. Non vi è dubbio, allora, che un datore di lavoro non avrebbe potuto invocare la buona fede rispetto ad un dipendente che fabbricava suole con marchio contraffatto, sussistendo a suo carico un obbligo di vigilanza ma, in questo caso, il ricorrente era del tutto estraneo all'attività produttiva che B. aveva messo in essere e aveva semplicemente concluso un contratto di affitto oneroso, per lui vantaggioso, perfettamente lecito e regolarmente annotato nelle scritture contabili e fiscalmente. In definitiva, l'interpretazione che con la presente pronuncia si adotta è conforme sia al principio della libera circolazione dei beni, e quindi al rispetto dell'iniziativa economica privata, sia alla necessità che la confisca prevista dalla norma non comporti una responsabilità sostanzialmente oggettiva del terzo proprietario della cosa estraneo al reato, atteso che l'articolo 7 CEDU esige, per punire e cioè per l'irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la ricorrenza di un legame di natura intellettuale coscienza e volontà che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui viene applicata una sanzione sostanzialmente penale v. Corte EDU, 09/02/1995, Welch c. Regno Unito Corte EDU, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia Corte EDU, 20/01/2009, sud Fondi c. Italia Corte EDU, 17/12/2009, M. c. Germania Sez. U, numero 14484 del 19/01/2012 - dep. 17/04/2012, P.M. in proc. Sforza e altro, Rv. 252030 . L'ordinanza impugnata deve, in definitiva, essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Nola. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nola.