Il 22 aprile 2013, data in cui sono di fatto divenute operative le società tra professionisti, come previsto dal DM numero 34/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 81 del 6 aprile 2013, il Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro ha emanato la circolare numero 1092, con cui ha fornito le prime indicazioni operative e la relativa modulistica ai Consigli Provinciali degli Ordini.
Il DM delle STP. Il decreto numero 34, approvato l’8 febbraio 2013 dal Ministero della Giustizia, ha posto un regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, legge numero 183/2011. Tale normativa è definitivamente entrata in vigore il 22 aprile 2013, data da cui è quindi possibile costituire una STP seguendo le previsioni normative e con l’approvazione dell’Ordine provinciale di appartenenza, tenuto ad adeguarsi alle nuove previsioni di legge. Le indicazioni per i Consulenti del lavoro. Tra le prime indicazioni operative, emerge quella dei Consulenti del lavoro che, con la circolare numero 1092, proprio del 22 aprile 2013, precisano che la STP avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate dovrà essere iscritta all'Ordine. Ne deriva che soltanto le professioni regolamentate potranno costituire tale tipo di società e che le STP rientrano sotto il controllo degli Ordini, i quali dovranno attivare una serie di procedure analoghe a quelle che regolano il rapporto con il singolo professionista. Istituzione dell'Albo. Innanzitutto gli Ordini devono istituire l'Albo speciale delle STP, nel quale dovranno essere registrate tutte le società, con l'indicazione della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, e degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. Costi. L'iscrizione all'Albo speciale avrà poi un costo stabilito dall'Ordine di appartenenza e dai Consigli provinciali. La quota annuale dovrà essere pari alla quota prevista per l'iscrizione della singola persona fisica, attualmente fissata a 190 euro. Richiesta di iscrizione. Una volta costituita la società presso un notaio, i soci devono presentare la richiesta al Consiglio provinciale, che avrà 60 giorni di tempo per deliberare l'iscrizione della STP nella sezione dell'Albo speciale. Verifica dei requisiti. L’Ordine ha inoltre il compito di verificare il rispetto dei requisiti imposti dalla nuova normativa con particolare riguardo quello del rapporto tra soci professionisti 2/3 e soci di capitale 1/3 .
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