Azzerato il fondamento del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero e confermato dal Tribunale del riesame perché non è possibile individuare alcuna violazione della famosa ‘legge Merlin’. Piuttosto che parlare di prostituzione e di induzione, è necessario considerare la collaborazione messa in piedi dalla coppia, collaborazione testimoniata anche dal fatto che i ricavi confluivano su conti cointestati.
Malatempora currunt colla crisi economica che azzanna i portafogli degli italiani. E allora è necessario cercare una exit strategy , anche se poco ortodossa, anche se ai confini della legalità Come quella, adottata da una coppia di coniugi, di vendere online le foto erotiche della donna. Comportamento riprovevole? Ma non sanzionabile penalmente, chiariscono i giudici Cassazione, sent. numero 1164/2013, Terza Sezione Penale, depositata oggi . Chat ‘scottanti’ A finire sotto accusa, in particolare, è il comportamento dell’uomo, accusato di aver «favorito la prostituzione della moglie», violando quindi la famosa ‘legge Merlin’. Più precisamente, vengono ritenute penalmente rilevanti le operazioni messe in atto dall’uomo, ossia aver attivato «numerosissime utenze telefoniche» su cui confluivano «sotto forma di ricariche telefoniche» i proventi di tale meretricio, concretizzatosi nella «realizzazione di immagini hard che venivano inviate ai clienti individuati, anche grazie all’attività di ricerca» effettuata dall’uomo, che «aveva spinto i clienti a chattare con la moglie ed a richiedere le predette immagini». Conseguenziale è la contestazione penale, e, allo stesso tempo, il provvedimento di «sequestro probatorio sui conti correnti» dell’uomo nonché «sui vari telefoni cellulari ed apparecchiature telefoniche di tipo informatico», provvedimento disposto dal Pubblico Ministero e confermato dal Tribunale del riesame. Ma, secondo l’uomo, che propone ricorso per cassazione, vi sono diversi errori di fondo Per la precisione, egli sostiene di non aver agevolato affatto la prostituzione della moglie, peraltro limitatasi, «in assoluta libertà», a «soddisfare la libido di terzi, sia pure dietro corrispettivo, inviando foto e video a contenuto erotico e pornografico». Eppoi, non si può trascurare, afferma l’uomo, che d’accordo con la moglie è stato scelto il «regime di comunione dei beni», come dimostra anche il fatto che i conti «su cui confluivano i ricavi» dell’attività «sono cointestati». Giustizia e morale. Nessun dubbio, evidentemente, è possibile sull’attività messa in atto, e sottoposta alle valutazioni dei giudici. Da questo punto di vista, il quadro è chiaro «ciascuno dei coniugi, dopo aver attivato un nickname su chat-lines , inviava messaggi con i quali si faceva intendere la esistenza di una donna interessata a contattare uomini per scambi di foto e filmati a contenuto erotico» e «una volta entrati in contatto» con persone interessate venivano chieste esplicitamente «delle ricariche telefoniche in cambio di immagini hard». E, evidenziano i giudici, tale attività è definibile come prostituzione, «da un punto di vista morale». Ma se si guarda la questione in un’ottica giuridica, allora la prospettiva cambia, anche perché non bisogna dimenticare che un soggetto «può compiere liberamente l’attività di meretricio» Ebbene, in questa vicenda, ciò che emerge non è la «coazione» o l’«induzione» dell’uomo «nei confronti della moglie», piuttosto una «comune intraprendenza nell’avviare i contatti sulle chat-lines ». Per dirla ancor più chiaramente, l’operazione è stata realizzata «di comune accordo», come testimoniato anche dal fatto che «i proventi confluivano su conti cointestati» evidentemente, si tratta di una attività «lucrosa», posta in essere dall’uomo «d’intesa con la moglie», ma sicuramente «non illecita». Nessuna contestazione penale è possibile, e, quindi, nessun fondamento è riconoscibile al provvedimento di sequestro probatorio che viene completamente azzerato dai giudici di Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 ottobre 2012 – 9 gennaio 2013, numero 1164 Presidente Mannino – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - li Tribunale per il Riesame, con l’ordinanza oggetto di ricorso, ha confermato la validità del sequestro probatorio disposto dal P.M. sui conti correnti dell’indagato nonché su vari telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di tipo informatico. Tali provvedimenti sono stati disposti sul presupposto della violazione dell’articolo 3 L. 75/58 ravvisabile, in capo al ricorrente per il fatto di avere egli agevolato la prostituzione della propria moglie attivando numerosissime utenze telefoniche sulle quali confluivano, sotto forma di ricariche telefoniche, i proventi di tale meretricio che si sostanziava nella realizzazioni di immagini hard che venivano inviate ai clienti individuati, anche grazie ad attività di ricerca di clienti effettuata dal ricorrente, che aveva spinto i clienti a chattare con la moglie ed a richiedere le predette immagini. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il V. ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo, come motivo unico la insussistenza dell’ipotesi criminosa formulata. Ed infatti, a detta dei ricorrente, non si può, nella specie, ravvisare alcuna «agevolazione» perché tale condotta ricorre solo nel caso di reclutamento di persone mirato a far esercitare la prostituzione ex novo . Al contrario, nella specie la signora F., moglie del V., si limitava a soddisfare la libido di terzi, sia pure dietro corrispettivo, inviando foto e video a contenuto erotico e pornografico. Il Tribunale per il Riesame, invece, ha surrettiziamente parlato di «favoreggiamento» condotta che è diversa e non è mai stata contestata. In ogni caso, si rammenta che il V. e la F. sono in regime di comunione dei beni e che sono cointestatari dei conti su cui confluivano i ricavi di un’attività che - peraltro - la donna svolgeva in assoluta libertà non essendo emersa prova di alcuna coartazione . Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso è fondato. Come si apprende dallo stesso provvedimento impugnato - e risulta incontestato dal ricorrente - ciò che di asseritamente criminoso è stato accertato dalla p.g. consisteva nel fatto che ciascuno dei coniugi, dopo avere attivato un “nickname” su c.d. chat lines della Telecom, inviava messaggi con i quali si faceva intendere la esistenza di una donna interessata a contattare uomini per scambi di foto e filmati a contenuto erotico. Una volta entrati in contatto con gli interessati, i ricorrenti chiedevano esplicitamente delle ricariche telefoniche in cambio delle immagini hard che talvolta si sostanziavano anche in videochiamate. Ciò che qualifica una condotta come prostituzione come del resto dalla stessa matrice latina del termine è il fatto di mettere il proprio corpo alla mercé altrui disponendone, dietro corrispettivo, secondo la volontà dello stesso. Sebbene, quindi, da un punto di vista morale, l’attività posta in essere dalla F. possa apparire così definibile intesa, cioè, come il compimento di un qualsiasi atto sessuale, dietro pagamento di un corrispettivo e che risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione - interpretazione ormai consolidata di questa Corte, sez. III, 22.4.04 numero 534, Marinone 22.4.2004, Verzetti 3.6.2004 numero 737, Bongi , di certo, come spesso detto anche per altri settori dell’esistente, l’ordinamento giuridico penale non sempre si sovrappone a valutazioni di ordine etico. Tanto è vero che la prostituzione diviene di interesse del legislatore nella misura in cui si registri un approfittamento altrui a vari titoli nell’attività di meretricio che un soggetto può però, compiere liberamente sempre che, in sé ciò non avvenga con modalità lesive di altre disposizioni di legge . Diversamente opinando - se si eccettua il caso di soggetti minorenni dove la normativa è ovviamente e giustamente restrittiva e protettiva - si finirebbe per sanzionare penalmente anche la libera espressione della sessualità da parte di adulti che si realizza anche attraverso la produzione di fotogrammi o filmati erotici, nell’incontro in circoli provati per «scambi di coppie» o, più semplicemente, nell’apprezzamento di spettacoli in locali aperti al pubblico adulto ove si assiste alla c.d lap-dance o a spettacoli di spogliarello taluni perfino famosi nel mondo . Il punto nodale della vicenda in esame è rappresentato dalla enucleazione, in capo al marito della F., degli estremi di un comportamento riconducibile ad una delle condotte descritte dall’articolo 3 della L. 75/58. Non essendo ancora stato formulato un capo di imputazione - vista la fase pre-processuale nella quale ci si trova - il Tribunale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto di individuare una sorta di «agevolazione» della prostituzione della moglie, da parte del V. nel fatto di avere curato l’attivazione di utenze su cui confluivano gli accrediti sotto forma di ricariche telefoniche o avere contribuito alla ricerca di clienti spingendoli a «chattare» con la moglie ovvero anche monetizzato i crediti sulle utenze ricevendo gli assegni circolari a suo nome e depositando i corrispettivi sul libretto postale. Questa S.C. ha già avuto occasione di occuparsi di una vicenda analoga ma, proprio la caratteristica differenziale tra quel caso ed il presente convince della necessità di pervenire, nel presente ricorso alla conclusione che non ricorra il fumus dell’ipotesi criminosa formulata. Ed infatti, era stato affermato che Sez. III, 21.3.06, Terrazzi, Rv. 233929 le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza via web-chat, in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali, assume il valore di prostituzione e rende configurabile il reato di sfruttamento della prostituzione nei confronti di coloro che abbiano reclutato gli esecutori delle prestazioni o che abbiano reso possibile i collegamenti via internet, atteso che l’attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su sé stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione al fine di soddisfare la propria libido, senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti. Nella specie, però, non solo non è emersa alcuna forma di coazione o semplicemente induzione da parte dell’indagato nei confronti della moglie, bensì, esattamente il contrario, vale a dire, una comune «intraprendenza» nell’avviare i contatti sulle chat-lines. L’attività è risultata di comune accordo come riferisce la stessa ordinanza del Tribunale per il Riesame ove si dice che, dagli atti del P.M., risulta che «ciascuno dei coniugi, dopo aver attivato un «nickname» videohot, videolina sulla chat & amp comunità on line «Tim cafè» della Telecom, inviava messaggi con cui faceva intendere di essere una donna interessata a contattare uomini per scambiare foto e filmati a contenuto erotico-pornografico e per organizzare incontri una volta ricontattati da persone presenti sulla chat-line, i due all’inizio si limitavano a conversare, per poi esplicitamente richiedere ricariche telefoniche in cambio dell’invio di immagini e film hard». Se ciò è indiscusso da parte dello stesso Tribunale e se, allo stato, è vero - per non essere stato smentito in alcun modo - che i proventi di tale attività confluivano su conti comuni cointestati, cioè, ai due coniugi non si può che prendere atto, senza ulteriori commenti che qui non competono della lucrosa - ma non illecita per lo meno, nei termini qui ipotizzati - attività posta in essere dal V., d’intesa e con la collaborazione, della moglie. Per l’effetto, il provvedimento di sequestro deve essere annullato senza rinvio perché adottato in assenza dei presupposti di legge e quanto appreso denaro e materiale informatico deve essere dissequestrato e restituito all’avente diritto, P.Q.M. Visti gli articolo 615 e ss. c.p.p. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata Ordina il dissequestro e la restituzione degli oggetti sequestrati all’avente diritto.