Gli intermediari sono sostituti d’imposta per le polizze assicurative estere

La circolare numero 41/E del 31 ottobre 2012stabilisce che i redditi di capitalecorrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Sato in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita sono soggetti all’imposta sostitutivadi cui all’art.26ter del D.P.R. numero 600/1973.

Non residenti e assicurazioni Come previsto dall’articolo 44, comma 1, lett.g quater e g quinquies del TUIRiredditi di capitalecorrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Sato in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita, nonché di capitalizzazione, sono soggetti all’imposta sostitutivadi cui all’articolo 26ter del D.P.R. numero 600/1973. Tale imposta può essere applicata anziché dal contribuente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, dall’impresa di assicurazione estera direttamente o tramite un rappresentante fiscale. L’applicazione delle imposte da parte delle imprese di assicurazione estere implica l’esonero dagli obblighi di rilevazione correlati almonitoraggio fiscalee non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi, nelmodulo RW, nel caso in cui il contratto assicurativo sia concluso mediante l’utilizzo di intermediari finanziari. scatta la sostituzione. L’articolo 68, comma 1, D.L. numero 83/2012stabilisce un obbligo di sostituzione tributaria nel caso l’imposta sostitutiva non sia applicata previa opzione, direttamente dalle compagnie estere. Isostituti d’imposta banche o società fiduciarie sono tenuti ad applicare l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa nel caso in cui intervengano in qualità di intermediari ai quali è stato affidato il mandato o dal contribuente o dall’impresa estera. A tal fine il contribuente deve fornire all’intermediario i dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta importo dei premi versati,durata della polizza,data di stipula del contratto, composizione del patrimonio investito,ecc sulla base dei rendiconti periodicamente dalla compagnia estera. E’ evidente che il contraente deve preventivamente fornire la provvista necessaria all’intermediario affinché possa effettuare il versamento. Nel caso in cui ciò non avvenga, lo stesso è tenuto a segnalare all’Amministrazione finanziaria i nominativi dei contraenti nei cui confronti non è stata applicata l’imposta. Modalità. La segnalazione va effettuata nel mod. 770 ordinario a decorrere dal periodo d’imposta 2012 mod. 770/2013 . Nei confronti di tali contribuenti, l’Agenzia delle Entrate provvederà ariscuotere l’imposta mediante l’iscrizione a ruolo, che comprenderà oltre all’imposta e ai relativi interessi che decorrono dalla data di scadenza per il versamento da parte dell’intermediario , anche la sanzione, che sarà pari al 30% articolo 13 d.lgs numero 471/1997 . Le somme versate dagli intermediari, rappresentano un credito d’imposta da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive articolo 26ter D.P.R. numero 600/1973 al momento dell’erogazione della prestazione. Tuttavia, l’Agenzia precisa che, poiché l’imposta si applica prendendo come base imponibile il valore della polizza, che è indipendente dal rendimento maturato e, quindi, dall’imposta maturata, può verificarsi il caso in cui, l’imposta anticipata dal contraente, sia eccedente rispetto a quella dovuta sui redditi di capitale liquidati alla scadenza della polizza. In tali casi, l’intermediario, in qualità di sostituto d’imposta, restituisce al contraente l’eccedenza delle imposte versate annualmente. Nel caso in cui il contraente affidi l’incarico della riscossione dei redditi ad un intermediario diverso da quello che ha precedentemente versato l’imposta annua sul valore della polizza, quest’ultimo è tenuto a certificare le somme ricevute al fine di consentire di utilizzarle a scomputo dell’imposta sostitutiva dovuta al momento della prestazione. Sarà il nuovo intermediario a dover restituire al contraente l’eventuale eccedenza delle imposte versate che non possono essere recuperate. Infine, come precisato nella Circolare, gli intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta sul valore delle polizze a decorrere dal periodo d’imposta in corso al1 ° gennaio 2011, per il quale il versamento dovrà essere effettuato, entro il prossimo 16 novembre 2012. L’imposta dovrà essere applicata con riferimento alle polizze in essere alla data del31 dicembre 2011.

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