Legittimo il recupero a tassazione dei ricavi - induttivamente ricostruiti - per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, quando il contribuente si limita ad enunciare il solo valore globale delle stesse.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 23950/2011 depositata il 15 novembre, ha chiarito che, se il contribuente si è limitato ad enunciare solo il valore globale delle rimanenze di magazzino, «è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino». Il caso. Parzialmente accolto, dalla CTR Lazio, l’appello degli eredi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in merito ad un accertamento IVA e IRPEF. Nello specifico, i giudici territoriali avevano determinato «nella percentuale nel 20% il maggior ricarico sia per le macchine agricole che per i pezzi di ricambio ed accessori». L'Ufficio, sempre secondo i giudici, aveva errato nell'estendere all'anno 1999 la medesima percentuale di ripartizione dei costi dei ricavi dell'anno 1997, non avendo considerato che l'autonomia di ciascun periodo d'imposta articolo 1 del D.P.R. numero 600/1973 impone come ineludibile l'inerenza dei dati raccolti. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione lamentando che i giudici d'appello avevano trascurato soprattutto la «inattendibilità delle scritture contabili per essersi il contribuente limitato a enunciare il valore globale delle rimanenze di magazzino». Il reddito d’impresa si determina seguendo il principio di continuità dei valori contabili. L’Agenzia ricorrente sottolinea che, già in un precedente orientamento giurisprudenziale sent. numero 11748/2008 , la S.C. ha affermato che «le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito d'esercizio». In più, aggiunge l’Agenzia, «è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino», se il contribuente si è limitato ad enunciare il solo valore globale delle stesse, non ottemperando all'onere della specificazione distinta per categorie omogenee di beni. Le irregolarità contabili, tali da rendere inattendibili le scrittura aziendali, legittimano l'adozione del metodo induttivo. Quindi, la Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso, precisa che, nel ragionamento del giudice d'appello, «è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico/dimostrativo che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento». Pertanto, dispone la cassazione della sentenza d'appello, con rinvio alla CTR anche per le spese.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 26 ottobre – 15 novembre 2011, numero 23950 Presidente Parmeggiani – Relatore Cirillo Fatto e diritto Con sentenza del 18 luglio 2008 la CTR - Lazio accoglie parzialmente l'appello degli eredi di Z.R. nei confronti dell'Agenzia delle entrate e, in fattispecie di accertamento per IVA e IRPEF 1999, determina nella percentuale nel 20% il maggior ricarico sia per le macchine agricole che per i pezzi di ricambio ed accessori . Motiva la decisione ritenendo che, escluso il rilievo dei problemi familiari del titolare dell'impresa, l'Ufficio abbia comunque errato nell'estendere all'anno 1999 la medesima percentuale di ripartizione dei costi dei ricavi dell'anno 1997, non avendo considerato che l'autonomia di ciascun periodo d'imposta, sancito dal D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 1, impone come ineludibile l'inerenza dei dati raccolti. Aggiunge che alla stregua degli elementi acquisiti circa il rapporto tra il costo del venduto e i ricavi complessivamente registrati, possa nel caso presente, con prudente apprezzamento, rimanere determinato nella misura del 20% il maggiore ricarico sia per macchine agricole che per pezzi di ricambio ed accessori . Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l'Agenzia delle entrate resistono con controricorso F.N. e Z.S. e K All'esito della relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e delle comunicazioni e notificazioni di rito, i controricorrenti presentano memoria. Il ricorso è fondato. Con il primo motivo, corredato da idoneo quesito, l'Agenzia denuncia fondatamente la violazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, comma 2 - lett. d , e del D.P.R. numero 917 del 1986, articolo 59, avendo i giudici d'appello trascurato, oltre che minori irregolarità formali, soprattutto la inattendibilità delle scritture contabili per essersi il contribuente limitato a enunciare il valore globale delle rimanenze di magazzino . Sul punto trascrive, per autosufficienza, il rilievo contenuto nella memoria di costituzione in appello pag. 4 - 5 e il punto saliente del p.v.c. fg. 8 richiamato nelle difese erariali. Sul punto specifico si legge La ditta veri-ficata ha iscritto in bilancio, al 31.12.1997, tra i componenti positivi del reddito, rimanenze finali per complessive L. 265.280.000. Richiesto formalmente il prospetto analitico delle suddette rimanenze, la parte non ha esibito tali scritture, non ottemperando a quanto disposto dall'articolo 59 del T.U.I.R. . La circostanza non è contestata. Ciò posto, deve ribadirsi, in conformità del resto a giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescindono la CTR e i controricorrenti, che a. in materia di determinazione del reddito d'impresa, l'articolo 59 cit. T.U.I.R. postula in campo tributario il cosiddetto principio di continuità dei valori contabili, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito d'esercizio Sez. 5, Sentenza numero 11748 del 12/05/2008 b. è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all'onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni Sez. 5, Sentenza numero 9946 del 23/06/2003 c. la presenza di irregolarità contabili tali da rendere inattendibili le scrittura aziendali legittima di per sè sola l'adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti per il ricorso ad esso incidano le modalità con cui tale forma di accertamento viene poi eseguita, potendo l'amministrazione utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture e anche dati da queste emergenti nella misura in cui risultino singolarmente affidabili , così come può servirsi, nel corso del medesimo accertamento, del metodo analitico di cui al D.P.R. numero 600, articolo 39, comma 1, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie 18 dicembre 2006 Sez. 5, Sentenza numero 27068 del 18/12/2006 . Con il secondo motivo, corredato da idoneo momento di sintesi, la ricorrente fondatamente denuncia vizio di motivazione, lamentando che i giudici d'appello abbiano svalutato i dati di ricarico applicati d'ufficio per il 1999 e desunti dalla contabilità 1997 e li abbiano arbitrariamente sostituiti con una percentuale determinata senza alcun riscontro. In effetti, la motivazione della CTR sul punto specifico, si riduce alle poche righe sopra riportate, precedute da alcune generiche considerazioni sull'autonomia dei periodi d'imposta. Invero, i principi d'inerenza dei dati raccolti a un determinato e specifico periodo d'imposta e di effettività della capacità contributiva, se escludono la legittimità della supposizione della costanza del reddito in anni diversi da quello in cui è stata accertata la produzione, però non precludono all'Amministrazione finanziaria di avvalersi, nell'accertamento del maggior reddito, di dati o notizie comunque raccolti, con la conseguenza che la percentuale di ricarico può essere legittimamente determinata con riferimento alla dichiarazione del contribuente relativa a periodo d'imposta precedente, a fronte di un volume di vendite accertato sulla base di dati afferenti all'esercizio in corso Sez. 5, Sentenza numero 5049 del 02/03/2011 , fatta ovviamente salva specifica prova contraria da parte del contribuente. Nella specie, nel ragionamento del giudice d'appello, quale risulta dalla sentenza e come censurato dalla ricorrente, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico/dimostrativo che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, parzialmente favorevole alla parte contribuente, nella riduzione al 20% del maggiore ricarico sia per macchine agricole che per pezzi di ricambio ed accessori cfr. in generale Cass. 15693/2004 . Il diverso assunto prospettato in memoria dai controricorrenti si risolve nell'inammissibile tentativo di prospettare una rivisitazione generalizzata delle risultanze processuali, che appartiene esclusivamente al giudice del merito. In conclusione, il Collegio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l'ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate da ciò consegue la cassazione della sentenza d'appello con rinvio alla CTR anche per le spese , affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR - Lazio, in diversa composizione.